CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2024, n. 40561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40561 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/08/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF TO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. SC Siclari, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40561 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/08/2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di GL SC avverso l'ordinanza emessa in data 07/03/2023 dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73-80 n. 309/1990 (capo 7) e 110,6 e 61 bis cod.pen., 1 I 895/1967 (capo 6). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GL SC, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle chat Sky ECC, frutto di attività di intercettazione telematica svolta dall'autorità giudiziaria francese, i cui risultati erano stati acquisiti con OEI (ordini di indagine europei) dall'autorità giudiziaria italiana, in quanto attività avvenuta in violazione dei principi fondamentali del diritto interno e dell'unione; in via subordinata formula richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 comma 3 TFUE. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di gravità indiziaria in ordine alla identificazione di GL SC, lamentando che il Tribunale aveva fondato tale identificazione su dati emergenti alle conversazioni intercettate (data del compleanno del conversante e frequentazione di persona a Malta), privi dei caratteri di precisione, gravità ed univocità; inoltre, il Tribunale aveva fatto riferimento a fotografie ritraenti l'indagato scambiate da altri soggetti interessati dalle chat riservate, con argomentazioni illogiche e valorizzando un'ipotesi d'indagine, non verificabile. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 contestato al capo 6) dell'imputazione cautelare, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la gravità indiziaria in relazione al predetto reato, nonostante la difesa avesse dedotto che la condotta attribuita al GL (intermediazione nella vendita di armi avvenuta in territorio estero) non costituiva condotta punibile. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo 7) dell'imputazione cautelare, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen., avendo il Tribunale ritenuto integrato il tentativo di importazione pur essendosi interrotte le trattative alla data del 22.2.2001, giorno in cui si era 2 registrato l'ultimo riferimento all'argomento dello stupefacente nelle chatSkyecc. con conseguente configurabilità dell'ipotesi della desistenza volontaria. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le eccezionali esigenze cautelari a carico dell'indagato, soggetto ultrasettantenne, con motivazione carente, limitandosi a richiamare la gravità dei reati contestati all'indagato ed i gravi precedenti penali;
inoltre, non erano state indicate le concrete ragioni in base alle quali le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misura meno afflittiva, essendo anche su tale aspetto la motivazione basata su argomentazioni di mero stile;
andavano, infine, considerate l'atteggiarsi in concreto delle provvisorie imputazioni e l'assenza di una ipotesi associativa a carico dell'indagato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 01; Sez.U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv.286589 - 01). L'art. 234-bis cod.proc.pen. dispone: «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». La disposizione disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via "diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi. Il sistema dell'o.e.i. regola anch'esso una modalità di acquisizione degli elementi di prova "transfrontalieri", che, però, si realizza nell'ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi, tutti membri dell'Unione Europea. Si tratta, quindi, di discipline che si riferiscono a vicende tra loro diverse 3 già per il presupposto di applicazione: l'art. 234-bis cod. proc. pen. riguarda l'acquisizione di elementi conservati all'estero che prescinde da forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria di altro Stato;
la disciplina relativa all'o.e.i. attiene all'acquisizione di elementi conservati all'estero da ottenere od ottenuti con la collaborazione dell'autorità giudiziaria di altro Stato. Le coordinate della disciplina in tema di acquisizione di elementi istruttori effettuata dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. vanno individuate nella Direttiva 2014/41/UE e nel d.lgs. n. 108 del 2017.L' o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano avente ad oggetto l'acquisizione dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte dall'autorità giudiziaria straniera, anche quando relative a sistemi informatici o telematici, o intercorrenti tra più sistemi, soddisfa la condizione di ammissibilità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE. Invero, siccome il pubblico ministero italiano può disporre l'acquisizione di risultati di intercettazioni ordinate in altro procedimento penale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice competente per il procedimento nel quale intende utilizzarli, deve ritenersi che un o.e.i. presentato dal pubblico ministero italiano, nel quale si chiede, senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale, la trasmissione di risultati di intercettazioni ordinate dall'autorità giudiziaria straniera in un procedimento pendente davanti alla stessa, abbia ad oggetto atti che «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo». E questa conclusione, in ordine al rispetto della condizione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, resta ferma anche se le operazioni di intercettazione siano state realizzate mediante l'inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti. La qualificazione degli atti in questione, dunque, come risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni implica che il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale è costituito dalla