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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/10301
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10301/2021
Promossa da: nella causa civile di primo grado iscritta al numero r.g. 10301/2021, promossa da:
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Bendinelli, c.f. C.F._1
, e Antonella Cosimelli, c.f. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata, anche telematicamente, presso il loro studio professionale in Firenze, Via Giovan
Filippo Mariti 8 come da procura alle liti in atti.
ATTRICE contro nato a [...] il [...], e residente in [...]
Pratese 243, c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bartoli, c.f. C.F._4
, e Sara Castellani, c.f. ed elettivamente domiciliato, C.F._5 C.F._6
anche telematicamente, presso il loro professionale in Firenze, Via San Francesco di Paola 15, come da procura alle liti in atti.
CONVENUTO RESPONSABILE CIVILE
e c.f. con sede legale in Milano, Via Ignazio Controparte_2 P.IVA_1
Gardella 2, in persona del suo procuratore alle liti, rappresentante processuale e difensore avvocato
Giannotto Ulivi, c.f. , come da procura generale alle liti ed alla C.F._7
rappresentanza processuale in atti, ed ove elettivamente domicilia, anche telematicamente.
Pagina 1 CONVENUTA IMPRESA ASSICURATRICE IN RICONVENZIONALE TRASVERSALE
OGGETTO
Risarcimento lesioni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'istante come da atto di citazione e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 febbraio 2025, e senza riportare le conclusioni in via istruttoria:
Nel merito: in tesi, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro del 21.12.2019 per le causali indicate nella narrativa del presente atto;
e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la Compagnia Assicuratrice o Controparte_2
ciascuno per la quota di responsabilità che sarà ritenuta a suo carico, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla Sig.ra che si indicano in un importo pari a € Parte_1
118.214,00 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da liquidarsi occorrendo in via equitativa, e condannare i convenuti alla loro rifusione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese.
Nell'interesse del convenuto responsabile civile come da comparsa di costituzione, memoria 183
c.p.c. sesto comma numero 1, note scritte per udienza del 25 febbraio 2025 e comparsa conclusionale, e senza riportare le conclusioni in via istruttoria:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attrice in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare le domande tutte di parte attrice, con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore del comparente;
in via subordinata, denegata e davvero non creduta, qualora sia accertata una responsabilità anche minimamente concorsuale del comparente con conseguente ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, dichiarare la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, C.F. tenuta a manlevare e comunque garantire la P.IVA_1 convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'attrice, fatto salvo il diritto di rivalsa nei limiti di € 5.000,00, con condanna in ogni caso di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore del comparente.
In ogni caso, respingere la domanda di rivalsa formulata da nei confronti del Controparte_2 comparente nella misura da questa indicata di € 20.000,00 e della domanda di condanna alla liquidazione e refusione delle spese di giudizio in favore di perché infondate Controparte_2
in fatto ed in diritto, con condanna della Compagnia Assicurativa alla rifusione delle spese di lite in favore del comparente.
Pagina 2 Con vittoria di compensi professionali e spese.
