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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3292/2025 VG promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to Crocetta Raffaele, dal quale è rappresentato e difeso
- Ricorrente -
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Masi Maria, dalla quale è rappresentata e difesa
- Resistente - con l'intervento del
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola,
- Interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2025 il sig. , premesso di aver instaurato una Parte_1 convivenza con la sig.ra dalla cui unione nasceva in data 26.12.2023 la figlia Controparte_1 minore riconosciuta da entrambi i genitori, chiedeva a codesto Tribunale disporre Per_1
l'affidamento condiviso della minore con collocamento stabile presso la madre e diritto di visita paterno da regolamentare, determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 10.11.2025 si costituiva parte resistente sig.ra , la quale non si opponeva Controparte_1 all'affidamento condiviso della minore e chiedeva determinarsi il contributo in favore della stessa ed a carico del ricorrente nella misura di euro 450 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Sentite le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza di comparizione del
10.12.2025, il Presidente relatore invitava le stesse a trovare un termine di consensualizzazione.
Pertanto le parti ed i rispettivi difensori, chiedevano di essere autorizzate a rassegnare conclusioni congiunte del seguente tenore:
“ 1. Disporre affido condiviso della minore a collocare presso la madre, con diritto di visita Per_1 del papà due giorni a settimana (i giorni verranno comunicati all'inizio della settimana alla ricorrente secondo i turni lavorativi) dalle ore 16 alle ore 20,30, cena inclusa, nonché festività natalizie e pasquali alternate;
per il presente anno 2025, il 25 dicembre dalle ore 16 alle ore 20, la stessa cosa per il primo dell'anno; per il compleanno della minore, per quest'anno, avendo la sig.ra CP_1 organizzato una festa, la minore starà con il papà dalle ore 10 alle ore 17; in ogni caso le parti si organizzeranno di volta in volta anche per le ulteriori festività (es 1 maggio o 6 gennaio); per le ferie estive per il primo anno 7 giorni consecutivi senza pernotto, a partire dal compimento dei 3 anni della minore, la minore potrà pernottare con il papà per due fine settimana al mese alternati, nonché 10 giorni continuativi con pernotto durante le ferie estive, sempre previo accordo entro il 20 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali le parti si organizzeranno distinguendo i periodi anche di tre giorni continuativi con pernotto;
2. Determina in euro 300,00 il contributo al mantenimento della minore a carico di Parte_1 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le attuali modalità, oltre al 50% delle spese straordinarie.”
Precisate le conclusioni sulla base dell'accordo di cui al verbale di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, considerata la volontà delle parti, ritiene quanto scritto in accordo, da intendersi quivi ripetuto e trascritto, congruo e conforme alla legge.
Dalle risultanze in atti emerge una adeguata tendenziale idoneità di entrambe le figure genitoriali ben protese ad assicurare affetto e cura alla prole, nonostante le incertezze iniziali, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Il Tribunale prende atto che l'AUU è percepito al 100% dalla sig.ra . CP_1
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone affido condiviso della minore on collocamento stabile presso la madre e con Per_1 diritto di visita paterno come precisato in parte motiva;
- Determina in euro 300,00 il contributo al mantenimento della minore da porsi a carico del sig.
e da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le Parte_1 CP_1 modalità vigenti, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, addì 10.12.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca