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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL AL Presidente
Dr. EN TT Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 giugno 2024,
da
(C.F. P.I. Parte_1 P.IVA_1
), in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa, P.IVA_2 Parte_2 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello dal prof. avv. Claudio Scognamiglio e dall'avv. Carlo Fedele (pec:
), Email_1
appellante
contro
( , per mandato in calce alla memoria di CP_1 C.F._1 costituzione in appello rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vorano (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Padova n. 262/2024 d.d.
12.04.2024, notificata in data 20.05.2024.-
1 In punto: patto di non concorrenza CP_2
CONCLUSIONI:
Parte_1
“che l'Ecc.ma Corte adita voglia riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Padova, sezione lavoro, dr. Francesco Perrone, in data 12 aprile 2024, e pubblicata in pari data, n. 262/2024, nell'ambito del procedimento r.g. 1927/2022, notificata in data
20 maggio 2024 e, per l'effetto, voglia: in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado:
a) Accertare la violazione, da parte del sig. , del patto di non concorrenza CP_1 stipulato il 19 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) Conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1 della penale pattuita per la violazione del patto Parte_1 di non concorrenza del 19 giugno 2019, pari ad € 98.256,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
c) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per CP_1
l'inadempimento all'obbligo di informare la Banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284
c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in ogni caso, e previa ogni opportuna declaratoria di inadempimento della parte convenuta agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione del patto stesso condannare il sig. al pagamento in CP_1 favore della dell'ulteriore importo di € 37.033,20, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso inadempiente, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. CP_1
1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
Pt_1
e) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1 dell'ulteriore importo di € 37.033,20, il tutto Parte_1 oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno
2 della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
- Con condanna alla refusione delle spese di lite”.
CP_1
Contr
“Voglia l' Ecc.ma Corte rigettare l'appello di e in via incidentale voglia l' Ecc.ma Contr Corte condannare alla rifusione delle spese di primo grado provvedendo alla relativa quantificazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. post contrattuale (della durata di
12 mesi), ha condannato a restituire i compensi ricevuti, pari ad € CP_1
37.033,30 (oltre accessori di legge) nonché metà delle spese di lite pari ad € 3.000,00
(oltre accessori).
In parte motiva il giudice patavino così argomentava:
1) riteneva invalido, ai sensi dell'art. 1346 c.c., il patto di non concorrenza d.d.
19.06.2019 in ragione della sua indeterminatezza in ordine all'estensione territoriale laddove la clausola “risulta limitare territorialmente il proprio ambito di operatività alla «Regione Veneto ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e anche a quella diversa precedente ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro»;
2) disponeva la restituzione degli importi percepiti a titolo di corrispettivo dell'impegno assunto con la sottoscrizione del patto di non concorrenza per €
37.033,30 atteso che l'accertata nullità del patto di non concorrenza priva di giustificazione causale la dazione di tale compenso;
3) le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate facendo applicazione dello scaglione euro 26.000,00-euro 52.000,00 del D.M. n. 147 del
13/08/2022, valori medi relativamente alla fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi relativamente alla fase di istruttoria e trattazione, con compensazione nella misura del 50% attesa l'eterogeneità della giurisprudenza anche di legittimità che si è espressa sulla questione.
3 2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di gravame. CP_2
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 2125
c.c., laddove ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza per indeterminabilità della delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza richiamando a proprio sostegno giurisprudenza di merito e di legittimità adesiva alla propria tesi.
2.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione alla violazione dell'art. 2125 c.c. anche in relazione all'art. 1419 c.c., per avere trascurato di compiere la verifica dell'essenzialità della clausola che estende gli effetti del patto alla “diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro”, asseritamente nulla, da compiersi avuto riguardo al corretto riparto dell'onere della prova.
3. Radicatosi il contradditorio si costituisce con memoria depositata in data CP_1
22 settembre 2025 con la quale difende la sentenza e ne chiede l'integrale conferma nella parte favorevole, a tale scopo richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 11765/2025, 11766/2025, 11767/2025, 13050/2025, 13051/2025) sopravvenuta in ordine a patto di non concorrenza del medesimo tenore letterale.
Svolge poi appello incidentale tardivo impugnando autonomamente il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite.
Lamenta che nonostante sia stata accolta la propria domanda pronunciando la nullità del patto di non concorrenza, è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, laddove l'effetto restitutorio avviene de iure e non in conseguenza della soccombenza sul punto di parte attorea.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 - nel corso della quale il procuratore dell'appellante principale replicava in ordine all'inconferenza della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta richiamata da controparte ed insisteva comunque sulla violazione della distinta obbligazione relativa allo storno di clientela - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato mentre l'appello incidentale è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
6. L'art. 2125, co. 1., c.c. recita: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del
4 prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
7. Nel caso di specie l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza d.d. 10.06.2019
(cfr. doc. 4 risulta del tutto indeterminato ed invero, all'interno dello CP_2 stesso può leggersi: “Obbligo limitato alla Regione Veneto ovvero a quella diversa
Regione ove risulti ubicata la sede al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la nuova assegnazione sia avvenuta da meno di un anno, e in ogni caso nelle province “fuori Regione” nel raggio di 250 km.” ed ancora: “s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati…” inoltre “Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione dei Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda concorrente”.
8. Tali indicazioni risultano ictu oculi vaghe e comunque non specificamente predeterminate, atteso che la banca era certamente nelle condizioni di variare unilateralmente la sede di lavoro della dipendente, destinandola a qualsivoglia altra
Regione rispetto a quella indicata, così estendendo in modo del tutto indefinito l'ambito di operatività del patto di non concorrenza.
9. L'incertezza dell'ambito territoriale (c.d. frontiera mobile), e, pertanto, la conseguente inesistenza di un limite di luogo, travolgono la validità dell'intero patto.
10. Vanno altresì richiamate in tema le pronunce della Suprema Corte nn. 13050/2025,
13051/2025, 11766/2025 e 11767/2025, che in giudizi di identico contenuto coinvolgenti proprio la banca appellante hanno affermato principi del tutto sovrapponibili a quelli sopra esposti.
11. Va, altresì, indicata - a confutazione, anche, del secondo motivo gravame principale - la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10679/2024) secondo la quale: “Nell'art.
2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, tra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luoghi, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente;
trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art.
1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto:
l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo,
5 determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola” .
12. Il motivo relativo alla rilevanza in sé della violazione e del divieto di storno è inammissibile e comunque infondata nel merito.
12.1. Dalla piana lettura delle deduzioni di cui al punto 4) pag. 34 e 35 dell'appello principale
– con le quali viene “affermata la validità del patto in controversia” - emerge che tanto la domanda di pagamento della penale per violazione del patto di non concorrenza, quanto quella risarcitoria per storno della clientela sono fondate sulla validità dell'(unico) patto di non concorrenza.
Del resto, tanto nella memoria ex art. 416 c.p.c. quanto nel ricorso in appello non è rinvenibile autonoma domanda di risarcimento del danno per sviamento di clientela.
12.2. Nondimeno, la pretesa risulta infondata anche nel merito atteso il carattere unitario della clausola sullo storno che vincola – quanto a durata ed estensione territoriale e senza previsione di autonomo corrispettivo il divieto di storno di clientela al patto di non concorrenza - con la conseguenza che i già menzionati obblighi simul stabunt simul cadent.
La domanda è poi priva di idonea allegazione prima ancora di prova non avendo la banca in limine litis indicato i nomi dei clienti asseritamente sviati (cfr. C.d.A. VE s. n.
612/2023. punto 21 pag. 20 s.s., C.d.A. VE s. n. 62/2021).
13. L'appello incidentale tardivo – con il quale viene impugnato autonomamente il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite - è ammissibile (cfr. Cass. n.
33015/2023) ed è parzialmente fondato laddove le oscillazioni della giurisprudenza di merito nonché l'assenza di specifica giurisprudenza di legittimità all'epoca della sentenza impugnata in uno con la complessità delle questioni trattate integravano
(allora) “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione totale delle spese di lite di primo grado.
14. Le spese di lite del presente grado – tenuto conto della portata nomofilattica delle sentenza di legittimità citate al punto 10) che ha composto il contrasto nella giurisprudenza di merito - seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nell'importo prossimo ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa (scaglione da €
52.000,01 ed € 260.000,00) senza fase istruttoria, nella misura indicata nel dispositivo.
6 15. Per il rigetto integrale dell'appello incidentale deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza compensa integralmente fra le parti le spese di lite di primo grado;
3) condanna al pagamento a favore di delle spese del CP_2 CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3 contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 02.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TT EN AL NL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL AL Presidente
Dr. EN TT Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 giugno 2024,
da
(C.F. P.I. Parte_1 P.IVA_1
), in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa, P.IVA_2 Parte_2 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello dal prof. avv. Claudio Scognamiglio e dall'avv. Carlo Fedele (pec:
), Email_1
appellante
contro
( , per mandato in calce alla memoria di CP_1 C.F._1 costituzione in appello rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vorano (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Padova n. 262/2024 d.d.
12.04.2024, notificata in data 20.05.2024.-
1 In punto: patto di non concorrenza CP_2
CONCLUSIONI:
Parte_1
“che l'Ecc.ma Corte adita voglia riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Padova, sezione lavoro, dr. Francesco Perrone, in data 12 aprile 2024, e pubblicata in pari data, n. 262/2024, nell'ambito del procedimento r.g. 1927/2022, notificata in data
20 maggio 2024 e, per l'effetto, voglia: in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado:
a) Accertare la violazione, da parte del sig. , del patto di non concorrenza CP_1 stipulato il 19 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) Conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1 della penale pattuita per la violazione del patto Parte_1 di non concorrenza del 19 giugno 2019, pari ad € 98.256,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
c) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per CP_1
l'inadempimento all'obbligo di informare la Banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284
c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in ogni caso, e previa ogni opportuna declaratoria di inadempimento della parte convenuta agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione del patto stesso condannare il sig. al pagamento in CP_1 favore della dell'ulteriore importo di € 37.033,20, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso inadempiente, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. CP_1
1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
Pt_1
e) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1 dell'ulteriore importo di € 37.033,20, il tutto Parte_1 oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno
2 della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
- Con condanna alla refusione delle spese di lite”.
CP_1
Contr
“Voglia l' Ecc.ma Corte rigettare l'appello di e in via incidentale voglia l' Ecc.ma Contr Corte condannare alla rifusione delle spese di primo grado provvedendo alla relativa quantificazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. post contrattuale (della durata di
12 mesi), ha condannato a restituire i compensi ricevuti, pari ad € CP_1
37.033,30 (oltre accessori di legge) nonché metà delle spese di lite pari ad € 3.000,00
(oltre accessori).
In parte motiva il giudice patavino così argomentava:
1) riteneva invalido, ai sensi dell'art. 1346 c.c., il patto di non concorrenza d.d.
19.06.2019 in ragione della sua indeterminatezza in ordine all'estensione territoriale laddove la clausola “risulta limitare territorialmente il proprio ambito di operatività alla «Regione Veneto ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e anche a quella diversa precedente ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro»;
2) disponeva la restituzione degli importi percepiti a titolo di corrispettivo dell'impegno assunto con la sottoscrizione del patto di non concorrenza per €
37.033,30 atteso che l'accertata nullità del patto di non concorrenza priva di giustificazione causale la dazione di tale compenso;
3) le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate facendo applicazione dello scaglione euro 26.000,00-euro 52.000,00 del D.M. n. 147 del
13/08/2022, valori medi relativamente alla fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi relativamente alla fase di istruttoria e trattazione, con compensazione nella misura del 50% attesa l'eterogeneità della giurisprudenza anche di legittimità che si è espressa sulla questione.
3 2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di gravame. CP_2
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 2125
c.c., laddove ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza per indeterminabilità della delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza richiamando a proprio sostegno giurisprudenza di merito e di legittimità adesiva alla propria tesi.
2.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione alla violazione dell'art. 2125 c.c. anche in relazione all'art. 1419 c.c., per avere trascurato di compiere la verifica dell'essenzialità della clausola che estende gli effetti del patto alla “diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro”, asseritamente nulla, da compiersi avuto riguardo al corretto riparto dell'onere della prova.
3. Radicatosi il contradditorio si costituisce con memoria depositata in data CP_1
22 settembre 2025 con la quale difende la sentenza e ne chiede l'integrale conferma nella parte favorevole, a tale scopo richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 11765/2025, 11766/2025, 11767/2025, 13050/2025, 13051/2025) sopravvenuta in ordine a patto di non concorrenza del medesimo tenore letterale.
Svolge poi appello incidentale tardivo impugnando autonomamente il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite.
Lamenta che nonostante sia stata accolta la propria domanda pronunciando la nullità del patto di non concorrenza, è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, laddove l'effetto restitutorio avviene de iure e non in conseguenza della soccombenza sul punto di parte attorea.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 - nel corso della quale il procuratore dell'appellante principale replicava in ordine all'inconferenza della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta richiamata da controparte ed insisteva comunque sulla violazione della distinta obbligazione relativa allo storno di clientela - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato mentre l'appello incidentale è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
6. L'art. 2125, co. 1., c.c. recita: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del
4 prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
7. Nel caso di specie l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza d.d. 10.06.2019
(cfr. doc. 4 risulta del tutto indeterminato ed invero, all'interno dello CP_2 stesso può leggersi: “Obbligo limitato alla Regione Veneto ovvero a quella diversa
Regione ove risulti ubicata la sede al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la nuova assegnazione sia avvenuta da meno di un anno, e in ogni caso nelle province “fuori Regione” nel raggio di 250 km.” ed ancora: “s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati…” inoltre “Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione dei Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda concorrente”.
8. Tali indicazioni risultano ictu oculi vaghe e comunque non specificamente predeterminate, atteso che la banca era certamente nelle condizioni di variare unilateralmente la sede di lavoro della dipendente, destinandola a qualsivoglia altra
Regione rispetto a quella indicata, così estendendo in modo del tutto indefinito l'ambito di operatività del patto di non concorrenza.
9. L'incertezza dell'ambito territoriale (c.d. frontiera mobile), e, pertanto, la conseguente inesistenza di un limite di luogo, travolgono la validità dell'intero patto.
10. Vanno altresì richiamate in tema le pronunce della Suprema Corte nn. 13050/2025,
13051/2025, 11766/2025 e 11767/2025, che in giudizi di identico contenuto coinvolgenti proprio la banca appellante hanno affermato principi del tutto sovrapponibili a quelli sopra esposti.
11. Va, altresì, indicata - a confutazione, anche, del secondo motivo gravame principale - la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10679/2024) secondo la quale: “Nell'art.
2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, tra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luoghi, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente;
trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art.
1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto:
l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo,
5 determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola” .
12. Il motivo relativo alla rilevanza in sé della violazione e del divieto di storno è inammissibile e comunque infondata nel merito.
12.1. Dalla piana lettura delle deduzioni di cui al punto 4) pag. 34 e 35 dell'appello principale
– con le quali viene “affermata la validità del patto in controversia” - emerge che tanto la domanda di pagamento della penale per violazione del patto di non concorrenza, quanto quella risarcitoria per storno della clientela sono fondate sulla validità dell'(unico) patto di non concorrenza.
Del resto, tanto nella memoria ex art. 416 c.p.c. quanto nel ricorso in appello non è rinvenibile autonoma domanda di risarcimento del danno per sviamento di clientela.
12.2. Nondimeno, la pretesa risulta infondata anche nel merito atteso il carattere unitario della clausola sullo storno che vincola – quanto a durata ed estensione territoriale e senza previsione di autonomo corrispettivo il divieto di storno di clientela al patto di non concorrenza - con la conseguenza che i già menzionati obblighi simul stabunt simul cadent.
La domanda è poi priva di idonea allegazione prima ancora di prova non avendo la banca in limine litis indicato i nomi dei clienti asseritamente sviati (cfr. C.d.A. VE s. n.
612/2023. punto 21 pag. 20 s.s., C.d.A. VE s. n. 62/2021).
13. L'appello incidentale tardivo – con il quale viene impugnato autonomamente il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite - è ammissibile (cfr. Cass. n.
33015/2023) ed è parzialmente fondato laddove le oscillazioni della giurisprudenza di merito nonché l'assenza di specifica giurisprudenza di legittimità all'epoca della sentenza impugnata in uno con la complessità delle questioni trattate integravano
(allora) “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione totale delle spese di lite di primo grado.
14. Le spese di lite del presente grado – tenuto conto della portata nomofilattica delle sentenza di legittimità citate al punto 10) che ha composto il contrasto nella giurisprudenza di merito - seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nell'importo prossimo ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa (scaglione da €
52.000,01 ed € 260.000,00) senza fase istruttoria, nella misura indicata nel dispositivo.
6 15. Per il rigetto integrale dell'appello incidentale deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza compensa integralmente fra le parti le spese di lite di primo grado;
3) condanna al pagamento a favore di delle spese del CP_2 CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3 contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 02.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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