disciplina prevista dall'art. 270 cod. proc. pen., a norma del quale, "i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte solo se risultino rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E' stato, poi affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle. L'emissione, da parte del pubblico ministero, in materia di ordine europeo di indagine, diretto 4 ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, OR, Rv. 286589 - 02; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 03). Le Sezioni Unite hanno escluso anche la necessità dell'acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria straniera aventi ad oggetto l'autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti sono stati successivamente richiesti dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. L'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l'acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti. La medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l'acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. Questa disposizione, infatti, prevede il deposito dei verbali e delle registrazioni relativi alle intercettazioni effettuate in altri procedimenti, ma non anche il deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi. E sulla base di questa disciplina, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ritiene che: a) ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (così, per tutte, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 - 01, nonché, da ultimo, con riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recate dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, Kasli Ramazan, Rv. 2855579 - 02); b) spetta alla parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, e si oppone all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, l'onere di produrre il decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo 5 giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 - 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741 - 01). L'acquisizione delle chat intercorse sulla piattaforma SkyEcc che hanno coinvolto il ricorrente e i coindagati, pertanto, alla luce dei suesposti principi di diritto, sono state legittimamente acquisite dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria mediante ordine europeo di indagine, senza necessità di alcun intervento da parte del giudice per le indagini preliminari. Le conversazioni acquisite sono, inoltre, pienamente utilizzabili. Infondata è la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata disponibilità dei dati afferenti alle circostanze di tempo, di luogo e, soprattutto, alle modalità di acquisizione del dato probatorio nel procedimento estero. Le Sezioni unite nelle sentenze UZ e nella sentenza OR summenzionate, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno statuito che l'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare ì fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, OR, Rv. 286589 - 04). Si è, poi, osservato che, ai fini dell'accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, assumono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove, e dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori è oggetto di costante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 285386 - 01; Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv. 282886 - 01; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 01). Nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, poi, è espressamente riconosciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali» (Corte giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, § 54; cfr., nello stesso senso, 6 Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, § 40). Tale principio, del resto, trova una precisa base testuale nel Considerando (19) della Direttiva cit., il quale afferma: «La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un o.e.i. comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'o.e.i. dovrebbe essere rifiutata». Le Sezioni unite, nelle sentenze predette, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 del Considerato in diritto della sentenza OR e il § 15.4 del Considerato in diritto della sentenza Gjuzi). I dati probatori trasmessi dall'autorità giudiziaria francese sono, infatti, stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU. I reati per i quali le operazioni di intercettazione sono state autorizzate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura e importazione di mezzi di crittografia non autorizzati. Il ricorso al sistema SkyEcc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall'esterno, e per l'utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l'identificazione degli stessi, mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) Ma, soprattutto, estremamente significative sono le circostanze esposte nelle già indicate ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese, infatti, evidenziano che: a) l'acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di Euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati "redditi conseguenti"; b) la vendita dei singoli 7 dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l'anonimato del venditore e dell'acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni;
