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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/06/2024, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6300/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Barbara Polillo che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
Oggetto: revoca prestazione, restituzione indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare con sentenza il provvedimento datato
13.01.2020 ed avente ad oggetto “non accoglimento del ricorso contro il provvedimento di
reiezione della domanda di revisione programmata per motivi sanitari. Rif. Domanda n.
2049802400048 prestazione n. 15034604 cat IO” e, per l'effetto, accertare il diritto dello
stesso a percepire l'assegno ordinario di invalidità a far data dalla revoca (marzo 2019) o
quantomeno dal mese di ottobre 2019, per come statuito nella sentenza n. 1598/2021, con
la quale è stato confermato il possesso del requisito sanitario (invalidità nella misura del
1 78% dalla visita di revisione). Ancora, Voglia l'On.le Giudice Adito, per l'effetto
condannare l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma - Eur, l' CP_3
- in persona del l.r.p.t. domiciliato in Cosenza alla Piazza Loreto n. 22/A, in
[...]
solido tra loro o chi di competenza, alla corresponsione in favore del ricorrente della
prestazione relativa all'assegno ordinario di invalidità a far data dalla revoca dello stesso
(marzo 2019) o a far data dal 03.10.2019 annullando ogni comunicazione di indebito e
richiesta di pagamento indirizzata al ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi
professionali…”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare il ricorso avversario
improcedibile per mancato esperimento della fase di ATP, inammissibile per decadenza e,
in ogni caso, respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stato percettore di pensione cat. IO, revocata nel mese di febbraio 2019 per assenza ingiustificata alla visita medica di revisione;
che vi era stata opposizione a tale decisione, con richiesta di nuova visita
CP_ medica, rappresentando un caso di omonimia nella convocazione a visita;
che l' aveva comunicato l'annullamento del precedente rifiuto e, comunque, il mancato accoglimento della domanda perché non permanevano le condizioni per il riconoscimento della
CP_ prestazione;
che vi era stata poi una nuova visita medica con cui l' aveva confermato che non permanevano le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
CP_ invalidità; che l' aveva chiesto la restituzione della somma di €. 786,32 indebitamente
CP_ accreditata per la mensilità marzo 2019; che la motivazione addotta dall' era erronea,
atteso che, con verbale del 3.10.2019, il ricorrente era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 67%; che tale verbale
2 era stato impugnato in sede giudiziaria, con ricorso deciso con sentenza n. 1598/2021 del
Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro, con cui era stata riconosciuta una percentuale invalidante del 78%; che ricorrevano tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione economica. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto inizialmente di annullare con sentenza il provvedimento di rigetto della domanda di Pensione ordinaria di invalidità; di riconoscere lo stato di invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71), accertato già con sentenza n. 1598/2021; di accertare il diritto del ricorrente a percepire la pensione l'assegno mensile
CP_ CP_ di assistenza a far data dalla revoca;
di condannare l' sede di Roma e l' sede di
Cosenza, in solido tra loro o chi di competenza, alla corresponsione in favore del ricorrente della prestazione relativa all'assegno mensile di assistenza.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura ex art. 445 bis c.p.c.; la decadenza per la proposizione dell'azione ex art. 47 D.P.R. 639/1970; l'infondatezza nel merito della domanda per l'insussistenza dei requisiti per l'assegno ordinario di invalidità;
l'incompatibilità dell'assegno ordinario di invalidità con l'assegno mensile di assistenza di cui il ricorrente era titolare. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 20.5.2023 si è rilevata la nullità della domanda, atteso che la parte ricorrente aveva sovrapposto argomentazioni e richieste per prestazioni diverse (assegno mensile di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità), con concessione di termine per integrare la domanda.
A seguito di integrazione della domanda, la parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 22.5.2024.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.5.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il rilievo di nullità della domanda deve ritenersi di fatto non superato da parte ricorrente,
atteso che continua la sovrapposizione di prestazioni diverse con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 1598/2021 [resa all'esito di un procedimento che nella prima fase si è svolto innanzi allo scrivente Giudice, senza che possano configurarsi ipotesi di incompatibilità (cfr. Cass. 22930/2017)], che riguarda l'assegno mensile di assistenza.
CP_ Occorre anche considerare - in ordine all'argomentazione dell' sull'incompatibilità
delle prestazioni, atteso che il ricorrente era titolare di assegno mensile di assistenza a seguito della citata sentenza del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 1598/2021 - che,
sul presupposto per cui l'odierna domanda attiene al diritto alla prestazione, la parte ricorrente afferma di avere diritto all'accertamento dell'invalidità civile senza il beneficio economico che riferisce ad una futura scelta della prestazione economicamente più
vantaggiosa (cfr. in particolare note scritte depositate il 27.4.2023), chiedendo tuttavia la
CP_ condanna dell' alla corresponsione della prestazione relativa all'assegno ordinario di invalidità.
Infine, la richiesta di annullamento di ogni comunicazione di indebito e richiesta di pagamento indirizzata al ricorrente appare genericamente formulata e non compresa nelle conclusioni originariamente formulate.
