Art. 2.
All'attuazione delle intese gia' intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvedera' a norma dell' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , fermo restando che il miglioramento economico medio lordo pro capite non potra' superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.
Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.
All'attuazione delle intese gia' intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvedera' a norma dell' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , fermo restando che il miglioramento economico medio lordo pro capite non potra' superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.
Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.