c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l'apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilità della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate. Dette ordinanze, infatti, evidenziano specifici elementi indizianti anche nei confronti dei singoli utenti del sistema SkyEcc in ordine al coinvolgimento dei medesimi nella commissione di gravi reati, in particolare in materia idi traffico di sostanze stupefacenti. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte EDU non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell'adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Big Brother Watch ed altri c. Regno Unito, e Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Centrum fiir Ràttvisa c. Svezia, le quali, sebbene con riguardo ad intercettazioni effettuate dai servizi segreti e non nell'ambito di un procedimento penale, hanno escluso che, in generale, le c.d. "intercettazioni di massa", anche quando disposte per contrastare attività delittuose concernenti il traffico di sostanze illecite, integrino una violazione degli artt. 8 e 10 CEDU, se effettuate nel rispetto di "dovute" garanzie). Né risulta affermata l'incompatibilità con le garanzie della CEDU della trasmissione dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale ad un diverso procedimento penale da parte di un pubblico ministero. Anzi, allo stato, alcune decisioni hanno escluso che l'art. 8 CEDU esiga l'autorizzazione ex ante di un giudice alla trasmissione, dal pubblico ministero all'autorità amministrativa, di risultati di intercettazioni telefoniche effettuate in un procedimento penale (cfr., per tutte, Corte EDU, 16/05/2023, NS De NG Groep B.V. c. Paesi Bassi). Anche il principio secondo cui grava sulla difesa l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende una causa di nullità o inutilizzabilità da essa eccepita è ripetutamente e generalmente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel 8 fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (così Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 - 01, e, in termini analoghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 - 01; tra le tante successive conformi, cfr. Sez. 5, 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01, e Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01). A fondamento di questa affermazione, si osserva che, «per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone» (così Sez. U, n. 45189 del 2004, Esposito, cit., nonché Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01, e Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01). E l'osservazione deve essere ribadita perché l'art. 187, comma 2, cod. proc. pen. prevede che i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali sono oggetto di prova, né vi sono dati normativi da cui inferire l'inversione, in questo specifico ambito, della regola generale secondo cui chi afferma l'esistenza di un fatto è gravato dell'onere della relativa prova. Le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05, par. 13 del Considerato in diritto;
Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, OR, par. 16 del Considerato in diritto). E' stato, quindi, conclusivamente affermato che nell'ordinamento italiano, sulla base della disciplina di cui all'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» e attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, ipotesi che qui non ricorre. 1.2. A seguito delle summenzionate decisioni delle Sezioni Unite, sugli stessi temi si è anche pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte Giust. 9 UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N., EncroChat, che ha affermato il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b), della direttiva 2014/41 non richiede - neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo - che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove. Alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, si è, infatti, stabilito che: a) l'autorità di emissione dell'OEI non è abilitata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest'ultimo e di cui l'autorità di emissione chiede la trasmissione;
b) la stessa non è tenuta a verificare, nella fase di acquisizione, l'integrità dei dati intercettati a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione (art. 6, par. 1, lett. a, Dir. ) e) 2014/41); c) è riservata alla fase giurisdizionale (art. 14, par. 7, st. Dir.), senza pregiudizio dell'applicazione delle norme processuali nazionali, la verifica che nel procedimento penale avviato nello Stato di emissione siano stati rispettati i diritti difensivi, così garantendo un giusto processo nell'ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine, fino alla possibilità di espungere le stesse in caso di acclarata impossibilità per la difesa di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su detti elementi di prova idonei ad influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti oggetto di giudizio. 1.3. Le censure proposte in ordine all'inutilizzabilità delle chat poste a fondamento dell'ordinanza impugnata sono, dunque, infondate. Per le ragioni precedentemente esposte, deve escludersi anche la necessità di formulare alla Corte di giustizia dell'Unione Europea i quesiti prospettati dalla difesa in ricorso. Invero, i dati ottenuti mediante o.e.i.: a) non possono in alcun modo ritenersi risultati di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria francese in modo generalizzato ed indiscriminato, ovvero in difetto di indizi concreti nei confronti degli utenti del sistema Sky-Ecc o comunque in violazione di «diritti fondamentali» o di principi costituzionali dell'ordinamento nazionale, o in contrasto con le garanzie assicurate dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, per le ragioni suindicate;
b) sono stati acquisiti sulla base di richieste relative a persone nominativamente indicate in quel momento, già tutte sottoposte ad indagini in Italia per i contestati reati di vendita di armi da guerra e tentata importazione di droga. Di conseguenza, nella vicenda in esame, non si pongono problemi di mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a) e b), 10 Direttiva 2014/41/UE, o di interpretazione ed applicazione dell'art. 31 Direttiva cit. Deve pertanto escludersi che ricorrano ragionevoli dubbi in ordine alla interpretazione del diritto dell'Unione Europea concretamente applicabile nel caso in esame, e che, quindi, sussista l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. (cfr., in questo senso, Corte giustizia, Grande Sezione, 06/10/2021, Consorzio Italian Management, C-561/19, ma già Corte giustizia, 06/10/1982, s.r.I Cilfit e Lanificio di Gavarso s.p.a., C-283/81). 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo - che si trattano congiuntamente perché tutti afferenti al tema della sussistenza della gravità indiziaria - sono inammissibili. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione 11 della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Ry.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Ry.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, rimarcato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Ry.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nei provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Ry.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Tanto premesso, nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria sulla base del contenuto dei dialoghi intercorsi sulla piattaforma Sky ECC;
in particolare, l'identificazione del ricorrente con il possessore dell'utenza 2Q3NOQG" veniva tratta da plurimi elementi di fatti desunti dai predetti dialoghi e dagli accertamenti incrociati a riscontro degli stessi (riferimento alla data di nascita del GL, circostanza che il GL aveva soggiornato per lunghi periodi a Malta;
invio di fotografie che ritraevano il ricorrente al suocero di questi, da parte di MO CO, soggetto che dialogava con il GL); il concorso di GL SC nei reati di porre in vendita di armi da guerra e di tentata importazione dal Brasile in Italia di un quantitativo non inferiore ai 50 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina veniva basato sulle plurime conversazioni 12 intercettate (specificamente analizzate alle pagine 12,13,14,15, 16, 17, 18 e 19 dell'ordinanza impugnata); con riferimento al primo reato, emergeva che il predetto aveva svolto il ruolo essenziale di intermediario nelle trattative - serie e concrete - relative alla vendita delle armi da guerra, mantenendo contatti diretti con gli acquirenti (guerriglieri brasiliani), sulla base delle indicazioni impartite dal coindagato MO CO, dando loro informazioni sulle tipologie di armi disponibili, sui prezzi e sulle modalità di spedizione delle armi dai venditori dal Pakistan al Brasile;
con riferimento al secondo reato emergeva che, nel corso delle trattative per l'acquisto delle armi, i brasiliani offrivano in vendita sostanza stupefacente del tipo cocaina, specificandone la quantità ed il prezzo, da importare in Italia con porto di destinazione indicato in quello di Gioia Tauro, non concludendosi l'accordo per la cessione anche a seguito della sopravvenuta chiusura del server Sky Ecc (pagina 22 dell'ordinanza impugnata). La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. Va ricordato che il delitto di cui all'art. 1 legge n. 895 del 1967 si perfeziona con la semplice offerta di una o più pistole da parte degli intermediari i quali rispondono di esso a titolo di concorso anche per la loro sola intromissione nelle trattative con il venditore di tali armi. Infatti, il legislatore con la espressione, di cui all'art. 1 legge n. 895 del 1967,- "porre in vendita"- ha inteso perseguire ogni e qualsiasi operazione o attività di carattere negoziale o prenegoziale, ivi comprese le trattative purchè serie, agli effetti reali o obbligatori, a titolo oneroso o gratuito, che sia diretta, comunque, alla circolazione di quei beni - armi o munizioni - che ha sottratto completamente alla disponibilità dei privati - pertanto, ai fini della ravvisabilità del suddetto reato, è irrilevante la mancata realizzazione in concreto della vendita (Sez.1, n. 5619 del 14/01/2008, Rv. 238861 - 01; Sez.2, n. 43054 del 23/10/2007, Rv. 238310 - 01; Sez.1, n. 3736 del 10/11/1997, dep.25/03/1998, Rv. 210117 - 01; Sez. 2, n. 291 del 05/06/1986, dep.16/01/1987,Rv.174819 - 01, nonchè) e che, i fini della consumazione del delitto di importazione di stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, potendo configurarsi il tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez.3, n. 1555 del 21/09/2021,dep.17/01/2022, Rv.282407 - 01). A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente, in sostanza, propone censure meramente contestative e in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 13 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale sussistenza di cui all'art. 275, comma 4, cod.proc.pen., essendo l'indagato soggetto ultrasettantenne, non si è limitato ad evidenziare la gravità dei reati contestati e le modalità dei fatti, ma anche l'elevatissima capacità criminale dello stesso, i contatti criminali nel settore del narcotraffico ed i gravi precedenti penali per violazione in materia di stupefacenti che ne hanno comportato la condanna a complessivi nove anni di reclusione (il GL risulta gravemente indiziato di aver concorso nel reato di porre in vendita una ingente quantità di armi da guerra -, provenienti dal Pakistan, pari a un intero container, da destinare a un gruppo di paramilitari operanti in Brasile, il tutto a fronte della cessione di un ingente quantitativo di stupefacente del tipo cocaina, non inferiore a 50 Kg-trattando personalmente l'affare illecito e recandosi anche in Brasile e incontrando più volte i rappresentanti del gruppo paramilitare;
inoltre, emergeva che egli godeva di ulteriori connessioni in Olanda, in particolare nel porto di Rotterdamm, ove vi erano amici capaci di esfiltrare la cocaina;
egli si mostrava particolarmente informato sulle attuali modalità di trasporto dello stupefacente sulle navi), circostanze che, complessivamente valutate, sono state ritenute dimostrative dell'elevato pericolo di recidiva, oltre che di fuga;
il Collegio cautelare ha anche valutato l'inidoneità di misure coercitive meno afflittive perché non sufficienti a recidere gli stretti legami tra l'indagato e l'ambiente criminale investigato, in considerazione del suo attivo inserimento nel settore del narcotraffico e dei legami con i soggetti ivi inseriti. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche ed in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cauteiari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez.1, n. 20045 del 21/03/2024, dep.21/05/2024, Rv.286535 - 01). 4. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna dei ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
14 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 26/09/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF TO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. SC Siclari, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40561 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/08/2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di GL SC avverso l'ordinanza emessa in data 07/03/2023 dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73-80 n. 309/1990 (capo 7) e 110,6 e 61 bis cod.pen., 1 I 895/1967 (capo 6). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GL SC, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle chat Sky ECC, frutto di attività di intercettazione telematica svolta dall'autorità giudiziaria francese, i cui risultati erano stati acquisiti con OEI (ordini di indagine europei) dall'autorità giudiziaria italiana, in quanto attività avvenuta in violazione dei principi fondamentali del diritto interno e dell'unione; in via subordinata formula richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 comma 3 TFUE. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di gravità indiziaria in ordine alla identificazione di GL SC, lamentando che il Tribunale aveva fondato tale identificazione su dati emergenti alle conversazioni intercettate (data del compleanno del conversante e frequentazione di persona a Malta), privi dei caratteri di precisione, gravità ed univocità; inoltre, il Tribunale aveva fatto riferimento a fotografie ritraenti l'indagato scambiate da altri soggetti interessati dalle chat riservate, con argomentazioni illogiche e valorizzando un'ipotesi d'indagine, non verificabile. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 contestato al capo 6) dell'imputazione cautelare, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la gravità indiziaria in relazione al predetto reato, nonostante la difesa avesse dedotto che la condotta attribuita al GL (intermediazione nella vendita di armi avvenuta in territorio estero) non costituiva condotta punibile. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo 7) dell'imputazione cautelare, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen., avendo il Tribunale ritenuto integrato il tentativo di importazione pur essendosi interrotte le trattative alla data del 22.2.2001, giorno in cui si era 2 registrato l'ultimo riferimento all'argomento dello stupefacente nelle chatSkyecc. con conseguente configurabilità dell'ipotesi della desistenza volontaria. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le eccezionali esigenze cautelari a carico dell'indagato, soggetto ultrasettantenne, con motivazione carente, limitandosi a richiamare la gravità dei reati contestati all'indagato ed i gravi precedenti penali;
inoltre, non erano state indicate le concrete ragioni in base alle quali le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misura meno afflittiva, essendo anche su tale aspetto la motivazione basata su argomentazioni di mero stile;
andavano, infine, considerate l'atteggiarsi in concreto delle provvisorie imputazioni e l'assenza di una ipotesi associativa a carico dell'indagato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 01; Sez.U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv.286589 - 01). L'art. 234-bis cod.proc.pen. dispone: «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». La disposizione disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via "diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi. Il sistema dell'o.e.i. regola anch'esso una modalità di acquisizione degli elementi di prova "transfrontalieri", che, però, si realizza nell'ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi, tutti membri dell'Unione Europea. Si tratta, quindi, di discipline che si riferiscono a vicende tra loro diverse 3 già per il presupposto di applicazione: l'art. 234-bis cod. proc. pen. riguarda l'acquisizione di elementi conservati all'estero che prescinde da forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria di altro Stato;
la disciplina relativa all'o.e.i. attiene all'acquisizione di elementi conservati all'estero da ottenere od ottenuti con la collaborazione dell'autorità giudiziaria di altro Stato. Le coordinate della disciplina in tema di acquisizione di elementi istruttori effettuata dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. vanno individuate nella Direttiva 2014/41/UE e nel d.lgs. n. 108 del 2017.L' o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano avente ad oggetto l'acquisizione dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte dall'autorità giudiziaria straniera, anche quando relative a sistemi informatici o telematici, o intercorrenti tra più sistemi, soddisfa la condizione di ammissibilità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE. Invero, siccome il pubblico ministero italiano può disporre l'acquisizione di risultati di intercettazioni ordinate in altro procedimento penale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice competente per il procedimento nel quale intende utilizzarli, deve ritenersi che un o.e.i. presentato dal pubblico ministero italiano, nel quale si chiede, senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale, la trasmissione di risultati di intercettazioni ordinate dall'autorità giudiziaria straniera in un procedimento pendente davanti alla stessa, abbia ad oggetto atti che «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo». E questa conclusione, in ordine al rispetto della condizione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, resta ferma anche se le operazioni di intercettazione siano state realizzate mediante l'inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti. La qualificazione degli atti in questione, dunque, come risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni implica che il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale è costituito dalla disciplina prevista dall'art. 270 cod. proc. pen., a norma del