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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17871 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 43355/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. in data 18.07.2025, vertente tra:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Livani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in via
Grazioli Lante n. 76, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui
è domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 170 t.u. spese di giustizia, in opposizione a decreto di liquidazione degli onorari al difensore d'ufficio per l'attività professionale espletata in ambito penale.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, le parti hanno precisano le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.10.2024, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento di liquidazione, emesso dal Tribunale Penale di Roma, in data
16.09.2024, con cui veniva rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del sig. successivamente defunto, in Controparte_2 qualità di difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento N. 40/2018 R.G.Mis.Prev., chiedendo la revoca del provvedimento di rigetto e la conseguente liquidazione dell'importo di euro 1.600,00 oltre spese e competenze del presente giudizio.
In data 14.02.2025, si è costituito in giudizio il insistendo per il Controparte_1 rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto.
Il ricorrente deduce la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione in quanto, ai sensi dell'art. 2938 c.c., la prescrizione deve essere eccepita dalla parte e inoltre eccepisce l'inapplicabilità al caso in esame della previsione di cui all'art. 2956 c.c. in considerazione delle formalità previste per il pagamento del compenso da parte dello Stato al difensore che appaiono incompatibili con la ratio della prescrizione presuntiva.
In merito alle deduzioni del ricorrente, il sostiene invece la Controparte_1 rilevabilità d'ufficio della prescrizione del diritto in quanto il giudice procedente è chiamato a tutelare l'interesse statale anche considerando la preclusione dello Stato all'esperibilità dell'opposizione. Inoltre, rileva il mancato esperimento delle procedure di recupero del credito professionale nei confronti degli eredi.
Il ricorso merita di essere accolto.
Con riguardo alla preliminare questione relativa alla eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal giudice a quo, si rileva che la Suprema Corte ha affermato la incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa, atteso che l'istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un'amministrazione dello Stato. In particolare, come già chiarito in precedenti pronunce, la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta;
nel caso in esame, il credito era vantato nei confronti del , per cui risultava sottoposto CP_1 all'applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55,
e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in virtù dei quali, i pagamenti devono essere improntati ad un rigido formalismo e pertanto anche il pagamento in oggetto, previsto dal D.L. n. 8 del 1991 a carico del convenuto, CP_1 non può prescindere dall'emissione di un mandato di pagamento (cfr. Cass., sezione VI civile, ordinanza n. 29543/2019: “In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.”)
Quanto poi alla ulteriore questione sollevata nel decreto impugnato, relativa al mancato esperimento del tentativo di recupero del credito nei confronti dell'imputato, si rammenta che “il difensore d'ufficio, nel caso in cui l'imputato sia deceduto, per ottenere la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali, dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con riguardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irreperibile” (C. Cass., sezione IV penale, n. 26655/2007).
Pertanto, considerando la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione presuntiva e considerando inoltre che, in caso di decesso dell'imputato, il difensore d'ufficio non è tenuto ad espletare le procedure di recupero del credito, deve riconoscersi la sussistenza del dirito del ricorrente al compenso e procedersi con la liquidazione dello stesso per l'attività effettivamente svolta.
Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'attività difensiva del ricorrente è consistita: nell'esame degli atti processuali, nello svolgimento dei colloqui con il Pubblico
Ministero, nella partecipazione a mezzo sostituto all'udienza dell'08.05.2018 e nello studio dell'ordinanza (v. all. nn. 1-4). Quindi, a norma degli artt.
1-3 e 12-17 D.M.
55/2014, e applicando le tabelle vigenti al 2018, competenza Tribunale collegiale, si ritiene congruo liquidare le seguenti somme nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità: euro 225,00 per la fase di studio;
euro
360,00 per la fase introduttiva ed euro 675,00 per la fase decisionale. Per un totale di euro 1.260,00 che ridotto nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 risulta pari ad euro 840,00 oltre accessori di legge.
Pertanto, il provvedimento di rigetto della liquidazione deve essere revocato e liquidato al ricorrente il compenso così come determinato sopra.
Le spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il provvedimento di rigetto della liquidazione, emesso dal Tribunale Penale di Roma, in data 16.09.2024 e liquida in favore del ricorrente l'importo di euro 840,00 oltre accessori di legge, già ridotto nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 per l'attività difensiva espletata in favore del sig. in qualità di difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento N. Controparte_2
40/2018 R.G.Mis.Prev.;
-condanna il alle spese di lite di questo giudizio che liquida in Controparte_1 euro 232,00 da distrarsi in favore dell'avv. Michele Livani dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 43355/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. in data 18.07.2025, vertente tra:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Livani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in via
Grazioli Lante n. 76, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui
è domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 170 t.u. spese di giustizia, in opposizione a decreto di liquidazione degli onorari al difensore d'ufficio per l'attività professionale espletata in ambito penale.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, le parti hanno precisano le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.10.2024, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento di liquidazione, emesso dal Tribunale Penale di Roma, in data
16.09.2024, con cui veniva rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del sig. successivamente defunto, in Controparte_2 qualità di difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento N. 40/2018 R.G.Mis.Prev., chiedendo la revoca del provvedimento di rigetto e la conseguente liquidazione dell'importo di euro 1.600,00 oltre spese e competenze del presente giudizio.
In data 14.02.2025, si è costituito in giudizio il insistendo per il Controparte_1 rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto.
Il ricorrente deduce la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione in quanto, ai sensi dell'art. 2938 c.c., la prescrizione deve essere eccepita dalla parte e inoltre eccepisce l'inapplicabilità al caso in esame della previsione di cui all'art. 2956 c.c. in considerazione delle formalità previste per il pagamento del compenso da parte dello Stato al difensore che appaiono incompatibili con la ratio della prescrizione presuntiva.
In merito alle deduzioni del ricorrente, il sostiene invece la Controparte_1 rilevabilità d'ufficio della prescrizione del diritto in quanto il giudice procedente è chiamato a tutelare l'interesse statale anche considerando la preclusione dello Stato all'esperibilità dell'opposizione. Inoltre, rileva il mancato esperimento delle procedure di recupero del credito professionale nei confronti degli eredi.
Il ricorso merita di essere accolto.
Con riguardo alla preliminare questione relativa alla eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal giudice a quo, si rileva che la Suprema Corte ha affermato la incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa, atteso che l'istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un'amministrazione dello Stato. In particolare, come già chiarito in precedenti pronunce, la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta;
nel caso in esame, il credito era vantato nei confronti del , per cui risultava sottoposto CP_1 all'applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55,
e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in virtù dei quali, i pagamenti devono essere improntati ad un rigido formalismo e pertanto anche il pagamento in oggetto, previsto dal D.L. n. 8 del 1991 a carico del convenuto, CP_1 non può prescindere dall'emissione di un mandato di pagamento (cfr. Cass., sezione VI civile, ordinanza n. 29543/2019: “In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.”)
Quanto poi alla ulteriore questione sollevata nel decreto impugnato, relativa al mancato esperimento del tentativo di recupero del credito nei confronti dell'imputato, si rammenta che “il difensore d'ufficio, nel caso in cui l'imputato sia deceduto, per ottenere la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali, dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con riguardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irreperibile” (C. Cass., sezione IV penale, n. 26655/2007).
Pertanto, considerando la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione presuntiva e considerando inoltre che, in caso di decesso dell'imputato, il difensore d'ufficio non è tenuto ad espletare le procedure di recupero del credito, deve riconoscersi la sussistenza del dirito del ricorrente al compenso e procedersi con la liquidazione dello stesso per l'attività effettivamente svolta.
Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'attività difensiva del ricorrente è consistita: nell'esame degli atti processuali, nello svolgimento dei colloqui con il Pubblico
Ministero, nella partecipazione a mezzo sostituto all'udienza dell'08.05.2018 e nello studio dell'ordinanza (v. all. nn. 1-4). Quindi, a norma degli artt.
1-3 e 12-17 D.M.
55/2014, e applicando le tabelle vigenti al 2018, competenza Tribunale collegiale, si ritiene congruo liquidare le seguenti somme nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità: euro 225,00 per la fase di studio;
euro
360,00 per la fase introduttiva ed euro 675,00 per la fase decisionale. Per un totale di euro 1.260,00 che ridotto nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 risulta pari ad euro 840,00 oltre accessori di legge.
Pertanto, il provvedimento di rigetto della liquidazione deve essere revocato e liquidato al ricorrente il compenso così come determinato sopra.
Le spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il provvedimento di rigetto della liquidazione, emesso dal Tribunale Penale di Roma, in data 16.09.2024 e liquida in favore del ricorrente l'importo di euro 840,00 oltre accessori di legge, già ridotto nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 per l'attività difensiva espletata in favore del sig. in qualità di difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento N. Controparte_2
40/2018 R.G.Mis.Prev.;
-condanna il alle spese di lite di questo giudizio che liquida in Controparte_1 euro 232,00 da distrarsi in favore dell'avv. Michele Livani dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio