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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in ca- mera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2022/2019 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
e , nata a [...], il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati a Palermo in via C.F._2
Principe di Belmonte n. 94 presso lo studio dell'Avv. Massimo Campisi
e dell'Avv. Sergio Sparti, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
parti appellanti
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._3 Per_1
, nonché di esercente la potestà genitoriale sui minori: RO
[...]
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.2022/2019
nato a [...] il [...] (C.F. e Pt_3 C.F._4
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
, elettivamente domiciliata a Palermo, in via C.F._5
Gualtiero da Caltagirone 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Lo- renzo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte appellata
Conclusioni per gli appellanti: come in atto di appello;
conclusioni per l'appellata:
come in comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nel giudizio iscritto al R.G. n. 537/2015, in data 24 settembre
2019, rigettò il ricorso presentato dai coniugi e Parte_1 [...]
avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno Parte_5
non patrimoniale avanzata nei confronti di , in pro- Controparte_1
prio e nella qualità di erede del coniuge , per carenza di CP_2
prova sulla diffamazione e violazione del domicilio privato asserita- mente consumati a loro danno, condannandoli alla refusione delle spe- se di lite sostenute dalla convenuta.
Avverso l'ordinanza, proponevano appello i coniugi Pt_6
chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata.
[...]
Si costituiva , in proprio e nella qualità di Controparte_1
erede del proprio coniuge , deceduto nelle more del pro- CP_2
cesso di primo grado, eccependo l'inammissibilità della tardiva produ-
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zione della sentenza penale di condanna n. 2353/2019 pronunciata nei confronti di per il delitto di cui all'art. 595, c. 3 c.p. Controparte_1
perché al fuori dei termini di preclusione del giudizio di primo grado in violazione dell'art. 345 c.p.c. e, nel merito, resistendo al gravame proposto e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scrit- te ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 5.2.2025, tenuta con modalità “cartolari” la causa è stata posta in decisione e, con ordinanza del 10.2.2025, sono stati assegnati alle parti termini di giorni 30+20 ai sensi dell'art. 190 II comma c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
XXXX
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante invoca gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p., poiché il giudice di prime cure si è discostato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale di condanna per il delitto di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, c.3 c.p., pronuncia- ta a carico , ai fini della risarcibilità del danno non Controparte_1
patrimoniale derivante da reato chiesta dagli appellanti, ritenendo ca- rente di prova ogni elemento da cui desumere la sua responsabilità giacché dalla fotografia pubblicata su Facebook i coniugi Parte_7
non erano chiaramente identificabili e non era stato in alcun modo ac- certato il loro intento denigratorio. Tuttavia, secondo quanto dispone l'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile in data 17/09/2019, osta ad una diversa valutazione da parte del giu-
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dice civile il quale deve limitarsi ad accertare la sussistenza della fatti- specie di reato e avrebbe dovuto, conseguentemente, liquidare il risar- cimento del danno non patrimoniale richiesto.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, avendo il primo giudice er- roneamente ritenuto che le condotte di parte appellata non configu- rassero la fattispecie del reato di diffamazione disciplinata dal codice penale, così omettendo di ponderare e valutare correttamente il mate- riale probatorio versato in atti – fotografia e commenti altamente of- fensivi - da cui emerge la prova dell'illecito extracontrattuale prodotto dal contenuto delle frasi diffamatorie pubblicate su Facebook, lesive del loro onore e decoro.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure omette di esaminare la richiesta di risarcimento del danno da reato con riferi- mento alla fattispecie prevista e punita dall'art. 615 bis c.p. di “interfe- renze illecite nella vita privata”.
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L'appello proposto, i cui motivi possono essere trattati congiun- tamente perché logicamente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale della sentenza impugnata, è fondato.
Deve premettersi che, al di là della tardiva produzione della sentenza penale di condanna, prodotta per la prima volta in questo grado del giudizio, i fatti diffamatori emergono chiaramente dal mate- riale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado che consente di
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pervenire ad un accertamento circa la commissione dell'illecito da par- te dei coniugi – da cui scaturisce il diritto degli appel- CP_1 CP_2
lanti ad essere risarciti.
E', infatti, dimostrato, peraltro mai contestato, che i coniugi
[...]
e il marito , attraverso l'account Fa- Controparte_3 CP_2
cebook di quest'ultimo, nel mese di gennaio 2013, pubblicarono su Fa- cebook, una fotografia che ritraeva i coniugi senza il lo- Parte_7
ro consenso, mentre nelle prime ore della mattinata erano intenti ad innaffiare il giardino ubicato nello spazio condominiale, apponendovi commenti altamente offensivi sul loro aspetto fisico, del seguente te- nore: “Notare l'epa prominente e cascante” – (riferito al a torso Pt_2
nudo) - “Fustigare è poco”, “Un galeone barocco”, e riferita alla LA
“Citando Berlusconi una culona inchiavabile”.
Proseguiva lo scambio di commenti offensivi condivisi con terzi soggetti a riprova sia dell'avvenuto riconoscimento delle persone all'indirizzo delle quali la foto e i commenti erano rivolti sia del chiaro contenuto diffamante diffuso all'esterno mediante l'utilizzo di internet, tant'è che fu il figlio, navigando in rete, a scoprire l'immagine e le frasi offensive.
La diffamazione a mezzo social network può configurare la fat- tispecie aggravata di cui all'art. 595, c. 3 c.p. perché trattasi virtual- mente di un “luogo” dove vengono pronunciate le offese che possono, potenzialmente, raggiungere un numero amplissimo di destinatari, con ciò contribuendo ad una rapida ed incontrollabile diffusione delle offe- se e, dunque, ad una sempre più intensa lesione del bene giuridico tu-
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telato, dell'onore e della reputazione delle persone.
Indi, nella specie, i commenti offensivi lasciati sotto la fotografia da persone estranee al giudizio costituiscono la prova evidente che le offese lesive dell'onore e della reputazione degli appellati hanno rag- giunto una platea di destinatari, con ciò configurando il delitto di dif- famazione.
Tale assunto trova conferma costante in giurisprudenza secon- do cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, c.3 c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal mo- do realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero inde- terminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere col “mezzo della stampa”, non es- sendo i social network destinati ad un'attività di informazione professio- nale diretta al pubblico” (Cass. sez. V, 25 gennaio 2021, n. 13979).
Indi, risulta provato sia il fatto storico della diffamazione sia l'imputabilità all'odierna appellata che ha partecipato attivamente alla condotta illecita postando commenti oltremodo offensivi accanto alla fotografia degli appellanti, pubblicata sull'account Facebook del mari- to.
Per converso, non può dirsi pienamente provato l'ulteriore fatto illecito delle interferenze illecite nella vita privata, punito dall'art. 615bis c.p., poiché gli appellanti, come visibile dalla fotografia prodot- ta, si trovavano in uno spazio condominiale aperto all'uso comune ove
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anche i coniugi – potevano accedere senza che si con- Pt_1 Pt_2
sumasse alcuna forma di incidenza sulla loro vita e domicilio privati.
E' bene evidenziare che sul concetto di “privata dimora”, più ampio rispetto a quello di “abitazione”, le Sezioni unite, nel delinearne i caratteri, hanno enucleato un limite nei luoghi rispetto ai quali, in quanto aperti al passaggio e all'osservazione indiscriminata del quivis de populo, la persona non può vantare uno ius excludendi alios ovvero un rapporto stabile o un'aspettativa di riservatezza che renda il rap- porto medesimo privilegiato rispetto a chiunque altre. Affinché si pos- sa ritenere configurabile uno dei delitti posti a tutela dell'inviolabilità del domicilio, il soggetto deve compiere, anche in maniera transitoria e contingente, atti destinati ad un contesto riservato, tra cui rientrano pacificamente attività lavorative e di natura professionale, in luoghi nei quali detiene l'astratta possibilità di inibire l'accesso al pubblico.
Nella specie, proprio il carattere condominiale dello spazio ove si trovavano gli appellanti, come tale accessibile dai condomini e dagli stessi convenuti in primo grado, rende non configurabile l'illecito la- mentato, punito dall'art 615bis c.p.
XXXX
In ordine al profilo risarcitorio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato deve essere accertato secondo le co- muni regole civilistiche, che prevedono anche il ricorso alle presunzio- ni. A tal proposito, infatti, “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assu-
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mendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scrit- to, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e profes- sionale. La relativa liquidazione presuppone una valutazione necessa- riamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri siano enunciati in motivazione e non siano manifestamen- te incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (Cass. sez. III, 25 maggio 2017, n. 13153).
Nel caso di specie, ai fini della liquidazione del danno non pa- trimoniale, deve farsi riferimento ai “Criteri orientativi per la liquida- zione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, ed. 2024, elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, in ossequio all'orientamento giurisprudenzia- le per cui “l'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffa- mazione a mezzo stampa, dei criteri della “tabella di Milano” impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione del- la fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate”
(Cass. sez. III, 26 giugno 2023, n. 18217).
I parametri per classificare i diversi livelli di gravità delle diffa- mazioni sono quindi: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della con- dotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se
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sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, de- nigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta); condotte reiterate, campagne stampa; collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica;
in- tensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione
(se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale); mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai li- mitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato); risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffama- torie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente); natura ed entità delle con- seguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno;
reputazione già compro- messa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale); limitata ri- conoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome); ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;
pubblicazione della sentenza.
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Orbene, alla stregua dei parametri enunciati, si ritiene che la diffamazione operata ai danni degli appellanti debba qualificarsi di
“tenue gravità” (per la quale si prevede un danno liquidabile compreso tra € 1.175,00 ed € 11.750,00) e che, per l'effetto, si possa determinare una liquidazione del danno non patrimoniale pari a complessivi €
1500,00 ciascuno, in carenza di prova circa il grado di lesività patito dalle parti, stante, peraltro la limitata diffusione delle immagini e dei commenti offensivi, percepiti solo da poche persone oltre che dal fi- glio. Assume portata determinante nella valutazione del danno l'assenza di notorietà del diffamato, la tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, trattandosi di diffamazione inte- grata a mezzo social network attraverso dei commenti offensivi dell'onore degli appellati ma percepiti da un numero molto limitato di soggetti, in carenza di prova circa la maggiore diffusione del prodotto infamante, nonché l'assenza di danni ulteriori subiti dalle vittime, in alcun modo dimostrati.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'ordinanza impugnata, in pp. e n.q. deve essere Controparte_1
condannata al risarcimento del danno determinato all'attualità in €
1500,00 per ciascuna parte appellante, comprensivo di interessi, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellata deve es- sere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il primo e per il secondo grado del giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e
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delle questioni trattate, sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
ed in integrale riforma dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. Parte_8
702-bis nel giudizio iscritto al n. R.G. 537/2015 del Tribunale di Pa- lermo, Prima Sezione Civile, in data 24/09/2019, condanna , in p.p. e n.q. di erede del coniuge Controparte_1 CP_2
, al pagamento in favore degli appellanti della somma di €
[...]
1500,00 per ciascuna parte, oltre interessi legali dalla data della pre- sente decisione fino al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi €
1.520,00 per il primo grado ed € 2.540,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della prima sezione Civile, della Corte
di Appello, l'8.4.2025.
Il Consigliere relatore.
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
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