Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2020, proposto da
Input Adv s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Mediasistemi s.r.l., Street Cafè s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
“della Nota n. Prot. 12834 del 29.01.2020, a firma del Comune di Foggia, Servizio Integrato Attività Economiche, Area Tecnica, ricevuta in pari data, dall’oggetto: “Riscontro vostra comunicazione protocollo generale 132037 del 28112019 relativa all’avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione n. 212 del 27 11 2017”, con cui, in prosecuzione della iniziale e formale comunicazione di “avvio del procedimento” di revoca dell’autorizzazione n. 212/2017, si elideva, di fatto, la posizione giuridica della ricorrente, con intimazione, alla stessa, di rimozione della struttura pubblicitaria interessata, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della medesima nota;- della Nota n. Prot. 125667 del 14.11.2019, sempre a firma del Comune di Foggia, Servizio Integrato Attività Economiche, Area Tecnica, e ricevuta in pari data, dall’oggetto: “Comunicazione avvio procedimento amministrativo revoca autorizzazione e rimozione impianto pubblicitario”, con cui, unitamente all’invito alla rimozione della struttura pubblicitaria di cui all’autorizzazione n. 212/2017, si comunicava, l’asserito contrasto del medesimo manufatto con la prescrizione di cui all’art. 16, comma 3, lett. G, del P.G.I.P.;
nonché di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il presidente IN DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. La Input Adv s.r.l.s., operante nel settore degli impianti e delle affissioni pubblicitari, ha installato un impianto pubblicitario, autorizzato con l’atto del Comune di Foggia 27 novembre 2017, n. 212, consistente in un cartello di metri 6x3, monofacciale, alla via Tratturo Camporeale, direzione via Natola, lato destro, distante 14 metri dall’intersezione.
In data 14 novembre 2019, la stessa impresa riceveva dal Comune la nota recante ad oggetto “Comunicazione avvio procedimento amministrativo revoca autorizzazione e rimozione impianto pubblicitario”. Essa invitava a spostare l’impianto rispettando la distanza di metri 10 dai segnali di indicazione, risultando il cartellone in contrasto con il comma 3, lett. G, dell’art. 16 del piano generale degli impianti pubblicitari di Foggia.
L’interessata controdeduceva segnalando che l’impianto era stato posto in ossequio alle indicazioni dell’atto autorizzativo del 2017. Ciò nonostante, in data 29 gennaio 2020, dal Comune, Servizio integrato attività economiche, Area tecnica, perveniva alla società la nota prot. 12834 del seguente tenore: “Si comunica la nota protocollo 132037 del 28.11.2019, rilevando preliminarmente che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, con nota protocollo numero 125667 del 14.11.2019, si è avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione di cui in oggetto, a seguito della variazione dello Stato dei luoghi ed in particolare a seguito dell'installazione da parte del servizio mobilità e traffico della segnaletica stradale. Si evidenzia altresì che i rilievi di cui alla nota che si riscontra non sono accoglibili in quanto: 1-vi è la presenza di un nuovo immobile destinato ad abitazione e pertanto l'impianto lederebbe il diritto alla veduta, di cui all'articolo 907 del codice civile; 2-vi è presenza di un nuovo scivolo per diversamente abili, pertanto l'impianto così installato risulta essere pericoloso per la circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 3, del P.G.I.P.; -3 Offusca la visuale sull’attività commerciale presente nell'area, rilevata nell’esposto inviato a mezzo pec in data 29.11.2019, a firma della ditta Street Cafè, che lamenta la scarsa visibilità dell’attività commerciale provocando un danno economico. Pertanto, si invita la Signoria vostra a rimuovere l'impianto attualmente esistente e a ripristinare lo stato dei luoghi entro 10 giorni dalla notifica della presente comunicazione. In mancanza, si vedrà costretta ad effettuare la rimozione in danno”.
I suddetti atti venivano impugnati dalla Input Adv con il ricorso straordinario notificato il 12-13 marzo 2020.
La società Mediasistemi s.r.l., con l’atto notificato il 23 aprile 2020, si opponeva al ricorso straordinario e ne chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale, ricorso poi depositato il I maggio 2020.
In questo atto introduttivo, la Input Adv, dopo aver premesso, sub 1, le proprie “PRELIMINARI CONSIDERAZIONI GIURIDICHE INERENTI ai FATTI di GRAVAME”, ha dedotto le seguenti censure:
“-2) […] - VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli ARTT. 7 e 9 della LEGGE N. 241/1990, per MANCATA PARTECIPAZIONE al PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO da PARTE del SOGGETTO INTERESSATO; -VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell’ART. 1 della LEGGE N. 241/1990 per DIFETTO di ISTRUTTORIA e VIOLAZIONE del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
– VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell’ART. 3 della LEGGE N. 241/1990, per CARENZA di MOTIVAZIONE; - ECCESSO di POTERE per CONTRADDITTORIETÀ tra ATTI- ILLOGICITÀ IRRAZIONALITÀ dell’AZIONE AMMINISTRATIVA“.
