Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1512/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1512/2024 promossa da:
, nato il 03.07.1952 in Argentina;
, nata il Parte_1 Parte_2
22.07.1976 in Argentina;
, nata il [...] in [...]; Parte_3 [...]
, nata il [...], in [...], tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Parte_4
Della Bella e Gabriella Cieri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Viale
Liegi, 34, come da procura allegata in calce al ricorso autenticata contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti della “cittadina italiana nata a [...] il _1
(doc. 4) e dava alla luce il SI. , il 03.07.1952 (doc. 6). Persona_2 Parte_1
Questi, a sua volta, contraeva matrimonio con la SI.ra (doc. 7) e da questa unione Parte_5 nascevano tre figlie:
1. La SI.ra , il 22.07.1976 (doc. 8); Parte_2
2. La SI.ra , il 09.12.1977 (doc. 9); Parte_3
3. La SI.ra , il 15.04.1986 (doc. 10)”. Parte_4
I ricorrenti deducevano che la cittadinanza era stata loro trasmessa per via “paterna” e che il ricorso giudiziale era giustificato dall'impossibilità di far valere il loro diritto in via amministrativa stante l'inerzia dei Consolati italiani all'estero. In particolare, denunciavano che “il Consolato di Buenos
Aires, non consente nemmeno la presentazione delle domande di riconoscimento di cittadinanza italiana in via amministrativa, atteso l'abnorme arretrato ancora da smaltire, rendendo di fatto impossibile l'esercizio di un legittimo diritto”.
Conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 20.08.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, la parte resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso poiché i ricorrenti, non avendo dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza, non avrebbero “l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione”.
Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note autorizzate depositate in data 28.01.2025, la difesa, riportandosi al ricorso introduttivo e alla documentazione depositata, insisteva nell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il 13.02.2025 il giudice riservava il deposito della sentenza. ***
Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla competenza.
Ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n.
13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Pertanto, avuto riguardo al luogo di nascita dell'ava nativa italiana che era nata (il _1
24.09.1928) a Cinquefrondi (RC), può essere affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna del ricorrente da ava italiana, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, occorre precisare che la CP_1 capostipite coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è _1
che era nata (il 24.09.1928) a Cinquefrondi (RC) da genitori italiani, la quale – indubbiamente
[...]
– ha trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana “iure sanguinis” al figlio e ai relativi discendenti in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi
I ricorrenti hanno denunciato la situazione di grave arretrato in cui versa il Consolato italiano di
Buenos Aires (Argentina) affermando che “ci sono ancora persone che dal 2013 attendono di essere convocate per il deposito della documentazione”) con la conseguenza che – di fatto – viene reso
“impossibile l'esercizio del legittimo diritto di aver riconosciuta la cittadinanza italiana da parte degli odierni ricorrenti”.
A tal riguardo, i ricorrenti hanno versato uno screenshot della pagina istituzionale del consolato generale d'Italia a Buenos Aires dal quale si ricava che all'unico tentativo di fissare un appuntamento attraverso il sistema di prenotazione “prenot@ami”, esperito dalla ricorrente in Parte_3 data 4.06.2024, il sistema aveva restituito un messaggio automatico in lingua inglese, tradotto dalla difesa: “Spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono al momento prenotati. Per favore controllare nuovamente domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti”.
Tuttavia, la circostanza che i ricorrenti si siano limitati ad un unico tentativo senza neppure provare nuovamente l'accesso all'indomani – per come suggerito del sistema - assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'eSIenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'eSIenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che parte ricorrente - sostanzialmente - non abbia nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana se non quell'unica volta in cui il sistema invitata a ritentare il giorno seguente e lasciando intentato l'esperimento.
Conseguentemente, i ricorrenti non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti sia in ricorso che nelle note sostitutive autorizzate depositate in data 28.01.2025, per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte dei consolati in generale, sarebbero “irragionevoli”. Si osserva, infatti, da un canto che la circostanza in questione è stata allegata in modo molto generico e, dall'altro, che non risulta provata.
In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze in generale e, poi, nello specifico di quelle presentate negli anni più recenti e contestualmente avrebbero dovuto dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna la parte ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453 oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 15.03.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani