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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11864 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.447/2025 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
5/12/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.447/2025 RG. tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Franco n. 24, codice fiscale , rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, giusta procura rilasciata ai sensi dell' art. 83, comma 3, c.p.c. ed allegata ,
dall'Avv. Pasquale Cioffi, codice fiscale , indirizzo PEC C.F._2
e dall'Avv. Antonio Avallone, codice fiscale , Email_1 C.F._3
indirizzo PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2
quest'ultimo sito in Napoli (NA) alla via Tevere n. 12 APPELLANTE
E
, GIÀ Controparte_1 [...]
(P.I. ), in persona del Procuratore sig.ra in CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
virtù di procura speciale del 20.10.21, Rep. n. 51883 e Raccolta n. 23622, rilasciata dall'Avv. Dario
Cortucci, Notaio in Milano, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla presente comparsa di costituzione, dall'Avv. Furio Nicola Ivo De Palma (c.f. ), PEC C.F._4
il quale dichiara di essere disponibile a ricevere eventuali Email_3
comunicazioni e/o notifiche a mezzo fax al n. 081/35731168 o via email all'indirizzo di posta elettronica ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Brunella Email_4
EL CA (c.f. , PEC con studio in C.F._5 Email_4
Napoli, Via Diocleziano 466 APPELLATA
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Fisciano (SA) alla Strada Statale Controparte_4
88 Bivio Penta snc, C.F. indirizzo PEC P.IVA_2 Email_5
APPELLATA CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2359/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra
conclusioni per le parti costituite: come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. .
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2359/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Barra con la quale il primo giudice ha rigettato le domande risarcitorie dell' Pt_1
relativamente al sinistro verificatosi il 17/9/2019 e cagionato dall'autocarro Scania tg.DY600KK di
CP_ proprietà della assicurato per RCA presso la , il quale , Controparte_4 CP_1
percorrendo la in Salerno (SA) la strada S.S. 18 Tirrena Inferiore, nel tratto Agropoli Battipaglia,
nei pressi di Vannullo, perdeva del pietrisco che danneggiava la vettura di proprietà dell'attrice, una
Nissan Qashqai tg.EX166HB; in questa sede l'appellante si duole del rigetto delle istanze risarcitorie basato sulla inammissibilità della prova testimoniale ex art 135 Decreto elgisltivo n.
209/2005 , inammissibilità eccepita tardivamente dalla compagnia assicuratrice e comunque non ribadita, ai sensi dell'art 157 comma 2 cpc, in sede di escussione del teste , Testimone_1 all'udienza del 18/1/2023; previa costituzione della sola società assicuratrice che ha chiesto il rigetto del gravame, sono state depositate le produzioni di primo grado e la causa è stata assegnata a sentenza.
Va dichiarata la tempestività dell'appello , essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini e notificato il gravame nel rispetto dell'art 327 cpc;
inoltre va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc essendo stata rispettata la prescrizione contenuta nella citata norma, stante la specificità dei motivi di appello;
infine la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda e alla titolarità attiva e passiva delle parti ma, nel merito, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e vada rigettato .
Infatti, premesso che la gravata sentenze del Giudice di Pace è stata pronunciata a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., secondo equità necessaria e può essere impugnata nei soli limiti sanciti dall'art. 339, terzo comma, secondo la prospettazione dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel rilevare l'inammissibilità della prova testimoniale in quanto si sarebbe in presenza di una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità come ribadito da ultimo dalla S.C con sentenza a S.U. n. 9456/2023.
Sennonchè ritiene questo giudice non condivisibile l'assunto dell'appellante atteso che l'inammissibilità disciplinata dall'art 135 comma 3 del citato decreto è stata introdotta per una più
efficace lotta alle frodi assicurative e al fine di prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
tutto l'impianto dell'assicurazione obbligatoria ha natura pubblicista e non privata , tutela l'Ordine pubblico e non gli interessi privati e
per questi motivi
, tale caso di inammissibilità è rilevabile d'ufficio .
EL resto il tenore del comma 3 ter dell'art 135 è chiaro ed inequivoco: “In caso di giudizio, il
giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. ……….”; ne deriva che il giudice ha il potere ed il dovere di rilevare d'ufficio senza alcun impulso di parte, ed in base alla documentazione in atti, l'inammissibilità della testimonianza acquisita in violazione del comma 3
bis dell'art 135, come del resto si è verificato nella fattispecie in esame, con la conseguenza che il gravame è infondato e va in toto rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
Quanto alle spese di lite del secondo grado, va condannata al pagamento delle Parte_1
stesse in favore della società appellata liquidate, in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad
€1100,00 valore medio.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante, , , tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
AN , a pagare le spese del secondo grado in favore della società appellata Parte_1
per € 662,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante, , , a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 9/12/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
5/12/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.447/2025 RG. tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Franco n. 24, codice fiscale , rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, giusta procura rilasciata ai sensi dell' art. 83, comma 3, c.p.c. ed allegata ,
dall'Avv. Pasquale Cioffi, codice fiscale , indirizzo PEC C.F._2
e dall'Avv. Antonio Avallone, codice fiscale , Email_1 C.F._3
indirizzo PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2
quest'ultimo sito in Napoli (NA) alla via Tevere n. 12 APPELLANTE
E
, GIÀ Controparte_1 [...]
