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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
; Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
; ; ; Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
; ; ; CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
; ; ; ;
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
; ; CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 [...]
; ; ; CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26
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[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
; ; Controparte_32 CP_33 CP_34 Controparte_35 CP_36
; ; ; ; Controparte_37 Controparte_38 CP_39 CP_40 Controparte_41
; ; ; ;
[...] CP_42 CP_43 Controparte_44 CP_45 CP_46
; ; rappresentati e difesi, per procure
[...] CP_47 CP_48 CP_49 speciali alle liti in atti, dagli avvocati Simone Torre e Saverio Fatone, con i quali e presso i quali elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_50 presso la quale è legalmente domiciliato.
-APPELLATO-
Pag. 1 a 3 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6379/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 11.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I lavoratori indicati in intestazione propongono appello contro la sentenza riportata in oggetto, con la quale la quale il Tribunale di Roma ha respinto la domanda da loro proposta in primo grado, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: « Accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte di tutti i ricorrenti, inquadrati come in premessa, delle ulteriori e più gravose mansioni di “Agente di Pubblica Sicurezza” ed il correlativo utilizzo del “Tesserino di Agente di P.S.”, che comportano l'esposizione, in via diretta e continua, ai rischi connessi alla tutela e salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Amministrazione convenuta, ed altresì al rischio di aggressioni, rapine, furti, atti di vandalismo ed atti di terrorismo, durante l'esercizio delle funzioni di “Agente di P.S.” che, sebbene contrattualmente non tipizzate, sono loro demandate in più, rispetto ai colleghi con stessa mansione, qualifica e livello, ma privi della citata qualifica di Agente di P.S., attribuendo il diritto agli stessi a vedersi riconosciuta, ex art.77, co.2, lett. c): le “indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro”, o “l'indennità di rischio”, comunque denominata, pertanto, per l'effetto, anche in attuazione del giudicato relativo alla Sentenza TAR del Lazio n.537/1997, nonché del precedente conforme relativo alla Sentenza n.8006 del 25.11.2020, del Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice Dott.ssa Anna Maria
LA MARRA;
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, una indennità pari a €71,98 euro netti mensili, conformemente ai principi di equità e giustizia ed in applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., pari alla somma annua netta di €863,76 =(71,98 euro mensili x 12 mesi), pari alla somma totale complessiva di
€4.318,80 =(863,76 euro annui x 5 anni), per ogni ricorrente, a titolo di “indennità per lavoro disagiato ed a rischio”, ex art.77, co.2, lett. c), del C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, relativamente al periodo dal 1.1.2016 al 1.1.2021, ex art.2948 C.c. o comunque per i 5 anni antecedenti gli atti interruttivi della prescrizione. Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell'“indennità per lavoro disagiato” prevista ex art.77, co.2, lett. c), pari alla somma netta complessiva di €4.318,80, calcolata come in premessa, per ogni ricorrente, eventualmente ridotta dei relativi ratei per i ricorrenti messi in quiescenza o transitati da altra amministrazione;
oppure che il Giudice adito condanni parte datrice di lavoro a quella somma che riterrà di giustizia e che vorrà accertare in corso di giudizio, anche in applicazione dei principi equitativi e tenendo conto degli interessi e della rivalutazione, nonché della svalutazione della moneta a cavallo dell'entrata dell'euro e dei mancati rinnovi della contrattazione collettiva, mancando tabelle economiche di riferimento, per il periodo dal Luglio 1999 alla data di deposito della sentenza, oppure come quantificata all'esito della espletanda C.T.U. Contabile, ed in ogni caso mai al di sotto dell'”indennità di rischio” corrisposta fino al 1999, ex D.P.R. 5.5.1975, n.146, a cui applicare detta perequazione Lira/Euro e la rivalutazione e gli interessi, trattandosi di crediti di lavoro. Per l'effetto, condannare altresì parte convenuta, per le medesime causali di cui ai capitoli che precedono, al pagamento,
a favore dei ricorrenti messi in quiescenza a partire dal 1.1.2017, per i relativi ratei dovuti fino alla cessazione del servizio. Accertare e dichiarare dette somme dovute a titolo di “risarcimento del danno” derivante dallo svolgimento di fatto di mansioni ulteriori e comportanti “situazioni di disagio e rischio”, pertanto non assoggettabili a contribuzione previdenziale in quanto corrisposte a titolo di “indennità di rischio”, in subordine Pag. 2 a 3 che vengano qualificate quali titoli retributivi. In via subordinata, condannare parte convenuta al pagamento di quella somma che verrà quantificata dal Giudice adito anche in via equitativa e ritenuta conforme a giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino al soddisfo».
Deducendo, sub specie di violazione di legge, plurimi profili di erroneità della decisione gravata, ne chiedono la riforma nel senso dell'accoglimento delle originarie conclusioni.
Il resiste all'appello, del quale chiede la reiezione, argomentando sulla sua Controparte_50 infondatezza.
Instaurato il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 23.10.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicché la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del 30.10.2025, anch'essa disertata da entrambe le parti, che pure avevano ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio.
La Corte , dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno
2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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