CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G.6292/2021 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 20 luglio 2025 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Potenza e dall'Avv. Antonio Armentano, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del Curatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Vietti, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 14172/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 8 settembre 2021. Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da atto di citazione in appello e comparsa conclusionale. Parte_1 Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa Controparte_1 conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2019, il Fallimento della società Controparte_1
(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 186 del 3.3.2016) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per sentire dichiarare, in via principale, l'inefficacia Parte_1 nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c., del pagamento di € 37.551,19 eseguito dalla in favore della in data 2.7.2014, con conseguente condanna Controparte_1 Parte_1 di quest'ultima alla restituzione dell'importo.
A fondamento della domanda, la curatela attrice deduceva che tale pagamento, formalizzato in un'appendice del 2.7.2014 ad una precedente scrittura privata del 1.08.2012, era lesivo della par condicio creditorum, essendo stato eseguito in un contesto di già conclamata insolvenza della società
e in assenza di una chiara e comprovata causa debendi, nell'ambito di una più ampia CP_1
operazione negoziale volta a garantire la posizione creditoria di a discapito della massa. Pt_1
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Sosteneva, in sintesi, che il pagamento costituiva l'adempimento di un debito scaduto, sorto quale saldo finale di un complesso rapporto di dare/avere derivante da una delegazione di pagamento con cui l'aveva incaricata di saldare le spettanze dei dipendenti impiegati in un contratto di CP_1 appalto cessato. Pertanto, il pagamento non sarebbe stato revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma
3, c.c. e, in ogni caso, difettavano sia l'*eventus damni* che l'elemento soggettivo della *scientia damni*.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14172/2021, depositata in data 8 settembre 2021, accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, dichiarava “*inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore il pagamento di Euro 37.551,19 eseguito da in favore di il CP_1 Pt_1
02.07.2014*”. Il Tribunale riteneva provati tutti i presupposti dell'azione revocatoria: l'*eventus damni*, consistente nella diminuzione del patrimonio della società poi fallita;
la *scientia damni* di entrambe le parti, desunta da plurimi indici presuntivi;
l'inesistenza della prova di un debito scaduto, non essendo stata fornita evidenza dell'origine e della composizione della posta debitoria che il pagamento avrebbe estinto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC, affidando il gravame a quattro motivi: 1. **Erronea valutazione delle risultanze documentali:** il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata l'esistenza del debito di , ignorando la documentazione prodotta che CP_1 dimostrerebbe come l'importo di € 37.551,19 costituisse l'esatto saldo a credito di all'esito Pt_1 della compensazione tra il maggior importo da essa versato ai dipendenti di (€ CP_1
627.728,54) e il minor credito di quest'ultima per i corrispettivi dell'appalto (€ 590.177,76).
2. **Insussistenza dell'*eventus damni*:** il pagamento non avrebbe arrecato alcun pregiudizio, in quanto inserito in un'operazione economicamente neutra (la delegazione di pagamento per saldare i crediti dei lavoratori) che non ha modificato la situazione patrimoniale di . Il Tribunale CP_1
avrebbe inoltre errato nel ritenere che potesse rivalersi solo per il 50% delle somme pagate. Pt_1
3. **Adempimento di un debito scaduto:** il pagamento sarebbe in ogni caso esente da revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., trattandosi di adempimento di un debito certo, liquido ed esigibile, come riconosciuto dalla stessa nella scrittura del 2.7.2014. CP_1
4. **Insussistenza dell'elemento soggettivo:** mancherebbe la prova della *scientia damni* in capo a e della *dolosa preordinazione* in capo a , non potendosi desumere da indizi Pt_1 CP_1
equivoci.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria.
Nelle proprie difese finali, parte appellante ha altresì eccepito l'esistenza di un giudicato esterno, derivante dalla sentenza n. 1652/2025 della Corte d'Appello di Roma, che avrebbe accertato in via definitiva la legittimità dell'intera operazione negoziale tra le parti, con efficacia vincolante nel presente giudizio.
La causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20-07-2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. In via preliminare: sull'eccezione di giudicato esterno.
L'eccezione è inammissibile ed infondata. E 'inammissibile in quanto proposta nella comparsa conclusionale, sede nella quale è preclusa la deduzioni di circostanze nuove, anche se sopravvenute. Negli atti di cui all'art
190 c.p.c. le parti possono esclusivamente illustrare le già prese conclusioni, in quanto il thema decidendum si cristallizza in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito per la prima volta l'esistenza Parte_1 di un giudicato esterno che sarebbe preclusivo dell'esame nel merito della presente controversia.
Sostiene, in particolare, che la sentenza n. 1652/2025 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il
14 marzo 2025 e passata in giudicato, avrebbe accertato in via definitiva, tra le medesime parti, la piena legittimità del complesso assetto negoziale intercorso tra e , da cui è Pt_1 CP_1
scaturito il pagamento oggi oggetto di revocatoria.
Sono altresì inammissibili le produzioni documentali effettuate in tale sede . D'altronde, in ogni caso secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova del suo perfezionamento, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola dell'idonea certificazione rilasciata dalla cancelleria competente, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non
è soggetta ad impugnazione. Tale onere probatorio non può essere surrogato dalla mera dichiarazione della parte o dalla produzione delle ricevute di notifica della sentenza, né può ritenersi assolto per la mancata contestazione di controparte.
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova degli effetti preclusivi e costitutivi che determina, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la eventuale mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza. [Cass.
Civ., Sez. 3, N. 25975 del 23-09-2025]
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata ad affermare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1652/2025 per decorso del termine breve per l'impugnazione, producendo le relate di notifica, ma non ha depositato la prescritta certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. In assenza di tale fondamentale allegazione,
l'eccezione non può che essere dichiarata inammissibile.
2. Nel merito: analisi dei motivi di gravame.
L'appello è comunque infondato nel merito, data la diversità dei 2 giudizi.
2.1. Sul primo motivo d'appello: sull'erronea valutazione delle risultanze documentali.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provata l'esistenza del debito di € 37.551,19 a carico di , quale saldo dei rapporti di dare/avere. CP_1
La censura è infondata.
Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che “*nessun riscontro dei 'ripetuti incontri tra le parti' e dei 'conteggi relativi alle poste di dare/avere' è stato fornito dalla convenuta*” e che “*non vi è dunque evidenza alcuna dell'esistenza e dell'origine della posta debitoria che il pagamento di cui si controverte avrebbe estinto*”. L'appendice del 2 luglio 2014 si limita, infatti, ad enunciare apoditticamente l'esistenza di un debito di , senza allegare alcun prospetto analitico o CP_1
documento contabile da cui tale saldo possa essere verificato.
Come puntualmente eccepito dall'appellata, le stesse somme che asserisce di aver pagato Pt_1
per conto di risultano superiori a quelle originariamente pattuite nelle scritture private, CP_1
senza che vi sia prova di accordi modificativi o delle comunicazioni previste contrattualmente per giustificare tali maggiori esborsi. Inoltre, la documentazione prodotta appare disorganica e di difficile interpretazione, includendo pagamenti per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con e costi non previsti negli accordi. In tale quadro di incertezza probatoria, il CP_1
Tribunale ha correttamente concluso per la mancata dimostrazione, da parte di (su cui Pt_1
gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c.), del fatto costitutivo della sua pretesa creditoria. La valutazione delle prove operata dal primo giudice non appare dunque né erronea né illogica, ma costituisce una coerente applicazione dei principi in materia di onere della prova.
2.2. Sul secondo motivo d'appello: sull'insussistenza dell' damni*. CP_2
Anche il secondo motivo, con cui si nega la sussistenza del pregiudizio per i creditori, è infondato.