Deve dunque dichiararsi la nullità della domanda.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la nullità della domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Cosenza, 21.6.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6300/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Barbara Polillo che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
Oggetto: revoca prestazione, restituzione indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare con sentenza il provvedimento datato
13.01.2020 ed avente ad oggetto “non accoglimento del ricorso contro il provvedimento di
reiezione della domanda di revisione programmata per motivi sanitari. Rif. Domanda n.
2049802400048 prestazione n. 15034604 cat IO” e, per l'effetto, accertare il diritto dello
stesso a percepire l'assegno ordinario di invalidità a far data dalla revoca (marzo 2019) o
quantomeno dal mese di ottobre 2019, per come statuito nella sentenza n. 1598/2021, con
la quale è stato confermato il possesso del requisito sanitario (invalidità nella misura del
1 78% dalla visita di revisione). Ancora, Voglia l'On.le Giudice Adito, per l'effetto
condannare l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma - Eur, l' CP_3
- in persona del l.r.p.t. domiciliato in Cosenza alla Piazza Loreto n. 22/A, in
[...]
solido tra loro o chi di competenza, alla corresponsione in favore del ricorrente della
prestazione relativa all'assegno ordinario di invalidità a far data dalla revoca dello stesso
(marzo 2019) o a far data dal 03.10.2019 annullando ogni comunicazione di indebito e
richiesta di pagamento indirizzata al ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi
professionali…”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare il ricorso avversario
improcedibile per mancato esperimento della fase di ATP, inammissibile per decadenza e,
in ogni caso, respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stato percettore di pensione cat. IO, revocata nel mese di febbraio 2019 per assenza ingiustificata alla visita medica di revisione;
che vi era stata opposizione a tale decisione, con richiesta di nuova visita
CP_ medica, rappresentando un caso di omonimia nella convocazione a visita;
che l' aveva comunicato l'annullamento del precedente rifiuto e, comunque, il mancato accoglimento della domanda perché non permanevano le condizioni per il riconoscimento della
CP_ prestazione;
che vi era stata poi una nuova visita medica con cui l' aveva confermato che non permanevano le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
CP_ invalidità; che l' aveva chiesto la restituzione della somma di €. 786,32 indebitamente
CP_ accreditata per la mensilità marzo 2019; che la motivazione addotta dall' era erronea,
atteso che, con verbale del 3.10.2019, il ricorrente era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 67%; che tale verbale
2 era stato impugnato in sede giudiziaria, con ricorso deciso con sentenza n. 1598/2021 del
Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro, con cui era stata riconosciuta una percentuale invalidante del 78%; che ricorrevano tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione economica. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto inizialmente di annullare con sentenza il provvedimento di rigetto della domanda di Pensione ordinaria di invalidità; di riconoscere lo stato di invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71), accertato già con sentenza n. 1598/2021; di accertare il diritto del ricorrente a percepire la pensione l'assegno mensile
CP_ CP_ di assistenza a far data dalla revoca;
di condannare l' sede di Roma e l' sede di
Cosenza, in solido tra loro o chi di competenza, alla corresponsione in favore del ricorrente della prestazione relativa all'assegno mensile di assistenza.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura ex art. 445 bis c.p.c.; la decadenza per la proposizione dell'azione ex art. 47 D.P.R. 639/1970; l'infondatezza nel merito della domanda per l'insussistenza dei requisiti per l'assegno ordinario di invalidità;
l'incompatibilità dell'assegno ordinario di invalidità con l'assegno mensile di assistenza di cui il ricorrente era titolare. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 20.5.2023 si è rilevata la nullità della domanda, atteso che la parte ricorrente aveva sovrapposto argomentazioni e richieste per prestazioni diverse (assegno mensile di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità), con concessione di termine per integrare la domanda.
A seguito di integrazione della domanda, la parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 22.5.2024.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.5.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il rilievo di nullità della domanda deve ritenersi di fatto non superato da parte ricorrente,
atteso che continua la sovrapposizione di prestazioni diverse con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 1598/2021 [resa all'esito di un procedimento che nella prima fase si è svolto innanzi allo scrivente Giudice, senza che possano configurarsi ipotesi di incompatibilità (cfr. Cass. 22930/2017)], che riguarda l'assegno mensile di assistenza.
CP_ Occorre anche considerare - in ordine all'argomentazione dell' sull'incompatibilità
delle prestazioni, atteso che il ricorrente era titolare di assegno mensile di assistenza a seguito della citata sentenza del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 1598/2021 - che,
sul presupposto per cui l'odierna domanda attiene al diritto alla prestazione, la parte ricorrente afferma di avere diritto all'accertamento dell'invalidità civile senza il beneficio economico che riferisce ad una futura scelta della prestazione economicamente più
vantaggiosa (cfr. in particolare note scritte depositate il 27.4.2023), chiedendo tuttavia la
CP_ condanna dell' alla corresponsione della prestazione relativa all'assegno ordinario di invalidità.
Infine, la richiesta di annullamento di ogni comunicazione di indebito e richiesta di pagamento indirizzata al ricorrente appare genericamente formulata e non compresa nelle conclusioni originariamente formulate.
Deve dunque dichiararsi la nullità della domanda.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la nullità della domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Cosenza, 21.6.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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