Nell'interesse della parte convenuta impresa assicuratrice come da comparsa di costituzione e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 febbraio 2025, e senza riportare le conclusioni in via preliminare:
Nel merito, accertare e dichiarare che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro per cui è lite ricade in tesi in via esclusiva ed in ipotesi, in via concorsuale prevalente comunque non inferiore alla percentuale del 80% sulla parte attrice, con conseguente rigetto delle domande attoree o in ipotesi riduzione proporzionale del risarcimento proporzionale al grado percentuale di colpa della parte attrice e comunque in ogni caso accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 1227 del codice civile integrato da violazione del rigido precetto di STOP, guida sotto l'effetto di alcolico e mancato corretto uso della cintura di sicurezza allacciata nonché delle più comuni regole della prudenza e conseguentemente escludere o ridurre proporzionalmente il risarcimento e quindi rigettare le pretese risarcitorie attoree in quanto infondate e non provate tenuto anche conto della responsabilità attore nella produzione del sinistro, del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 commi primo
e secondo del codice civile, della infondatezza e mancata prova delle pretese risarcitorie attoree, con vittoria di compensi e spese di lite, spese di CTU a definitivo carico della parte attrice soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente e, in ipotesi, accogliere le domande attoree nello stretto limite del provato, in ogni caso tenendosi anche conto del concorso colposo della parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227 commi primo e secondo c.c. nella produzione del sinistro e delle sue conseguenze dannose con conseguente esclusione o riduzione proporzionale del risarcimento, con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP e, in ogni caso, a fronte di accertamento del fatto che al momento del sinistro presentava un tasso alcolemico superiore a Controparte_1 CP_3
accertare e dichiarare il diritto di rivalsa di ai sensi del combinato Controparte_2 disposto dell'art. 2 delle condizioni generali e dell'art. 9 delle condizioni complementari RCA NEW delle condizioni di assicurazione della RCA versione PB 013.901X.ARC.0515 regolatrici del contratto di assicurazione stipulato tra e Controparte_2 Controparte_4
con 297.013.0000139127 poi divenuto numero 1.F52.013.0000110771 a seguito
[...]
del trasferimento della polizza presso diversa agenzia ma sempre disciplinato dalle medesime condizioni di assicurazione della RCA versione PB 013.901X.ARC.0515 e quindi, in accoglimento della domanda di rivalsa azionata dalla comparente, condannare alla restituzione Controparte_1 in favore di della quota massima di € 20.000,00 delle somme che essa Controparte_2
pagherà in ottemperanza alla sentenza che definirà il presente giudizio per sorte, rivalutazione
Pagina 3 monetaria, interessi legali, compensi e spese di lite ivi comprese le spese d i CTU e CTP in favore della parte attrice, con condanna di alla rifusione di compensi e spese di lite a Controparte_1
favore della comparente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio e la società Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni, Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali, da lesioni subite in occasione del sinistro del 21 dicembre 2019 e a rimborsarle ogni spesa connessa, nella misura richiesta in citazione o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, e con vittoria delle spese legali.
A sostegno delle proprie ragioni, la parte istante ha dedotto che:
• il giorno 21 dicembre 2019, verso le ore 23, la stessa era alla guida dell'auto FIAT PANDA tg. DF126LT e percorreva Via San Morese ai confini tra il Comune di Calenzano e quello di
Sesto Fiorentino, quando, giunta all'intersezione con Via Vittorio Emanuele, veniva investita sul lato sinistro dall'auto NISSAN tg. AP004PX, di proprietà e Pt_2
condotta da che procedeva lungo Via Vittorio Emanuele, e andava quindi a Controparte_1
terminare la sua corsa su una terza auto ferma in sosta;
• a causa del forte urto e dei danni riportati dalla , che rendevano necessario CP_5
l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dall'auto, ella subiva gravi lesioni personali con susseguente ricovero in ospedale;
• sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Signa (FI) i cui militari redigevano il relativo verbale ed accertavano che la stessa istante non osservava il segnale di STOP, accertavano anche che risultava positivo al test Controparte_1 alcolemico e quindi lo multavano per guida sotto l'influenza dell'alcool e lo denunciavano per lesioni personali stradali gravi o gravissime;
• inoltre, la parte convenuta, avvicinandosi all'incrocio stradale, non procedeva ad una velocita adeguata alle condizioni di luce da illuminazione notturna e di pioggia in atto;
• a seguito del sinistro ella istante subiva un politrauma da incidente stradale, con trauma cranico commotivo e frattura della clavicola sinistra;
• non avevano riscontro, infine, i tentativi di transazione, anche su base concorsuale, con la compagnia assicurativa garante dell'autoveicolo di parte convenuta. Controparte_2
Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice convenuto responsabile civile, spiegando domanda
Pagina 4 riconvenzionale trasversale nei confronti del convenuto responsabile civile e deducendo l'inoperatività delle garanzie assicurative, dal momento che quest'ultimo risultava essersi posto alla guida sotto l'influenza dell'alcool, come da condizioni contrattuali previste e quindi con eventuale rivalsa in caso di condanna;
eccepiva poi, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste attoree.
