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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, all'udienza del 22/5/2025 ha dato lettura della seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 1474/2025, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. con Parte_1 C.F._1
l'avv. Matilde Presel (C.F. ; C.F._2
- ATTORE -
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
1
Voglia il Tribunale pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni mensili di 200 euro, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile all'attore proprietario, nel termine di 30 giorni e non oltre il termine di sei mesi.
Con vittoria di spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è proprietario dell'immobile sito a Trieste, in via Pascoli n. Parte_1
23, costituito da unità di 16 mq sita al piano terra (estremi catastali: sez. V, foglio 23, particella 3569, subalterno 15, Z7C 1, cat. C/2, classe 12, cons. 16 mq, superficie totale 23 mq).
Con contratto di locazione transitorio a uso commerciale avente decorrenza
15/6/2024 e scadenza 14/06/2025, ritualmente registrato, Parte_1
concedeva in locazione il predetto immobile a , pattuendo un Controparte_1
canone annuale di 2.400 euro da pagare in rate mensili anticipate di 200 euro entro il giorno 15 di ogni mese.
Le parti dichiaravano che il contratto aveva natura transitoria in quanto il conduttore era alla ricerca di altro immobile da prendere in locazione o acquistare.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, del 16/1/2025, promuoveva il presente giudizio Parte_1
lamentando l'inadempimento di controparte al pagamento dei canoni dal mese di ottobre 2024 in poi.
All'udienza fissata per la convalida l'intimato, notiziato dell'atto introduttivo ex art. 143 c.p.c., non compariva. Il giudice, ritenendo il predetto procedimento di
2 notificazione incompatibile con il processo sommario per lo sfratto, non convalidava lo sfratto e disponeva la conversione del rito fissando l'udienza di merito in prosecuzione.
Rinotificato l'atto introduttivo al convenuto, unitamente al provvedimento che fissava l'udienza, il convenuto non comparso veniva dichiarato contumace e l'attore concludeva come in epigrafe.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
L'attore ha depositato il contratto, fonte dell'obbligazione di pagamento del canone di 200 euro al mese. Inoltre, ha allegato l'inadempimento del convenuto al pagamento dei canoni a partire da ottobre 2024.
Poiché era onere del convenuto, rimasto contumace, dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei canoni, l'inadempimento allegato dall'attore è provato.
Quanto alla gravità dell'inadempimento, è evidente che si tratta di un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, dal momento che le mensilità non pagate sono, ad oggi, ben otto, a fronte delle sole tre pagate, su una durata contrattuale di dodici mesi.
Peraltro, le parti hanno espressamente convenuto in contratto che il mancato pagamento di due rate mensili costituisce grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.
Pronunciata la risoluzione del contratto, il convenuto va condannato al rilascio dell'immobile, entro il congruo termine del 14/7/2025.
Il convenuto va anche condannato al pagamento di 1.600 euro per canoni non pagati, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 1474/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. pronuncia la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa;
2. condanna a rilasciare ad l'immobile di via Controparte_1 Parte_1
Pascoli n. 23, costituito da unità di 16 mq sita al piano terra (estremi catastali: sez. V, foglio 23, particella 3569, subalterno 15, Z7C 1, cat. C/2, classe 12, cons.
16 mq, superficie totale 23 mq), entro il termine del 14/7/2025;
3. condanna a pagare ad 1.600 euro per canoni Controparte_1 Parte_1
non pagati, oltre a ulteriori 200 euro al mese per canoni futuri, dal 15/6/2025 e fino al rilascio dell'immobile;
4. condanna a rifondere ad le spese processuali Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi 2.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge, oltre a 67,58 euro per esborsi.
Così deciso a Trieste, il 22/5/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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