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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9308 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 22541/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 16.12.25 vertente
TRA nata Napoli 10/07/1955 CF. rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Cappabianca in forza di procura in atti e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, 55, con l'avv. CP_1
Anna di TE
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.10.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché del riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 art. 3 l.104/92che la domanda non ha avuto esito positivo. Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 23741/24 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 9.9.25 e la dichiarazione è stata depositata in pari data per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 8.10.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che il CTU si contradice formalmente sulla anamnesi
e sulle conclusioni ma non ne spiega il perché.
Ancora si duole che che il CTU non ha indicato nel suo elaborato ulteriore documentazione pur autorizzata dall'Ill.mo Giudicante più precisamente ci si vuole soffermare su di una visita effettuata dalla ricorrente in data 4/01/2025 ma l'acquisizione di detta documentazione non è mai stata autorizzata da giudicante bensì poteva essere acquisita dal CTU (cfr ordinanza del 3.3.25) ma la acquisizione sarebbe stata contraria alle istruzioni ricevute dal CTU posto che detto documento doveva essere prodotto, per la tempestiva acquisizione, all'udienza del 28.1.25 di affidamento dell'incarico.
Ancora l'istante afferma che da tale certificato emergono elementi che dimostrino un reale peggioramento rispetto alle condizioni effettuate durante la visita, che non sono state prese in giusta considerazione dal CTU, avevano giustificato l'originario riconoscimento del beneficio: orbene non si comprende come un peggioramento delle condizioni (dunque un fatto successivo) dimostri un fatto antecedente (la giustificazione dell'originario riconoscimento).
Non resta dunque, in assenza di puntuali deduzioni atte a contestare la CTU, che rigettare il ricorso.
Spese compensate viste le condizioni sanitarie dell'istante.
Napoli, 16.12.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 22541/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 16.12.25 vertente
TRA nata Napoli 10/07/1955 CF. rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Cappabianca in forza di procura in atti e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, 55, con l'avv. CP_1
Anna di TE
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.10.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché del riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 art. 3 l.104/92che la domanda non ha avuto esito positivo. Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 23741/24 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 9.9.25 e la dichiarazione è stata depositata in pari data per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 8.10.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che il CTU si contradice formalmente sulla anamnesi
e sulle conclusioni ma non ne spiega il perché.
Ancora si duole che che il CTU non ha indicato nel suo elaborato ulteriore documentazione pur autorizzata dall'Ill.mo Giudicante più precisamente ci si vuole soffermare su di una visita effettuata dalla ricorrente in data 4/01/2025 ma l'acquisizione di detta documentazione non è mai stata autorizzata da giudicante bensì poteva essere acquisita dal CTU (cfr ordinanza del 3.3.25) ma la acquisizione sarebbe stata contraria alle istruzioni ricevute dal CTU posto che detto documento doveva essere prodotto, per la tempestiva acquisizione, all'udienza del 28.1.25 di affidamento dell'incarico.
Ancora l'istante afferma che da tale certificato emergono elementi che dimostrino un reale peggioramento rispetto alle condizioni effettuate durante la visita, che non sono state prese in giusta considerazione dal CTU, avevano giustificato l'originario riconoscimento del beneficio: orbene non si comprende come un peggioramento delle condizioni (dunque un fatto successivo) dimostri un fatto antecedente (la giustificazione dell'originario riconoscimento).
Non resta dunque, in assenza di puntuali deduzioni atte a contestare la CTU, che rigettare il ricorso.
Spese compensate viste le condizioni sanitarie dell'istante.
Napoli, 16.12.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)