Alla camera di consiglio del 20 maggio 2020 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
La causa è stata fissata all’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 passando in decisione.
B.1. In sintesi vengono mosse agli atti impugnati le seguenti contestazioni:
a) la nota del 14 novembre 2019, pur essendo denominata “Comunicazione avvio procedimento” contiene “l’invito perentorio a rimuovere l’impianto entro i dieci gg. successivi alla sua notifica” (pagina 10 del ricorso);
b) la motivazione posta a base della nota del 14 novembre 2019 (cioè l’inosservanza dell’art. 16, comma 3, lett. G, del piano degli impianti pubblicitari) non viene confermata dal successivo “invito” alla rimozione, pena la rimozione in danno, che invece si fonda su tre ragioni, meglio specificate al paragrafo A; con ciò il Comune ha precluso qualsiasi contraddittorio con la ditta interessata;
c) la carente istruttoria emerge innanzitutto dalla circostanza che sia la segnaletica stradale sia l’immobile di nuova costruzione esistevano già all’epoca dell’autorizzazione del 20 settembre 2017;
d) il provvedimento, che l’Ente definisce “revoca” contrasta con l’articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non è fondato su “sopravvenuti motivi di pubblico interesse pubblico” ovvero su mutamenti “della situazione di fatto non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento”;
e) se si volesse qualificare il provvedimento in autotutela come autoannullamento, esso risulterebbe comunque viziato in quanto emesso dopo i diciotto mesi previsti dall’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990 nella versione all’epoca vigente;
f) quanto alla giustificazione n. 1 della revoca, non sussiste la violazione dell’articolo 907 del codice civile (che impone la distanza minima di 3 metri), perché “il cartello pubblicitario è installato ad una distanza di c.a. 20 mt dallo spigolo del fabbricato e, come emerge dalla documentazione fotografica allegata, non occlude e neppure limita la veduta della strada e di tutto il panorama circostante il fabbricato stesso” (ricorso, pagina 13);
g) quanto alla giustificazione n. 3 della revoca, la ricorrente dubita del fondamento giuridico della “preminenza del diritto dello Street Cafè a mantenere un’insegna, presumibilmente abusiva e/o installata nel 2019, rispetto al diritto della ricorrente di mantenere in uso un cartello autorizzato per nove anni ed installato nel 2017, posizionato a più di 20 metri dall’insegna predetta”;
h) nelle premesse, la società obietta poi, con riferimento alla giustificazione n. 2, la quale richiama l'articolo 1, comma 3, del piano degli impianti contenente direttive generali sulla loro localizzazione, che il cartellone pubblicitario non è di impedimento allo scivolo per diversamente abili perché posto a 2 metri dal margine del marciapiede.
B.2. Occorre premettere che, come già accennato, la nota 29 gennaio 2020 viene qualificata dal Comune come revoca dell’autorizzazione 27 novembre 2017, n. 212; anche se, soprattutto per la parte in cui si richiama il diritto degli abitanti del nuovo stabile alla veduta, di cui all'articolo 907 del codice civile, potrebbe ipotizzarsi un più corretto riferimento all’autoannullamento, ex articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, è indubitabile che il provvedimento sia stato emesso nell’esercizio del potere di autotutela e sia perciò un atto ampiamente discrezionale.
Esso perciò, secondo la tradizionale consolidata costruzione giurisprudenziale, che prendendo le mosse dall’articolo 3 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, è stata poi trasfusa nella legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere anticipato attraverso l’apposita comunicazione dell’avvio del procedimento, con funzione sia partecipativa sia difensiva, deve essere preceduto da un’istruttoria per la verifica dei presupposti per l’esercizio del potere di riesame e deve essere munito di una chiara motivazione da cui emergano l’interesse pubblico attuale e concreto che giustifica il provvedimento di secondo grado e l’effettuazione del giudizio di bilanciamento degli interessi (v. di recente Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 luglio 2019, n. 5168; sezione sesta, 30 settembre 2025, n. 7602).
È evidente il difetto di tali elementi nella revoca oggetto di esame.
Da un lato, le (tre) ragioni della revoca sono nuove e diverse rispetto a quella precedentemente enunciata nella comunicazione di avvio del procedimento (mancato rispetto della distanza di metri 10 dai segnali di indicazione), quest’ultima non più ripetuta nell’atto finale; dall’altro, non è possibile evincere l’interesse pubblico attuale e concreto che si intende perseguire con il provvedimento di secondo grado, né il giudizio espresso sulla ponderazione di interessi. Anzi, perlomeno per le giustificazioni sub 1 e 3 vengono evocati solo interessi privati di soggetti che si ritengono danneggiati dal cartellone pubblicitario.
A ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti gravati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Foggia 29 gennaio 2020, prot. 12834.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese processuali in favore dell’avvocato Carmelina Di Gifico, dichiaratasi antistataria, nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DA, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN DA |
IL SEGRETARIO