(P.I. ), in persona del Procuratore sig.ra in CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
virtù di procura speciale del 20.10.21, Rep. n. 51883 e Raccolta n. 23622, rilasciata dall'Avv. Dario
Cortucci, Notaio in Milano, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla presente comparsa di costituzione, dall'Avv. Furio Nicola Ivo De Palma (c.f. ), PEC C.F._4
il quale dichiara di essere disponibile a ricevere eventuali Email_3
comunicazioni e/o notifiche a mezzo fax al n. 081/35731168 o via email all'indirizzo di posta elettronica ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Brunella Email_4
EL CA (c.f. , PEC con studio in C.F._5 Email_4
Napoli, Via Diocleziano 466 APPELLATA
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Fisciano (SA) alla Strada Statale Controparte_4
88 Bivio Penta snc, C.F. indirizzo PEC P.IVA_2 Email_5
APPELLATA CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2359/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra
conclusioni per le parti costituite: come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. .
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2359/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Barra con la quale il primo giudice ha rigettato le domande risarcitorie dell' Pt_1
relativamente al sinistro verificatosi il 17/9/2019 e cagionato dall'autocarro Scania tg.DY600KK di
CP_ proprietà della assicurato per RCA presso la , il quale , Controparte_4 CP_1
percorrendo la in Salerno (SA) la strada S.S. 18 Tirrena Inferiore, nel tratto Agropoli Battipaglia,
nei pressi di Vannullo, perdeva del pietrisco che danneggiava la vettura di proprietà dell'attrice, una
Nissan Qashqai tg.EX166HB; in questa sede l'appellante si duole del rigetto delle istanze risarcitorie basato sulla inammissibilità della prova testimoniale ex art 135 Decreto elgisltivo n.
209/2005 , inammissibilità eccepita tardivamente dalla compagnia assicuratrice e comunque non ribadita, ai sensi dell'art 157 comma 2 cpc, in sede di escussione del teste , Testimone_1 all'udienza del 18/1/2023; previa costituzione della sola società assicuratrice che ha chiesto il rigetto del gravame, sono state depositate le produzioni di primo grado e la causa è stata assegnata a sentenza.
Va dichiarata la tempestività dell'appello , essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini e notificato il gravame nel rispetto dell'art 327 cpc;
inoltre va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc essendo stata rispettata la prescrizione contenuta nella citata norma, stante la specificità dei motivi di appello;
infine la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda e alla titolarità attiva e passiva delle parti ma, nel merito, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e vada rigettato .
Infatti, premesso che la gravata sentenze del Giudice di Pace è stata pronunciata a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., secondo equità necessaria e può essere impugnata nei soli limiti sanciti dall'art. 339, terzo comma, secondo la prospettazione dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel rilevare l'inammissibilità della prova testimoniale in quanto si sarebbe in presenza di una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità come ribadito da ultimo dalla S.C con sentenza a S.U. n. 9456/2023.
Sennonchè ritiene questo giudice non condivisibile l'assunto dell'appellante atteso che l'inammissibilità disciplinata dall'art 135 comma 3 del citato decreto è stata introdotta per una più
efficace lotta alle frodi assicurative e al fine di prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
tutto l'impianto dell'assicurazione obbligatoria ha natura pubblicista e non privata , tutela l'Ordine pubblico e non gli interessi privati e
per questi motivi
, tale caso di inammissibilità è rilevabile d'ufficio .
EL resto il tenore del comma 3 ter dell'art 135 è chiaro ed inequivoco: “In caso di giudizio, il
giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. ……….”; ne deriva che il giudice ha il potere ed il dovere di rilevare d'ufficio senza alcun impulso di parte, ed in base alla documentazione in atti, l'inammissibilità della testimonianza acquisita in violazione del comma 3
bis dell'art 135, come del resto si è verificato nella fattispecie in esame, con la conseguenza che il gravame è infondato e va in toto rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
Quanto alle spese di lite del secondo grado, va condannata al pagamento delle Parte_1
stesse in favore della società appellata liquidate, in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad
€1100,00 valore medio.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante, , , tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
AN , a pagare le spese del secondo grado in favore della società appellata Parte_1
per € 662,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante, , , a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 9/12/2025 Il Giudice