A seguito degli atti difensivi della si costituiva in giudizio Controparte_2 Controparte_1 deducendo la responsabilità esclusiva della parte attrice nel sinistro, e in ogni caso l'obbligo di manleva dell'impresa assicuratrice con l'eventuale rivalsa della stessa solo nella misura prevista in contratto e non nella misura richiesta in giudizio.
Il giudizio, dopo l'espletamento di consulenza d'ufficio medico-legale, è stato assegnato a sentenza in data 25 febbraio 2025, e viene ora deciso.
*****
La domanda attrice non merita l'accoglimento.
(1) Il presente procedimento verte su un sinistro automobilistico, materia nella quale vige LA
PRESUNZIONE di uguale corresponsabilità tra le parti ai sensi dell'articolo 2054, secondo comma, codice civile.
Nel caso in esame si ritiene superata questa presunzione di corresponsabilità.
Dal rapporto dei Carabinieri, dalle foto dei luoghi e delle auto coinvolte nel sinistro con i relativi punti d'urto e danni subiti, dal video agli atti, e, infine, dal non disconoscimento della parte attrice,
è risultato incontrovertibilmente che la FIAT PANDA tg. DF126LT, condotta dall'istante
[...]
giunta all'intersezione di Via San Morese con Via Vittorio Emanuele, non si arrestava Parte_1
al segnale di STOP ivi vigente, tagliando così la strada alla tg. AP004PX Controparte_6
condotta dal convenuto che la andava ad urtare nella fiancata sinistra. Controparte_1
Sul tema specifico del mancato rispetto del segnale di STOP vi sono vari precedenti giurisprudenziali di merito, alcuni puntualmente citati dalla parte istante, ma si ritiene di seguire quanto disposto dalla sentenza 4055/2009 della terza sezione Cassazione civile da cui è estratta la seguente massima finora insuperata: “Il segnale di «stop» pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale
Pagina 5 presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.”.
Questo principio risulta poi confermato anche dalla successiva sentenza 24676/2014, e da altre pronunce analoghe.
In altre parole, ove risulti che l'incidente si sia verificato esclusivamente per colpa di uno dei conducenti, nessuna colpa può essere addebitata all'altro con il conseguente completo superamento della presunzione di corresponsabilità.
Nel presente caso concreto in esame, alla guida della FIAT PANDA, giunta Parte_1 all'intersezione stradale, e con vigenza del segnale di STOP, avrebbe dovuto in ogni caso fermarsi sulla linea orizzontale ivi esistente e verificare che non sopraggiungessero veicoli in entrambi i sensi sulla strada favorita stante l'obbligo rigido posto dal segnale stesso;
dal momento che non l'ha fatto, è divenuta l'esclusiva responsabile del sinistro.
È poi da rilevarsi che le circostanze specifiche della visibilità notturna e della pioggia in atto, sono naturalmente da intendersi esistenti per entrambe le parti in causa, così come, e può ben aggiungersi purtroppo, è stato riscontrato in ambedue uno stato di ebbrezza alcolica.
Nello specifico aveva un tasso alcolemico largamente superiore al limite previsto, Controparte_1
tanto da subire in sede penale una pena concordata, esclusivamente per la guida in stato di ebrezza, senza l'aggravante di aver causato un sinistro e con la precedente archiviazione dell'altra imputazione per lesioni stradali.
D'altra parte, nella persona di è stato accertato un livello alcolemico nettamente Parte_1 inferiore alla controparte, ma comunque oltre i limiti consentiti, ma la stessa ha l'aggravante - espressamente prevista - di essere una neopatentata di giovane età.
Non è poi risultato che una delle parti, o entrambe, procedessero ad una velocità superiore a quella consentita, e si reputa evidente che gli ingenti danni subiti dalla siano stati causati CP_5
dalla manifesta differenza di massa tra i due veicoli ed al fatto che la stessa sia stata colpita nella fiancata laterale dalla parte anteriore della . Controparte_6
Inoltre, l'ubicazione del punto d'urto nella parte anteriore e centrale della fiancata sinistra dell'auto di parte attrice, indica che il veicolo aveva impegnato l'incrocio pochi secondi prima del sopraggiungere dell'altra auto e quindi che nulla poteva fare il conducente di quest'ultima per evitare l'impatto mentre aveva completamente, e colpevolmente, ignorato il Parte_1
segnale di STOP.
Si rileva, infine, che il convenuto persona fisica è stato sì condannato in sede penale Controparte_1
Pagina 6 per guida sotto l'influenza dell'alcool con sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti, ma questa pronuncia non ha comunque efficacia e non può essere utilizzata nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 445, prima comma bis, c.p.p.; in ultima ipotesi per valutare poi questo giudizio penale come semplice indizio ex articolo 116, secondo comma, c.p.c., bisogna allo stesso modo considerare che contestualmente all'imputato veniva cancellata l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, ed anche che l'altro procedimento penale a suo carico per lesioni stradali era stato archiviato al termine delle indagini preliminari.
In definitiva, non si ritengono rilevanti nella produzione dell'incidente l'ora notturna, la pioggia in corso e lo stato di alterazione alcolica del convenuto preteso responsabile civile, ma, per la considerazione che la parte attrice avrebbe in ogni caso evitato il sinistro se si fosse arrestata allo STOP come d'obbligo, si giudica quest'ultima unica responsabile dello stesso e inadempiente alla disposizione dell'articolo 2697 c.c.
Infatti era onere della prova dell'attrice che vanta la pretesa risarcitoria, dimostrare che anche il avesse violato una norma del codice della strada, quale ad es. il limite di velocità CP_1
sull'incrocio, che sia però in nesso di causalità con l'evento, non potendo il mero suo stato alcolemico essere posto in rapporto di causalità con l'evento. Anche il giudice penale non ha rilevato alcuna condotta irregolare del in nesso di causalità con lo scontro. CP_1
(2) La declaratoria di mancanza di responsabilità delle parti convenute assorbe e rende superflua la disamina dell'azione di rivalsa pendente tra le stesse.
(3) Le spese, comprensive di quelle per la CTU come indicate nel decreto di liquidazione del 7 giugno 2023, seguono il rigetto della domanda, e, date le conclusioni dell'istante e con applicazione del principio espresso nella sentenza della Cassazione civile 10984/2021 da cui la seguente massima: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.”, sono liquidate a suo carico ed a favore di entrambe le parti convenute secondo i valori minimi dello
Pagina 7 scaglione indeterminabile con complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza che definisce il giudizio, così dispone:
a) dichiara la responsabilità esclusiva di conducente dell'auto Parte_1 CP_5
tg. DF126LT, nella produzione del sinistro stradale per cui è causa, avvenuto in Firenze, il
21 dicembre 2019 verso le ore 23, all'intersezione tra Via San Morese e Via Vittorio
Emanuele, con l'auto tg. AP004PX, di proprietà e condotta da Controparte_6
Controparte_1
b) rigetta la domanda di parte attrice;
c) pone a carico di parte attrice le spese della CTU espletata;
d) condanna parte attrice al pagamento delle competenze professionali a favore delle parti convenute e nella misura di euro 3809,00 Controparte_1 Controparte_2
ciascuno, oltre voci accessorie.