L'*eventus damni* nell'azione revocatoria consiste non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa che renda più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori. Nel caso di specie, il pagamento della somma di € 37.551,19 ha comportato un'indubbia diminuzione dell'attivo patrimoniale di , società che, come CP_1
provato in primo grado, versava già in stato di grave dissesto finanziario, con ingenti debiti preesistenti verso l'erario e altri creditori. Tale esborso ha sottratto risorse liquide alla garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), a diretto detrimento della massa dei creditori. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui l'atto si inserirebbe in un'operazione più ampia e neutra, non coglie nel segno. L'azione revocatoria ha ad oggetto il singolo atto dispositivo, e il pregiudizio va valutato con riferimento agli effetti di quest'ultimo. Il pagamento in questione non è andato a soddisfare creditori privilegiati (i lavoratori), ma è stato eseguito in favore di Pt_1 creditore chirografario per l'eventuale saldo, alterando così la *par condicio creditorum*. La doglianza è, pertanto, da rigettare.
2.3. Sul terzo motivo d'appello: sull'adempimento di un debito scaduto.
Con il terzo motivo, invoca l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 2901, comma 3, Pt_1
c.c., per l'adempimento di un debito scaduto. Il motivo è infondato.
La norma richiamata presuppone, per la sua applicabilità, che l'atto dispositivo costituisca effettivamente l'adempimento di un'obbligazione preesistente, certa e dovuta. Come ampiamente illustrato nell'esame del primo motivo di appello, l'appellante non ha fornito la prova rigorosa dell'esistenza di un debito scaduto di per l'importo di € 37.551,19. La scrittura del 2 CP_1
luglio 2014, in cui riconosce il debito, non è sufficiente a integrare tale prova nei CP_1
confronti della massa dei creditori, potendo essa stessa essere parte di un accordo volto a precostituire una causa di pagamento in danno degli altri creditori. In assenza del presupposto fondamentale – la doverosità dell'atto – l'eccezione non può trovare accoglimento.
2.4. Sul quarto motivo d'appello: sull'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Infine, è infondato anche il quarto motivo, relativo alla pretesa assenza dell'elemento soggettivo.
Trattandosi di atto dispositivo oneroso e successivo al sorgere di gran parte dei crediti verso la massa,
l'azione revocatoria richiede la prova della consapevolezza del debitore e del terzo (*scientia damni*) di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (artt. 2727, 2729 c.c.). Cass. Civ., Sez. 3, N. 22161 del 05-09-2019]
Il Tribunale ha correttamente desunto tale consapevolezza da una serie di indici inequivocabili. Come evidenziato dalla difesa dell'appellata, la stessa con la scrittura del 1° agosto 2012, impose Pt_1
a garanzie sproporzionate e anomale, quali la ritenzione di una cospicua somma (€ CP_1
108.650,20) e la consegna di effetti cambiari per € 140.000,00. Tali cautele dimostrano la piena consapevolezza da parte di della grave situazione di inaffidabilità e difficoltà finanziaria di Pt_1
e, quindi, del rischio che un'operazione di tale portata potesse pregiudicare gli altri CP_1
creditori. Anche la successiva ritenzione di quattro effetti cambiari “*a garanzia del buon fine dell'assegno*” da € 37.551,19, al momento del pagamento, è un ulteriore, eloquente indizio della conoscenza dello stato di crisi di liquidità della debitrice.
La valutazione complessiva di questi elementi, unitamente al rapporto tra le parti e alla natura dell'intera operazione, fonda un quadro presuntivo solido e coerente, pienamente idoneo a dimostrare la sussistenza della *scientia damni* in capo ad entrambe le parti dell'atto dispositivo. La decisione di primo grado è, anche su questo punto, immune da censure.
3. Sulle spese di lite.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della Parte_1 causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
14172/2021 del Tribunale di Roma, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. AN l'appellante in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 6500,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G.6292/2021 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 20 luglio 2025 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Potenza e dall'Avv. Antonio Armentano, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del Curatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Vietti, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 14172/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 8 settembre 2021. Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da atto di citazione in appello e comparsa conclusionale. Parte_1 Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa Controparte_1 conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2019, il Fallimento della società Controparte_1
(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 186 del 3.3.2016) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per sentire dichiarare, in via principale, l'inefficacia Parte_1 nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c., del pagamento di € 37.551,19 eseguito dalla in favore della in data 2.7.2014, con conseguente condanna Controparte_1 Parte_1 di quest'ultima alla restituzione dell'importo.
A fondamento della domanda, la curatela attrice deduceva che tale pagamento, formalizzato in un'appendice del 2.7.2014 ad una precedente scrittura privata del 1.08.2012, era lesivo della par condicio creditorum, essendo stato eseguito in un contesto di già conclamata insolvenza della società
e in assenza di una chiara e comprovata causa debendi, nell'ambito di una più ampia CP_1
operazione negoziale volta a garantire la posizione creditoria di a discapito della massa. Pt_1
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Sosteneva, in sintesi, che il pagamento costituiva l'adempimento di un debito scaduto, sorto quale saldo finale di un complesso rapporto di dare/avere derivante da una delegazione di pagamento con cui l'aveva incaricata di saldare le spettanze dei dipendenti impiegati in un contratto di CP_1 appalto cessato. Pertanto, il pagamento non sarebbe stato revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma
3, c.c. e, in ogni caso, difettavano sia l'*eventus damni* che l'elemento soggettivo della *scientia damni*.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14172/2021, depositata in data 8 settembre 2021, accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, dichiarava “*inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore il pagamento di Euro 37.551,19 eseguito da in favore di il CP_1 Pt_1
02.07.2014*”. Il Tribunale riteneva provati tutti i presupposti dell'azione revocatoria: l'*eventus damni*, consistente nella diminuzione del patrimonio della società poi fallita;
la *scientia damni* di entrambe le parti, desunta da plurimi indici presuntivi;
l'inesistenza della prova di un debito scaduto, non essendo stata fornita evidenza dell'origine e della composizione della posta debitoria che il pagamento avrebbe estinto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC, affidando il gravame a quattro motivi: 1. **Erronea valutazione delle risultanze documentali:** il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata l'esistenza del debito di , ignorando la documentazione prodotta che CP_1 dimostrerebbe come l'importo di € 37.551,19 costituisse l'esatto saldo a credito di all'esito Pt_1 della compensazione tra il maggior importo da essa versato ai dipendenti di (€ CP_1
627.728,54) e il minor credito di quest'ultima per i corrispettivi dell'appalto (€ 590.177,76).
2. **Insussistenza dell'*eventus damni*:** il pagamento non avrebbe arrecato alcun pregiudizio, in quanto inserito in un'operazione economicamente neutra (la delegazione di pagamento per saldare i crediti dei lavoratori) che non ha modificato la situazione patrimoniale di . Il Tribunale CP_1
avrebbe inoltre errato nel ritenere che potesse rivalersi solo per il 50% delle somme pagate. Pt_1
3. **Adempimento di un debito scaduto:** il pagamento sarebbe in ogni caso esente da revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., trattandosi di adempimento di un debito certo, liquido ed esigibile, come riconosciuto dalla stessa nella scrittura del 2.7.2014. CP_1
4. **Insussistenza dell'elemento soggettivo:** mancherebbe la prova della *scientia damni* in capo a e della *dolosa preordinazione* in capo a , non potendosi desumere da indizi Pt_1 CP_1
equivoci.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria.
Nelle proprie difese finali, parte appellante ha altresì eccepito l'esistenza di un giudicato esterno, derivante dalla sentenza n. 1652/2025 della Corte d'Appello di Roma, che avrebbe accertato in via definitiva la legittimità dell'intera operazione negoziale tra le parti, con efficacia vincolante nel presente giudizio.
La causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20-07-2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. In via preliminare: sull'eccezione di giudicato esterno.
L'eccezione è inammissibile ed infondata. E 'inammissibile in quanto proposta nella comparsa conclusionale, sede nella quale è preclusa la deduzioni di circostanze nuove, anche se sopravvenute. Negli atti di cui all'art
190 c.p.c. le parti possono esclusivamente illustrare le già prese conclusioni, in quanto il thema decidendum si cristallizza in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito per la prima volta l'esistenza Parte_1 di un giudicato esterno che sarebbe preclusivo dell'esame nel merito della presente controversia.
Sostiene, in particolare, che la sentenza n. 1652/2025 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il
14 marzo 2025 e passata in giudicato, avrebbe accertato in via definitiva, tra le medesime parti, la piena legittimità del complesso assetto negoziale intercorso tra e , da cui è Pt_1 CP_1
scaturito il pagamento oggi oggetto di revocatoria.
Sono altresì inammissibili le produzioni documentali effettuate in tale sede . D'altronde, in ogni caso secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova del suo perfezionamento, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola dell'idonea certificazione rilasciata dalla cancelleria competente, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non
è soggetta ad impugnazione. Tale onere probatorio non può essere surrogato dalla mera dichiarazione della parte o dalla produzione delle ricevute di notifica della sentenza, né può ritenersi assolto per la mancata contestazione di controparte.
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova degli effetti preclusivi e costitutivi che determina, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la eventuale mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza. [Cass.
Civ., Sez. 3, N. 25975 del 23-09-2025]
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata ad affermare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1652/2025 per decorso del termine breve per l'impugnazione, producendo le relate di notifica, ma non ha depositato la prescritta certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. In assenza di tale fondamentale allegazione,
l'eccezione non può che essere dichiarata inammissibile.
2. Nel merito: analisi dei motivi di gravame.
L'appello è comunque infondato nel merito, data la diversità dei 2 giudizi.
2.1. Sul primo motivo d'appello: sull'erronea valutazione delle risultanze documentali.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provata l'esistenza del debito di € 37.551,19 a carico di , quale saldo dei rapporti di dare/avere. CP_1
La censura è infondata.
Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che “*nessun riscontro dei 'ripetuti incontri tra le parti' e dei 'conteggi relativi alle poste di dare/avere' è stato fornito dalla convenuta*” e che “*non vi è dunque evidenza alcuna dell'esistenza e dell'origine della posta debitoria che il pagamento di cui si controverte avrebbe estinto*”. L'appendice del 2 luglio 2014 si limita, infatti, ad enunciare apoditticamente l'esistenza di un debito di , senza allegare alcun prospetto analitico o CP_1
documento contabile da cui tale saldo possa essere verificato.
Come puntualmente eccepito dall'appellata, le stesse somme che asserisce di aver pagato Pt_1
per conto di risultano superiori a quelle originariamente pattuite nelle scritture private, CP_1
senza che vi sia prova di accordi modificativi o delle comunicazioni previste contrattualmente per giustificare tali maggiori esborsi. Inoltre, la documentazione prodotta appare disorganica e di difficile interpretazione, includendo pagamenti per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con e costi non previsti negli accordi. In tale quadro di incertezza probatoria, il CP_1
Tribunale ha correttamente concluso per la mancata dimostrazione, da parte di (su cui Pt_1
gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c.), del fatto costitutivo della sua pretesa creditoria. La valutazione delle prove operata dal primo giudice non appare dunque né erronea né illogica, ma costituisce una coerente applicazione dei principi in materia di onere della prova.
2.2. Sul secondo motivo d'appello: sull'insussistenza dell' damni*. CP_2
Anche il secondo motivo, con cui si nega la sussistenza del pregiudizio per i creditori, è infondato.
