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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200849/2013
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 200849/2013 del ruolo generale, vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Zipoli, per procura in atti, ex lege Parte_1
domiciliato presso il domicilio digitale del predetto
-ricorrente-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Mignano per procura in atti, Controparte_1
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata in Latina (LT) alla Via G. B. Vico n. 45,
-resistente-
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione in materia ambientale
DISCUSSIONE: posta in decisione all'udienza del 23.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 46
[...]
del 6 marzo 2013, con cui il , richiamando il verbale di contravvenzione n. Controparte_1
11 del 5.7.2011 della Sezione Operativa Navale di Formia della Guardia di Finanza, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 600,00 per violazione dell'art. 124, comma 1 e 133
comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006. A sostegno della proposta opposizione il ricorrente deduceva: 1) l'errata indicazione del giudice competente a decidere sull'opposizione; 2) la contraddittorietà con le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque Regionali;
3) il difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità del gravame siccome Controparte_1
l'opposizione era stata proposta oltre il limite temporale previsto dall'art. 6 del D. Lgs. N. 150
del 2011 essendo stata l'ordinanza-ingiunzione inoltrata per la notifica il 26.3.2013 e la relativa opposizione depositata il 17.6.2013; nel merito deduceva l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente chiedendone quindi il totale rigetto.
Il giudice all'udienza del 23.1.2025 pronunciava sentenza con contestuale motivazione.
pagina 2 di 6 2. Preliminarmente con riferimento all'eccezione spiegata dall'Ente resistente circa la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta, deve osservarsi quanto segue.
In atti sono state prodotte dalle parti due diverse notifiche della medesima ordinanza di ingiunzione n. 46 del 6 marzo 2013 emessa dal Comune di , una notificata il 26.3.2013 ai CP_1
CP_ sensi del 140 cpc prodotta dall resistente, e l'altra notificata il 29.5.2013 prodotta da parte ricorrente.
Sul punto le parti nulla hanno reciprocamente eccepito e contestato con riferimento alla validità o meno delle predette diverse notifiche. In considerazione di ciò, ad avviso di questo
Tribunale, in caso di doppia notifica dell'atto il termine di impugnazione non può che decorrere dalla data di perfezionamento della seconda notifica, e nel caso di specie il termine decorre dal 29.5.2013. Pertanto l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro i termini di legge. Soccorre infatti il seguente principio di diritto: “Lo strumento decisorio
dell'ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, è riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell'opposizione
accertata "ex actis"” ( cfr. Cass. civ. 2299/11).
A ciò si aggiunga in ogni caso, che per il principio oramai consolidato Cass. N. 12134/2019, si
è teso ad interpretare in modo restrittivo le cause di inammissibilità del ricorso.
3. Ancora preliminarmente va evidenziato che la mancata e/o errata indicazione nell'ordinanza di ingiunzione dell'Autorità Giudiziaria a cui ricorrere, secondo consolidata giurisprudenza, non è causa di nullità dell'atto, ma impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a proporre opposizione ex art. 22 della l. 689/81.
pagina 3 di 6 4. Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'opponente è stato sanzionato per violazione dell'art. 124, comma 1, del D.lgs n. 152 del
3.4.2006, in ragione della sussistenza di uno scarico non autorizzato, a dispersione nel suolo,
delle acque reflue domestiche, con riferimento ad un immobile insistente sull'isola di
Palmarola e perciò facente parte del territorio del Comune di . CP_1
Parte ricorrente ha documentato di avere presentato, in qualità di membro dell'Associazione
dei proprietari di immobili di Palmarola, un progetto per la realizzazione di un impianto di fitoevapotraspirazione successivamente integrato in data 5 maggio 2011 (cfr.
documentazione allegata al ricorso).
Nessun provvedimento risulta adottato in merito dal , che nel predetto Controparte_1
giudizio non ha dedotto alcunchè sul punto.
Occorre rammentare il bene giuridico tutelato dalla disposizione violata ( cfr. art. 74 lett.-g)
codice ambiente). La disciplina delle autorizzazioni degli scarichi ( cfr. art. 124 codice ambiente) è deputata alla protezione della capacità naturale di autodepurazione dell'ambiente idrico ( cfr. art. 73 lett- d) art. 76 comma 2), assicura la priorità dell'uso dell'acqua potabile delle acque ( cfr. art. 73 lett c), protegge e migliora lo stato degli ecosistemi a salvaguardia della biodiversità ( cfr. art. 73 lett f) asssicurando il minimo deflusso vitale dei corpi idrici ( cfr. art. 96 comma 3).
Stante la presentazione, in epoca precedente alla constatazione effettuata in data 5 luglio
2011, di richieste di autorizzazione allo scarico, e dell'assenza di prove in ordine all'emissione di provvedimenti da parte del Comune di in risposta a tali richieste, non può CP_1
cionondimeno ritenersi coperto dal silenzio-assenso l'attività di scarico accertata dall'attività
pagina 4 di 6 ispettiva agli atti. Ed, infatti, il silenzio della P.A. rispetto alla richiesta di autorizzazione ex art. 124 comma 7 codice ambiente non autorizza lo scarico che rimane fatto costituente reato (
cfr. Cass. pen. 9942/16). Sulla corrispondente figura di illecito civile vedi Cass. civ. 3176/06.
5. Occorre a questo punto valutare la condotta sostanziale serbata dal Comune di a seguito della richiesta di autorizzazione del privato documentata in atti. CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la contestazione della violazione in questa sede impugnata è intervenuta in pendenza o meglio prima della scadenza del termine del 22.12.2015 previsto dall'art. 22 del PTAR.
Cionondimeno tale disposizione regionale si appalesa incostituzionale in quanto tesa a prevedere una forma di prorogatio destinata a surrogare ex lege ed in forma automatica i controlli amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ( cfr. sul tema Corte
Costituzionale 133/2012).
Ne consegue che a fronte della richiesta autorizzazione, permanendo l'illecito amministrativo in capo all'opponente, va in ogni caso evidenziata l'illegittimità della inerzia della P.A.
rispetto alla domanda di autorizzazione ( cfr. sul tema Tar Lazio sent. N. 8836/06).
Le esposte considerazioni sono sufficienti per evidenziare la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
6. Le spese di lite vanno compensate in ragione del silenzio serbato dalla P.A. ( cfr. Tar
Lazio 8836/06).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. 46 del 6
marzo 2013 emessa dal;
Controparte_1
Spese integralmente compensate
Latina, 23.1.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 200849/2013 del ruolo generale, vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Zipoli, per procura in atti, ex lege Parte_1
domiciliato presso il domicilio digitale del predetto
-ricorrente-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Mignano per procura in atti, Controparte_1
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata in Latina (LT) alla Via G. B. Vico n. 45,
-resistente-
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione in materia ambientale
DISCUSSIONE: posta in decisione all'udienza del 23.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 46
[...]
del 6 marzo 2013, con cui il , richiamando il verbale di contravvenzione n. Controparte_1
11 del 5.7.2011 della Sezione Operativa Navale di Formia della Guardia di Finanza, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 600,00 per violazione dell'art. 124, comma 1 e 133
comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006. A sostegno della proposta opposizione il ricorrente deduceva: 1) l'errata indicazione del giudice competente a decidere sull'opposizione; 2) la contraddittorietà con le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque Regionali;
3) il difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità del gravame siccome Controparte_1
l'opposizione era stata proposta oltre il limite temporale previsto dall'art. 6 del D. Lgs. N. 150
del 2011 essendo stata l'ordinanza-ingiunzione inoltrata per la notifica il 26.3.2013 e la relativa opposizione depositata il 17.6.2013; nel merito deduceva l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente chiedendone quindi il totale rigetto.
Il giudice all'udienza del 23.1.2025 pronunciava sentenza con contestuale motivazione.
pagina 2 di 6 2. Preliminarmente con riferimento all'eccezione spiegata dall'Ente resistente circa la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta, deve osservarsi quanto segue.
In atti sono state prodotte dalle parti due diverse notifiche della medesima ordinanza di ingiunzione n. 46 del 6 marzo 2013 emessa dal Comune di , una notificata il 26.3.2013 ai CP_1
CP_ sensi del 140 cpc prodotta dall resistente, e l'altra notificata il 29.5.2013 prodotta da parte ricorrente.
Sul punto le parti nulla hanno reciprocamente eccepito e contestato con riferimento alla validità o meno delle predette diverse notifiche. In considerazione di ciò, ad avviso di questo
Tribunale, in caso di doppia notifica dell'atto il termine di impugnazione non può che decorrere dalla data di perfezionamento della seconda notifica, e nel caso di specie il termine decorre dal 29.5.2013. Pertanto l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro i termini di legge. Soccorre infatti il seguente principio di diritto: “Lo strumento decisorio
dell'ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, è riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell'opposizione
accertata "ex actis"” ( cfr. Cass. civ. 2299/11).
A ciò si aggiunga in ogni caso, che per il principio oramai consolidato Cass. N. 12134/2019, si
è teso ad interpretare in modo restrittivo le cause di inammissibilità del ricorso.
3. Ancora preliminarmente va evidenziato che la mancata e/o errata indicazione nell'ordinanza di ingiunzione dell'Autorità Giudiziaria a cui ricorrere, secondo consolidata giurisprudenza, non è causa di nullità dell'atto, ma impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a proporre opposizione ex art. 22 della l. 689/81.
pagina 3 di 6 4. Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'opponente è stato sanzionato per violazione dell'art. 124, comma 1, del D.lgs n. 152 del
3.4.2006, in ragione della sussistenza di uno scarico non autorizzato, a dispersione nel suolo,
delle acque reflue domestiche, con riferimento ad un immobile insistente sull'isola di
Palmarola e perciò facente parte del territorio del Comune di . CP_1
Parte ricorrente ha documentato di avere presentato, in qualità di membro dell'Associazione
dei proprietari di immobili di Palmarola, un progetto per la realizzazione di un impianto di fitoevapotraspirazione successivamente integrato in data 5 maggio 2011 (cfr.
documentazione allegata al ricorso).
Nessun provvedimento risulta adottato in merito dal , che nel predetto Controparte_1
giudizio non ha dedotto alcunchè sul punto.
Occorre rammentare il bene giuridico tutelato dalla disposizione violata ( cfr. art. 74 lett.-g)
codice ambiente). La disciplina delle autorizzazioni degli scarichi ( cfr. art. 124 codice ambiente) è deputata alla protezione della capacità naturale di autodepurazione dell'ambiente idrico ( cfr. art. 73 lett- d) art. 76 comma 2), assicura la priorità dell'uso dell'acqua potabile delle acque ( cfr. art. 73 lett c), protegge e migliora lo stato degli ecosistemi a salvaguardia della biodiversità ( cfr. art. 73 lett f) asssicurando il minimo deflusso vitale dei corpi idrici ( cfr. art. 96 comma 3).
Stante la presentazione, in epoca precedente alla constatazione effettuata in data 5 luglio
2011, di richieste di autorizzazione allo scarico, e dell'assenza di prove in ordine all'emissione di provvedimenti da parte del Comune di in risposta a tali richieste, non può CP_1
cionondimeno ritenersi coperto dal silenzio-assenso l'attività di scarico accertata dall'attività
pagina 4 di 6 ispettiva agli atti. Ed, infatti, il silenzio della P.A. rispetto alla richiesta di autorizzazione ex art. 124 comma 7 codice ambiente non autorizza lo scarico che rimane fatto costituente reato (
cfr. Cass. pen. 9942/16). Sulla corrispondente figura di illecito civile vedi Cass. civ. 3176/06.
5. Occorre a questo punto valutare la condotta sostanziale serbata dal Comune di a seguito della richiesta di autorizzazione del privato documentata in atti. CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la contestazione della violazione in questa sede impugnata è intervenuta in pendenza o meglio prima della scadenza del termine del 22.12.2015 previsto dall'art. 22 del PTAR.
Cionondimeno tale disposizione regionale si appalesa incostituzionale in quanto tesa a prevedere una forma di prorogatio destinata a surrogare ex lege ed in forma automatica i controlli amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ( cfr. sul tema Corte
Costituzionale 133/2012).
Ne consegue che a fronte della richiesta autorizzazione, permanendo l'illecito amministrativo in capo all'opponente, va in ogni caso evidenziata l'illegittimità della inerzia della P.A.
rispetto alla domanda di autorizzazione ( cfr. sul tema Tar Lazio sent. N. 8836/06).
Le esposte considerazioni sono sufficienti per evidenziare la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
6. Le spese di lite vanno compensate in ragione del silenzio serbato dalla P.A. ( cfr. Tar
Lazio 8836/06).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. 46 del 6
marzo 2013 emessa dal;
Controparte_1
Spese integralmente compensate
Latina, 23.1.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
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