Firenze, 24 aprile 2025
Il Giudice
dottoressa Susanna Zanda
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10301/2021
Promossa da: nella causa civile di primo grado iscritta al numero r.g. 10301/2021, promossa da:
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Bendinelli, c.f. C.F._1
, e Antonella Cosimelli, c.f. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata, anche telematicamente, presso il loro studio professionale in Firenze, Via Giovan
Filippo Mariti 8 come da procura alle liti in atti.
ATTRICE contro nato a [...] il [...], e residente in [...]
Pratese 243, c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bartoli, c.f. C.F._4
, e Sara Castellani, c.f. ed elettivamente domiciliato, C.F._5 C.F._6
anche telematicamente, presso il loro professionale in Firenze, Via San Francesco di Paola 15, come da procura alle liti in atti.
CONVENUTO RESPONSABILE CIVILE
e c.f. con sede legale in Milano, Via Ignazio Controparte_2 P.IVA_1
Gardella 2, in persona del suo procuratore alle liti, rappresentante processuale e difensore avvocato
Giannotto Ulivi, c.f. , come da procura generale alle liti ed alla C.F._7
rappresentanza processuale in atti, ed ove elettivamente domicilia, anche telematicamente.
Pagina 1 CONVENUTA IMPRESA ASSICURATRICE IN RICONVENZIONALE TRASVERSALE
OGGETTO
Risarcimento lesioni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'istante come da atto di citazione e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 febbraio 2025, e senza riportare le conclusioni in via istruttoria:
Nel merito: in tesi, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro del 21.12.2019 per le causali indicate nella narrativa del presente atto;
e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la Compagnia Assicuratrice o Controparte_2
ciascuno per la quota di responsabilità che sarà ritenuta a suo carico, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla Sig.ra che si indicano in un importo pari a € Parte_1
118.214,00 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da liquidarsi occorrendo in via equitativa, e condannare i convenuti alla loro rifusione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese.
Nell'interesse del convenuto responsabile civile come da comparsa di costituzione, memoria 183
c.p.c. sesto comma numero 1, note scritte per udienza del 25 febbraio 2025 e comparsa conclusionale, e senza riportare le conclusioni in via istruttoria:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attrice in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare le domande tutte di parte attrice, con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore del comparente;
in via subordinata, denegata e davvero non creduta, qualora sia accertata una responsabilità anche minimamente concorsuale del comparente con conseguente ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, dichiarare la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, C.F. tenuta a manlevare e comunque garantire la P.IVA_1 convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'attrice, fatto salvo il diritto di rivalsa nei limiti di € 5.000,00, con condanna in ogni caso di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore del comparente.
In ogni caso, respingere la domanda di rivalsa formulata da nei confronti del Controparte_2 comparente nella misura da questa indicata di € 20.000,00 e della domanda di condanna alla liquidazione e refusione delle spese di giudizio in favore di perché infondate Controparte_2
in fatto ed in diritto, con condanna della Compagnia Assicurativa alla rifusione delle spese di lite in favore del comparente.
Pagina 2 Con vittoria di compensi professionali e spese.
Nell'interesse della parte convenuta impresa assicuratrice come da comparsa di costituzione e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 febbraio 2025, e senza riportare le conclusioni in via preliminare:
Nel merito, accertare e dichiarare che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro per cui è lite ricade in tesi in via esclusiva ed in ipotesi, in via concorsuale prevalente comunque non inferiore alla percentuale del 80% sulla parte attrice, con conseguente rigetto delle domande attoree o in ipotesi riduzione proporzionale del risarcimento proporzionale al grado percentuale di colpa della parte attrice e comunque in ogni caso accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 1227 del codice civile integrato da violazione del rigido precetto di STOP, guida sotto l'effetto di alcolico e mancato corretto uso della cintura di sicurezza allacciata nonché delle più comuni regole della prudenza e conseguentemente escludere o ridurre proporzionalmente il risarcimento e quindi rigettare le pretese risarcitorie attoree in quanto infondate e non provate tenuto anche conto della responsabilità attore nella produzione del sinistro, del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 commi primo
e secondo del codice civile, della infondatezza e mancata prova delle pretese risarcitorie attoree, con vittoria di compensi e spese di lite, spese di CTU a definitivo carico della parte attrice soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente e, in ipotesi, accogliere le domande attoree nello stretto limite del provato, in ogni caso tenendosi anche conto del concorso colposo della parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227 commi primo e secondo c.c. nella produzione del sinistro e delle sue conseguenze dannose con conseguente esclusione o riduzione proporzionale del risarcimento, con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP e, in ogni caso, a fronte di accertamento del fatto che al momento del sinistro presentava un tasso alcolemico superiore a Controparte_1 CP_3
accertare e dichiarare il diritto di rivalsa di ai sensi del combinato Controparte_2 disposto dell'art. 2 delle condizioni generali e dell'art. 9 delle condizioni complementari RCA NEW delle condizioni di assicurazione della RCA versione PB 013.901X.ARC.0515 regolatrici del contratto di assicurazione stipulato tra e Controparte_2 Controparte_4
con 297.013.0000139127 poi divenuto numero 1.F52.013.0000110771 a seguito
[...]
del trasferimento della polizza presso diversa agenzia ma sempre disciplinato dalle medesime condizioni di assicurazione della RCA versione PB 013.901X.ARC.0515 e quindi, in accoglimento della domanda di rivalsa azionata dalla comparente, condannare alla restituzione Controparte_1 in favore di della quota massima di € 20.000,00 delle somme che essa Controparte_2
pagherà in ottemperanza alla sentenza che definirà il presente giudizio per sorte, rivalutazione
Pagina 3 monetaria, interessi legali, compensi e spese di lite ivi comprese le spese d i CTU e CTP in favore della parte attrice, con condanna di alla rifusione di compensi e spese di lite a Controparte_1
favore della comparente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio e la società Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni, Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali, da lesioni subite in occasione del sinistro del 21 dicembre 2019 e a rimborsarle ogni spesa connessa, nella misura richiesta in citazione o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, e con vittoria delle spese legali.
A sostegno delle proprie ragioni, la parte istante ha dedotto che:
• il giorno 21 dicembre 2019, verso le ore 23, la stessa era alla guida dell'auto FIAT PANDA tg. DF126LT e percorreva Via San Morese ai confini tra il Comune di Calenzano e quello di
Sesto Fiorentino, quando, giunta all'intersezione con Via Vittorio Emanuele, veniva investita sul lato sinistro dall'auto NISSAN tg. AP004PX, di proprietà e Pt_2
condotta da che procedeva lungo Via Vittorio Emanuele, e andava quindi a Controparte_1
terminare la sua corsa su una terza auto ferma in sosta;
• a causa del forte urto e dei danni riportati dalla , che rendevano necessario CP_5
l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dall'auto, ella subiva gravi lesioni personali con susseguente ricovero in ospedale;
• sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Signa (FI) i cui militari redigevano il relativo verbale ed accertavano che la stessa istante non osservava il segnale di STOP, accertavano anche che risultava positivo al test Controparte_1 alcolemico e quindi lo multavano per guida sotto l'influenza dell'alcool e lo denunciavano per lesioni personali stradali gravi o gravissime;
• inoltre, la parte convenuta, avvicinandosi all'incrocio stradale, non procedeva ad una velocita adeguata alle condizioni di luce da illuminazione notturna e di pioggia in atto;
• a seguito del sinistro ella istante subiva un politrauma da incidente stradale, con trauma cranico commotivo e frattura della clavicola sinistra;
• non avevano riscontro, infine, i tentativi di transazione, anche su base concorsuale, con la compagnia assicurativa garante dell'autoveicolo di parte convenuta. Controparte_2
Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice convenuto responsabile civile, spiegando domanda
Pagina 4 riconvenzionale trasversale nei confronti del convenuto responsabile civile e deducendo l'inoperatività delle garanzie assicurative, dal momento che quest'ultimo risultava essersi posto alla guida sotto l'influenza dell'alcool, come da condizioni contrattuali previste e quindi con eventuale rivalsa in caso di condanna;
eccepiva poi, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste attoree.