L'*eventus damni* nell'azione revocatoria consiste non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa che renda più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori. Nel caso di specie, il pagamento della somma di € 37.551,19 ha comportato un'indubbia diminuzione dell'attivo patrimoniale di , società che, come CP_1
provato in primo grado, versava già in stato di grave dissesto finanziario, con ingenti debiti preesistenti verso l'erario e altri creditori. Tale esborso ha sottratto risorse liquide alla garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), a diretto detrimento della massa dei creditori. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui l'atto si inserirebbe in un'operazione più ampia e neutra, non coglie nel segno. L'azione revocatoria ha ad oggetto il singolo atto dispositivo, e il pregiudizio va valutato con riferimento agli effetti di quest'ultimo. Il pagamento in questione non è andato a soddisfare creditori privilegiati (i lavoratori), ma è stato eseguito in favore di Pt_1 creditore chirografario per l'eventuale saldo, alterando così la *par condicio creditorum*. La doglianza è, pertanto, da rigettare.
2.3. Sul terzo motivo d'appello: sull'adempimento di un debito scaduto.
Con il terzo motivo, invoca l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 2901, comma 3, Pt_1
c.c., per l'adempimento di un debito scaduto. Il motivo è infondato.
La norma richiamata presuppone, per la sua applicabilità, che l'atto dispositivo costituisca effettivamente l'adempimento di un'obbligazione preesistente, certa e dovuta. Come ampiamente illustrato nell'esame del primo motivo di appello, l'appellante non ha fornito la prova rigorosa dell'esistenza di un debito scaduto di per l'importo di € 37.551,19. La scrittura del 2 CP_1
luglio 2014, in cui riconosce il debito, non è sufficiente a integrare tale prova nei CP_1
confronti della massa dei creditori, potendo essa stessa essere parte di un accordo volto a precostituire una causa di pagamento in danno degli altri creditori. In assenza del presupposto fondamentale – la doverosità dell'atto – l'eccezione non può trovare accoglimento.
2.4. Sul quarto motivo d'appello: sull'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Infine, è infondato anche il quarto motivo, relativo alla pretesa assenza dell'elemento soggettivo.
Trattandosi di atto dispositivo oneroso e successivo al sorgere di gran parte dei crediti verso la massa,
l'azione revocatoria richiede la prova della consapevolezza del debitore e del terzo (*scientia damni*) di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (artt. 2727, 2729 c.c.). Cass. Civ., Sez. 3, N. 22161 del 05-09-2019]
Il Tribunale ha correttamente desunto tale consapevolezza da una serie di indici inequivocabili. Come evidenziato dalla difesa dell'appellata, la stessa con la scrittura del 1° agosto 2012, impose Pt_1
a garanzie sproporzionate e anomale, quali la ritenzione di una cospicua somma (€ CP_1
108.650,20) e la consegna di effetti cambiari per € 140.000,00. Tali cautele dimostrano la piena consapevolezza da parte di della grave situazione di inaffidabilità e difficoltà finanziaria di Pt_1
e, quindi, del rischio che un'operazione di tale portata potesse pregiudicare gli altri CP_1
creditori. Anche la successiva ritenzione di quattro effetti cambiari “*a garanzia del buon fine dell'assegno*” da € 37.551,19, al momento del pagamento, è un ulteriore, eloquente indizio della conoscenza dello stato di crisi di liquidità della debitrice.
La valutazione complessiva di questi elementi, unitamente al rapporto tra le parti e alla natura dell'intera operazione, fonda un quadro presuntivo solido e coerente, pienamente idoneo a dimostrare la sussistenza della *scientia damni* in capo ad entrambe le parti dell'atto dispositivo. La decisione di primo grado è, anche su questo punto, immune da censure.
3. Sulle spese di lite.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della Parte_1 causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
14172/2021 del Tribunale di Roma, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. AN l'appellante in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 6500,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente