Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21870
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Sentenza 2 agosto 2024

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In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, l'operatività del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21870
    Data del deposito : 2 agosto 2024

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