A seguito degli atti difensivi della si costituiva in giudizio Controparte_2 Controparte_1 deducendo la responsabilità esclusiva della parte attrice nel sinistro, e in ogni caso l'obbligo di manleva dell'impresa assicuratrice con l'eventuale rivalsa della stessa solo nella misura prevista in contratto e non nella misura richiesta in giudizio.
Il giudizio, dopo l'espletamento di consulenza d'ufficio medico-legale, è stato assegnato a sentenza in data 25 febbraio 2025, e viene ora deciso.
*****
La domanda attrice non merita l'accoglimento.
(1) Il presente procedimento verte su un sinistro automobilistico, materia nella quale vige LA
PRESUNZIONE di uguale corresponsabilità tra le parti ai sensi dell'articolo 2054, secondo comma, codice civile.
Nel caso in esame si ritiene superata questa presunzione di corresponsabilità.
Dal rapporto dei Carabinieri, dalle foto dei luoghi e delle auto coinvolte nel sinistro con i relativi punti d'urto e danni subiti, dal video agli atti, e, infine, dal non disconoscimento della parte attrice,
è risultato incontrovertibilmente che la FIAT PANDA tg. DF126LT, condotta dall'istante
[...]
giunta all'intersezione di Via San Morese con Via Vittorio Emanuele, non si arrestava Parte_1
al segnale di STOP ivi vigente, tagliando così la strada alla tg. AP004PX Controparte_6
condotta dal convenuto che la andava ad urtare nella fiancata sinistra. Controparte_1
Sul tema specifico del mancato rispetto del segnale di STOP vi sono vari precedenti giurisprudenziali di merito, alcuni puntualmente citati dalla parte istante, ma si ritiene di seguire quanto disposto dalla sentenza 4055/2009 della terza sezione Cassazione civile da cui è estratta la seguente massima finora insuperata: “Il segnale di «stop» pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale
Pagina 5 presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.”.
Questo principio risulta poi confermato anche dalla successiva sentenza 24676/2014, e da altre pronunce analoghe.
In altre parole, ove risulti che l'incidente si sia verificato esclusivamente per colpa di uno dei conducenti, nessuna colpa può essere addebitata all'altro con il conseguente completo superamento della presunzione di corresponsabilità.
Nel presente caso concreto in esame, alla guida della FIAT PANDA, giunta Parte_1 all'intersezione stradale, e con vigenza del segnale di STOP, avrebbe dovuto in ogni caso fermarsi sulla linea orizzontale ivi esistente e verificare che non sopraggiungessero veicoli in entrambi i sensi sulla strada favorita stante l'obbligo rigido posto dal segnale stesso;
dal momento che non l'ha fatto, è divenuta l'esclusiva responsabile del sinistro.
È poi da rilevarsi che le circostanze specifiche della visibilità notturna e della pioggia in atto, sono naturalmente da intendersi esistenti per entrambe le parti in causa, così come, e può ben aggiungersi purtroppo, è stato riscontrato in ambedue uno stato di ebbrezza alcolica.
Nello specifico aveva un tasso alcolemico largamente superiore al limite previsto, Controparte_1
tanto da subire in sede penale una pena concordata, esclusivamente per la guida in stato di ebrezza, senza l'aggravante di aver causato un sinistro e con la precedente archiviazione dell'altra imputazione per lesioni stradali.
D'altra parte, nella persona di è stato accertato un livello alcolemico nettamente Parte_1 inferiore alla controparte, ma comunque oltre i limiti consentiti, ma la stessa ha l'aggravante - espressamente prevista - di essere una neopatentata di giovane età.
Non è poi risultato che una delle parti, o entrambe, procedessero ad una velocità superiore a quella consentita, e si reputa evidente che gli ingenti danni subiti dalla siano stati causati CP_5
dalla manifesta differenza di massa tra i due veicoli ed al fatto che la stessa sia stata colpita nella fiancata laterale dalla parte anteriore della . Controparte_6
Inoltre, l'ubicazione del punto d'urto nella parte anteriore e centrale della fiancata sinistra dell'auto di parte attrice, indica che il veicolo aveva impegnato l'incrocio pochi secondi prima del sopraggiungere dell'altra auto e quindi che nulla poteva fare il conducente di quest'ultima per evitare l'impatto mentre aveva completamente, e colpevolmente, ignorato il Parte_1
segnale di STOP.
Si rileva, infine, che il convenuto persona fisica è stato sì condannato in sede penale Controparte_1
Pagina 6 per guida sotto l'influenza dell'alcool con sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti, ma questa pronuncia non ha comunque efficacia e non può essere utilizzata nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 445, prima comma bis, c.p.p.; in ultima ipotesi per valutare poi questo giudizio penale come semplice indizio ex articolo 116, secondo comma, c.p.c., bisogna allo stesso modo considerare che contestualmente all'imputato veniva cancellata l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, ed anche che l'altro procedimento penale a suo carico per lesioni stradali era stato archiviato al termine delle indagini preliminari.
In definitiva, non si ritengono rilevanti nella produzione dell'incidente l'ora notturna, la pioggia in corso e lo stato di alterazione alcolica del convenuto preteso responsabile civile, ma, per la considerazione che la parte attrice avrebbe in ogni caso evitato il sinistro se si fosse arrestata allo STOP come d'obbligo, si giudica quest'ultima unica responsabile dello stesso e inadempiente alla disposizione dell'articolo 2697 c.c.
Infatti era onere della prova dell'attrice che vanta la pretesa risarcitoria, dimostrare che anche il avesse violato una norma del codice della strada, quale ad es. il limite di velocità CP_1
sull'incrocio, che sia però in nesso di causalità con l'evento, non potendo il mero suo stato alcolemico essere posto in rapporto di causalità con l'evento. Anche il giudice penale non ha rilevato alcuna condotta irregolare del in nesso di causalità con lo scontro. CP_1
(2) La declaratoria di mancanza di responsabilità delle parti convenute assorbe e rende superflua la disamina dell'azione di rivalsa pendente tra le stesse.
(3) Le spese, comprensive di quelle per la CTU come indicate nel decreto di liquidazione del 7 giugno 2023, seguono il rigetto della domanda, e, date le conclusioni dell'istante e con applicazione del principio espresso nella sentenza della Cassazione civile 10984/2021 da cui la seguente massima: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.”, sono liquidate a suo carico ed a favore di entrambe le parti convenute secondo i valori minimi dello
Pagina 7 scaglione indeterminabile con complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza che definisce il giudizio, così dispone:
a) dichiara la responsabilità esclusiva di conducente dell'auto Parte_1 CP_5
tg. DF126LT, nella produzione del sinistro stradale per cui è causa, avvenuto in Firenze, il
21 dicembre 2019 verso le ore 23, all'intersezione tra Via San Morese e Via Vittorio
Emanuele, con l'auto tg. AP004PX, di proprietà e condotta da Controparte_6
Controparte_1
b) rigetta la domanda di parte attrice;
c) pone a carico di parte attrice le spese della CTU espletata;
d) condanna parte attrice al pagamento delle competenze professionali a favore delle parti convenute e nella misura di euro 3809,00 Controparte_1 Controparte_2
ciascuno, oltre voci accessorie.
Firenze, 24 aprile 2025
Il Giudice
dottoressa Susanna Zanda
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