TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 153
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/1990 per mancata partecipazione al procedimento

    Il Collegio rileva che le ragioni della revoca sono nuove e diverse da quelle comunicate nell'avvio del procedimento, precludendo il contraddittorio. Inoltre, non è stato dimostrato l'interesse pubblico attuale e concreto alla revoca.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria

    Il Collegio ritiene che vi sia un difetto di istruttoria in quanto le motivazioni addotte per la revoca non sono state adeguatamente verificate e sono in contrasto con le premesse iniziali.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per carenza di motivazione

    Il Collegio rileva la carenza di motivazione in quanto non è stato esplicitato l'interesse pubblico alla revoca e sono stati invocati solo interessi privati.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa

    Il Collegio riscontra la contraddittorietà tra le motivazioni iniziali e quelle finali, nonché l'illogicità nell'invocare interessi privati come giustificazione per un provvedimento di autotutela.

  • Accolto
    Revoca dell'autorizzazione

    Il Collegio accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati per vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Autoannullamento

    Il Collegio accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati per vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Violazione art. 907 c.c. (diritto alla veduta)

    Il Collegio accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati per vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Preminenza del diritto allo Street Cafè

    Il Collegio accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati per vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Impedimento allo scivolo per diversamente abili

    Il Collegio accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati per vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Comunicazione avvio procedimento con invito perentorio alla rimozione

    Il Collegio accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati per vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Contrasto tra motivazione dell'avvio del procedimento e atto finale

    Il Collegio riscontra la contraddittorietà tra le motivazioni iniziali e quelle finali, nonché l'illogicità nell'invocare interessi privati come giustificazione per un provvedimento di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 153
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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