quale, "i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte solo se risultino rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E' stato, poi affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle. L'emissione, da parte del pubblico ministero, in materia di ordine europeo di indagine, diretto 4 ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, OR, Rv. 286589 - 02; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 03). Le Sezioni Unite hanno escluso anche la necessità dell'acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria straniera aventi ad oggetto l'autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti sono stati successivamente richiesti dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. L'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l'acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti. La medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l'acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. Questa disposizione, infatti, prevede il deposito dei verbali e delle registrazioni relativi alle intercettazioni effettuate in altri procedimenti, ma non anche il deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi. E sulla base di questa disciplina, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ritiene che: a) ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (così, per tutte, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 - 01, nonché, da ultimo, con riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recate dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, Kasli Ramazan, Rv. 2855579 - 02); b) spetta alla parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, e si oppone all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, l'onere di produrre il decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo 5 giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 - 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741 - 01). L'acquisizione delle chat intercorse sulla piattaforma SkyEcc che hanno coinvolto il ricorrente e i coindagati, pertanto, alla luce dei suesposti principi di diritto, sono state legittimamente acquisite dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria mediante ordine europeo di indagine, senza necessità di alcun intervento da parte del giudice per le indagini preliminari. Le conversazioni acquisite sono, inoltre, pienamente utilizzabili. Infondata è la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata disponibilità dei dati afferenti alle circostanze di tempo, di luogo e, soprattutto, alle modalità di acquisizione del dato probatorio nel procedimento estero. Le Sezioni unite nelle sentenze UZ e nella sentenza OR summenzionate, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno statuito che l'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare ì fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, OR, Rv. 286589 - 04). Si è, poi, osservato che, ai fini dell'accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, assumono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove, e dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori è oggetto di costante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 285386 - 01; Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv. 282886 - 01; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 01). Nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, poi, è espressamente riconosciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali» (Corte giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, § 54; cfr., nello stesso senso, 6 Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, § 40). Tale principio, del resto, trova una precisa base testuale nel Considerando (19) della Direttiva cit., il quale afferma: «La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un o.e.i. comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'o.e.i. dovrebbe essere rifiutata». Le Sezioni unite, nelle sentenze predette, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 del Considerato in diritto della sentenza OR e il § 15.4 del Considerato in diritto della sentenza Gjuzi). I dati probatori trasmessi dall'autorità giudiziaria francese sono, infatti, stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU. I reati per i quali le operazioni di intercettazione sono state autorizzate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura e importazione di mezzi di crittografia non autorizzati. Il ricorso al sistema SkyEcc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall'esterno, e per l'utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l'identificazione degli stessi, mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) Ma, soprattutto, estremamente significative sono le circostanze esposte nelle già indicate ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese, infatti, evidenziano che: a) l'acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di Euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati "redditi conseguenti"; b) la vendita dei singoli 7 dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l'anonimato del venditore e dell'acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni;
c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l'apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilità della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate. Dette ordinanze, infatti, evidenziano specifici elementi indizianti anche nei confronti dei singoli utenti del sistema SkyEcc in ordine al coinvolgimento dei medesimi nella commissione di gravi reati, in particolare in materia idi traffico di sostanze stupefacenti. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte EDU non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell'adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Big Brother Watch ed altri c. Regno Unito, e Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Centrum fiir Ràttvisa c. Svezia, le quali, sebbene con riguardo ad intercettazioni effettuate dai servizi segreti e non nell'ambito di un procedimento penale, hanno escluso che, in generale, le c.d. "intercettazioni di massa", anche quando disposte per contrastare attività delittuose concernenti il traffico di sostanze illecite, integrino una violazione degli artt. 8 e 10 CEDU, se effettuate nel rispetto di "dovute" garanzie). Né risulta affermata l'incompatibilità con le garanzie della CEDU della trasmissione dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale ad un diverso procedimento penale da parte di un pubblico ministero. Anzi, allo stato, alcune decisioni hanno escluso che l'art. 8 CEDU esiga l'autorizzazione ex ante di un giudice alla trasmissione, dal pubblico ministero all'autorità amministrativa, di risultati di intercettazioni telefoniche effettuate in un procedimento penale (cfr., per tutte, Corte EDU, 16/05/2023, NS De NG Groep B.V. c. Paesi Bassi). Anche il principio secondo cui grava sulla difesa l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende una causa di nullità o inutilizzabilità da essa eccepita è ripetutamente e generalmente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel 8 fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (così Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 - 01, e, in termini analoghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 - 01; tra le tante successive conformi, cfr. Sez. 5, 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01, e Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01). A fondamento di questa affermazione, si osserva che, «per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone» (così Sez. U, n. 45189 del 2004, Esposito, cit., nonché Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01, e Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01). E l'osservazione deve essere ribadita perché l'art. 187, comma 2, cod. proc. pen. prevede che i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali sono oggetto di prova, né vi sono dati normativi da cui inferire l'inversione, in questo specifico ambito, della regola generale secondo cui chi afferma l'esistenza di un fatto è gravato dell'onere della relativa prova. Le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05, par. 13 del Considerato in diritto;
Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, OR, par. 16 del Considerato in diritto). E' stato, quindi, conclusivamente affermato che nell'ordinamento italiano, sulla base della disciplina di cui all'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» e attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, ipotesi che qui non ricorre. 1.2. A seguito delle summenzionate decisioni delle Sezioni Unite, sugli stessi temi si è anche pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte Giust. 9 UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N., EncroChat, che ha affermato il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b), della direttiva 2014/41 non richiede - neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo - che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove. Alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, si è, infatti, stabilito che: a) l'autorità di emissione dell'OEI non è abilitata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest'ultimo e di cui l'autorità di emissione chiede la trasmissione;
b) la stessa non è tenuta a verificare, nella fase di acquisizione, l'integrità dei dati intercettati a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione (art. 6, par. 1, lett. a, Dir. ) e) 2014/41); c) è riservata alla fase giurisdizionale (art. 14, par. 7, st. Dir.), senza pregiudizio dell'applicazione delle norme processuali nazionali, la verifica che nel procedimento penale avviato nello Stato di emissione siano stati rispettati i diritti difensivi, così garantendo un giusto processo nell'ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine, fino alla possibilità di espungere le stesse in caso di acclarata impossibilità per la difesa di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su detti elementi di prova idonei ad influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti oggetto di giudizio. 1.3. Le censure proposte in ordine all'inutilizzabilità delle chat poste a fondamento dell'ordinanza impugnata sono, dunque, infondate. Per le ragioni precedentemente esposte, deve escludersi anche la necessità di formulare alla Corte di giustizia dell'Unione Europea i quesiti prospettati dalla difesa in ricorso. Invero, i dati ottenuti mediante o.e.i.: a) non possono in alcun modo ritenersi risultati di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria francese in modo generalizzato ed indiscriminato, ovvero in difetto di indizi concreti nei confronti degli utenti del sistema Sky-Ecc o comunque in violazione di «diritti fondamentali» o di principi costituzionali dell'ordinamento nazionale, o in contrasto con le garanzie assicurate dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, per le ragioni suindicate;
b) sono stati acquisiti sulla base di richieste relative a persone nominativamente indicate in quel momento, già tutte sottoposte ad indagini in Italia per i contestati reati di vendita di armi da guerra e tentata importazione di droga. Di conseguenza, nella vicenda in esame, non si pongono problemi di mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a) e b), 10 Direttiva 2014/41/UE, o di interpretazione ed applicazione dell'art. 31 Direttiva cit. Deve pertanto escludersi che ricorrano ragionevoli dubbi in ordine alla interpretazione del diritto dell'Unione Europea concretamente applicabile nel caso in esame, e che, quindi, sussista l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. (cfr., in questo senso, Corte giustizia, Grande Sezione, 06/10/2021, Consorzio Italian Management, C-561/19, ma già Corte giustizia, 06/10/1982, s.r.I Cilfit e Lanificio di Gavarso s.p.a., C-283/81). 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo - che si trattano congiuntamente perché tutti afferenti al tema della sussistenza della gravità indiziaria - sono inammissibili. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione 11 della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Ry.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Ry.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, rimarcato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Ry.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nei provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Ry.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Tanto premesso, nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria sulla base del contenuto dei dialoghi intercorsi sulla piattaforma Sky ECC;
in particolare, l'identificazione del ricorrente con il possessore dell'utenza 2Q3NOQG" veniva tratta da plurimi elementi di fatti desunti dai predetti dialoghi e dagli accertamenti incrociati a riscontro degli stessi (riferimento alla data di nascita del GL, circostanza che il GL aveva soggiornato per lunghi periodi a Malta;
invio di fotografie che ritraevano il ricorrente al suocero di questi, da parte di MO CO, soggetto che dialogava con il GL); il concorso di GL SC nei reati di porre in vendita di armi da guerra e di tentata importazione dal Brasile in Italia di un quantitativo non inferiore ai 50 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina veniva basato sulle plurime conversazioni 12 intercettate (specificamente analizzate alle pagine 12,13,14,15, 16, 17, 18 e 19 dell'ordinanza impugnata); con riferimento al primo reato, emergeva che il predetto aveva svolto il ruolo essenziale di intermediario nelle trattative - serie e concrete - relative alla vendita delle armi da guerra, mantenendo contatti diretti con gli acquirenti (guerriglieri brasiliani), sulla base delle indicazioni impartite dal coindagato MO CO, dando loro informazioni sulle tipologie di armi disponibili, sui prezzi e sulle modalità di spedizione delle armi dai venditori dal Pakistan al Brasile;
con riferimento al secondo reato emergeva che, nel corso delle trattative per l'acquisto delle armi, i brasiliani offrivano in vendita sostanza stupefacente del tipo cocaina, specificandone la quantità ed il prezzo, da importare in Italia con porto di destinazione indicato in quello di Gioia Tauro, non concludendosi l'accordo per la cessione anche a seguito della sopravvenuta chiusura del server Sky Ecc (pagina 22 dell'ordinanza impugnata). La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. Va ricordato che il delitto di cui all'art. 1 legge n. 895 del 1967 si perfeziona con la semplice offerta di una o più pistole da parte degli intermediari i quali rispondono di esso a titolo di concorso anche per la loro sola intromissione nelle trattative con il venditore di tali armi. Infatti, il legislatore con la espressione, di cui all'art. 1 legge n. 895 del 1967,- "porre in vendita"- ha inteso perseguire ogni e qualsiasi operazione o attività di carattere negoziale o prenegoziale, ivi comprese le trattative purchè serie, agli effetti reali o obbligatori, a titolo oneroso o gratuito, che sia diretta, comunque, alla circolazione di quei beni - armi o munizioni - che ha sottratto completamente alla disponibilità dei privati - pertanto, ai fini della ravvisabilità del suddetto reato, è irrilevante la mancata realizzazione in concreto della vendita (Sez.1, n. 5619 del 14/01/2008, Rv. 238861 - 01; Sez.2, n. 43054 del 23/10/2007, Rv. 238310 - 01; Sez.1, n. 3736 del 10/11/1997, dep.25/03/1998, Rv. 210117 - 01; Sez. 2, n. 291 del 05/06/1986, dep.16/01/1987,Rv.174819 - 01, nonchè) e che, i fini della consumazione del delitto di importazione di stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, potendo configurarsi il tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez.3, n. 1555 del 21/09/2021,dep.17/01/2022, Rv.282407 - 01). A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente, in sostanza, propone censure meramente contestative e in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 13 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale sussistenza di cui all'art. 275, comma 4, cod.proc.pen., essendo l'indagato soggetto ultrasettantenne, non si è limitato ad evidenziare la gravità dei reati contestati e le modalità dei fatti, ma anche l'elevatissima capacità criminale dello stesso, i contatti criminali nel settore del narcotraffico ed i gravi precedenti penali per violazione in materia di stupefacenti che ne hanno comportato la condanna a complessivi nove anni di reclusione (il GL risulta gravemente indiziato di aver concorso nel reato di porre in vendita una ingente quantità di armi da guerra -, provenienti dal Pakistan, pari a un intero container, da destinare a un gruppo di paramilitari operanti in Brasile, il tutto a fronte della cessione di un ingente quantitativo di stupefacente del tipo cocaina, non inferiore a 50 Kg-trattando personalmente l'affare illecito e recandosi anche in Brasile e incontrando più volte i rappresentanti del gruppo paramilitare;
inoltre, emergeva che egli godeva di ulteriori connessioni in Olanda, in particolare nel porto di Rotterdamm, ove vi erano amici capaci di esfiltrare la cocaina;
egli si mostrava particolarmente informato sulle attuali modalità di trasporto dello stupefacente sulle navi), circostanze che, complessivamente valutate, sono state ritenute dimostrative dell'elevato pericolo di recidiva, oltre che di fuga;
il Collegio cautelare ha anche valutato l'inidoneità di misure coercitive meno afflittive perché non sufficienti a recidere gli stretti legami tra l'indagato e l'ambiente criminale investigato, in considerazione del suo attivo inserimento nel settore del narcotraffico e dei legami con i soggetti ivi inseriti. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche ed in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cauteiari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez.1, n. 20045 del 21/03/2024, dep.21/05/2024, Rv.286535 - 01). 4. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna dei ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
14 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 26/09/2024