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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 51254/24 pendente
TRA
(c.f. , quale mandataria della Parte_1 P.IVA_1
società (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Parte_2 P.IVA_2
Giacomo Caturano per delega in atti reclamante
E
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Duranti per delega in atti C.F._2
resistenti
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
contumaci Controparte_11
Oggetto: reclamo avverso decreto di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La società nella sua qualità di mandataria della società Parte_1 Parte_2
ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 26 aprile 2024, con
[...]
la quale era stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ccii proposto dai signori e nonché il successivo provvedimento Controparte_1 Controparte_2
emesso dallo stesso Tribunale in data 14 giugno 2024.
Con il primo motivo la reclamante, dando preliminarmente atto dell'esistenza di un credito vantato da nei confronti del pari ad euro 19.430,00, ha eccepito Parte_2 CP_1
la radicale nullità della sentenza di omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come integrata con provvedimento del
Tribunale in data 14 giugno 2024, in quanto emessa in violazione del disposto di cui all'art. 70 ccii e del principio del contraddittorio.
A tal fine ha reso noto:
-di aver avuto conoscenza della proposizione del ricorso ex art. 67 ccii e della successiva omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo a seguito della comunicazione in data 30.7.2024 da parte del datore di lavoro del , CP_1
con la quale si dava atto dell'interruzione della cessione del quinto dello stipendio;
- di avere successivamente appurato che il Tribunale di Viterbo aveva omologato tale proposta con sentenza in data 26.4.2024;
-di aver inoltre appreso che il gestore della crisi, dando atto di un “mero errore materiale”, aveva successivamente richiesto al Tribunale di inserire nel piano di ristrutturazione dei debiti già omologato anche il credito vantato da (peraltro indicato in misura Parte_1
inferiore a quella reale), come falcidiato secondo quanto previsto nell'accordo, previa integrazione dell'omologazione;
- che il Tribunale, in data 14.6.2024, si era limitato ad apporre un visto con il quale aveva autorizzato quanto richiesto.
Tanto premesso in fatto, la reclamante ha addotto di non avere ricevuto alcuna comunicazione né del decreto di apertura della procedura, né della sentenza di omologazione, né della successiva modifica/integrazione del piano di ristrutturazione del debito, con conseguente radicale nullità della sentenza che ne aveva disposto l'omologazione.
Con il secondo motivo di reclamo ha lamentato l'incompletezza formale del Parte_1
piano e della relazione dell'OCC, nei quali erano state omesse o non sufficientemente chiarite informazioni rilevanti per i creditori, il che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità della proposta, che invece il Tribunale aveva acriticamente recepito.
Con il terzo motivo la reclamante ha rilevato l'assenza di una causa concreta del piano, nel quale era prevista la falcidia del 90% del credito di nonostante le concrete Parte_2
prospettive di soddisfazione, ed il mancato svolgimento, da parte del Tribunale, del necessario giudizio di comparazione tra le esigenze di ristrutturazione dei debiti del consumatore e quelle di soddisfacimento dei creditori.
Con il quarto motivo la reclamante ha evidenziato come la sentenza di omologa, come da ultimo integrata a seguito della correzione dell'errore, recasse la menzione del proprio credito in euro 17.099,94, in luogo della corretta esposizione della somma di euro 19.430,00, talché era stato omologato un piano in cui l'esposizione debitoria era stata in parte
“dissimulata”, in violazione degli obblighi di completa e compiuta esposizione del passivo, di cui agli artt. 67 e 68 CCI. ha infine addotto come, contrariamente a quanto indicato dall'OCC, fosse stato Parte_1
correttamente valutato il “merito creditizio” del proprio debitore.
Alla luce delle considerazioni che precedono ha dunque concluso per la revoca dell'impugnato provvedimento.
I signori e si sono costituiti resistendo al reclamo. Controparte_1 Controparte_2
In relazione al primo motivo dell'avverso reclamo hanno addotto come, seppure per mero errore materiale, effettivamente non fosse stato inserito nella proposta di ristrutturazione del debito il credito chirografario della , alla quale non erano dunque stati Parte_1
notificati il decreto di apertura della procedura, né il provvedimento di omologazione della proposta;
cionondimeno, hanno addotto come non potesse ritenersi la prospettata nullità del provvedimento di omologa, considerato che a norma dell'art. 58 ccii, da ritenere analogicamente applicabile anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, doveva ritenersi possibile apportare modifiche alla proposta e al piano omologati ogni qualvolta fosse necessario provvedere ad aggiustamenti o correzioni.
Contestando sotto altro profilo il fondamento degli ulteriori motivi di reclamo, i signori e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione. CP_1 CP_2
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo relativamente al primo motivo di doglianza, hanno richiesto, in analogia con quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., la rimessione delle parti davanti al Tribunale di Viterbo per il prosieguo della procedura di cui all'art. 70 ccii.
Gli altri creditori, ai quali il reclamo è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti nella presente fase di giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Rilievo assorbente di ogni ulteriore considerazione riveste la palese violazione del principio del contraddittorio, come consacrato nella procedura in oggetto dalle disposizioni di cui all'art. 70 ccii, per effetto della quale la pronuncia di omologazione dell'accordo, come da ultimo emendata sempre in assenza di contraddittorio, deve ritenersi nulla.
Come riconosciuto dagli stessi resistenti, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dagli stessi formulata non comprendeva la posizione di di modo che, sempre Parte_1
per ammissione dei debitori, a tale soggetto non è stato comunicato il decreto di ammissibilità emesso dal Tribunale di Viterbo né la successiva sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, come invece previsto dall'art. 70, commi 1 e 7, del codice della crisi.
La pretermissione di uno dei creditori, in violazione del procedimento disciplinato dalla richiamata disposizione del codice della crisi, ha all'evidenza determinato la lesione del diritto di difesa della creditrice, alla quale è stata impedita la possibilità di interloquire sulla proposta ed eventualmente presentare osservazioni sulla sua convenienza, come previsto dal terzo comma dell'art. 70 ccii. La sentenza di omologazione, così come il provvedimento di integrazione con il quale,
Par sempre in assenza di contraddittorio, è stato a posteriori inserito il credito di nel piano dei pagamenti, così estendendosi ad un soggetto che non aveva partecipato al procedimento l'effetto di falcidia del credito conseguente all'omologazione della proposta, sono dunque radicalmente nulli e debbono dunque essere in questa sede revocati.
In contrario non soccorrono le difese svolte dai resistenti.
La disposizione di cui all'art. 58, secondo comma, ccii dagli stessi richiamata, infatti, disciplina una fattispecie del tutto eterogenea rispetto a quella di specie, ovvero il caso in cui, a seguito dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione concluso dall'imprenditore con i suoi creditori, si “rendano necessarie modifiche sostanziali del piano”, ipotesi in cui “l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione”; in tal caso, recita la norma, “il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48”.
La previsione in oggetto, che non è richiamata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 67 e ss. ccii, non è ad esso analogicamente applicabile, posto che per un verso lo strumento della modifica postuma dell'accordo omologato trova la sua ratio nella diversa natura del procedimento per omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 57 ccii, che come noto ha natura negoziale, e per altro la modifica del piano post omologa di cui al secondo comma dell'art. 58 del codice della crisi è comunque soggetta ad una forma di contraddittorio differito (nel cui ambito è data ai creditori la possibilità di opporsi alle modifiche) cui, volendo ipotizzare l'applicabilità analogica dello strumento in oggetto, non è stato affatto dato corso nel caso di specie.
A fronte della richiesta di integrazioni del piano e del provvedimento di omologa, infatti, il
Tribunale di Viterbo ha emesso, de plano, un mero provvedimento autorizzativo, senza in alcun modo dare corso alla riapertura del contraddittorio con la creditrice pretermessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di omologazione dell'accordo, come integrata dal Tribunale di Viterbo con provvedimento in data 14 giugno 2024, debbono essere revocate.
In analogia con quanto disposto dall'art. 354 c.p.c., le parti vanno rimesse dinanzi al
Tribunale di Viterbo per la rinnovazione della procedura.
La pronuncia sulle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
51254/24 V.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da e emessa dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Viterbo in data 26 aprile 2024, così come “integrata” con provvedimento in data 14 giugno 2024;
- rimette gli atti al Tribunale di Viterbo per la rinnovazione del procedimento ex art. 70
CCII;
- condanna i resistenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della reclamante, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 51254/24 pendente
TRA
(c.f. , quale mandataria della Parte_1 P.IVA_1
società (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Parte_2 P.IVA_2
Giacomo Caturano per delega in atti reclamante
E
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Duranti per delega in atti C.F._2
resistenti
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
contumaci Controparte_11
Oggetto: reclamo avverso decreto di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La società nella sua qualità di mandataria della società Parte_1 Parte_2
ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 26 aprile 2024, con
[...]
la quale era stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ccii proposto dai signori e nonché il successivo provvedimento Controparte_1 Controparte_2
emesso dallo stesso Tribunale in data 14 giugno 2024.
Con il primo motivo la reclamante, dando preliminarmente atto dell'esistenza di un credito vantato da nei confronti del pari ad euro 19.430,00, ha eccepito Parte_2 CP_1
la radicale nullità della sentenza di omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come integrata con provvedimento del
Tribunale in data 14 giugno 2024, in quanto emessa in violazione del disposto di cui all'art. 70 ccii e del principio del contraddittorio.
A tal fine ha reso noto:
-di aver avuto conoscenza della proposizione del ricorso ex art. 67 ccii e della successiva omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo a seguito della comunicazione in data 30.7.2024 da parte del datore di lavoro del , CP_1
con la quale si dava atto dell'interruzione della cessione del quinto dello stipendio;
- di avere successivamente appurato che il Tribunale di Viterbo aveva omologato tale proposta con sentenza in data 26.4.2024;
-di aver inoltre appreso che il gestore della crisi, dando atto di un “mero errore materiale”, aveva successivamente richiesto al Tribunale di inserire nel piano di ristrutturazione dei debiti già omologato anche il credito vantato da (peraltro indicato in misura Parte_1
inferiore a quella reale), come falcidiato secondo quanto previsto nell'accordo, previa integrazione dell'omologazione;
- che il Tribunale, in data 14.6.2024, si era limitato ad apporre un visto con il quale aveva autorizzato quanto richiesto.
Tanto premesso in fatto, la reclamante ha addotto di non avere ricevuto alcuna comunicazione né del decreto di apertura della procedura, né della sentenza di omologazione, né della successiva modifica/integrazione del piano di ristrutturazione del debito, con conseguente radicale nullità della sentenza che ne aveva disposto l'omologazione.
Con il secondo motivo di reclamo ha lamentato l'incompletezza formale del Parte_1
piano e della relazione dell'OCC, nei quali erano state omesse o non sufficientemente chiarite informazioni rilevanti per i creditori, il che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità della proposta, che invece il Tribunale aveva acriticamente recepito.
Con il terzo motivo la reclamante ha rilevato l'assenza di una causa concreta del piano, nel quale era prevista la falcidia del 90% del credito di nonostante le concrete Parte_2
prospettive di soddisfazione, ed il mancato svolgimento, da parte del Tribunale, del necessario giudizio di comparazione tra le esigenze di ristrutturazione dei debiti del consumatore e quelle di soddisfacimento dei creditori.
Con il quarto motivo la reclamante ha evidenziato come la sentenza di omologa, come da ultimo integrata a seguito della correzione dell'errore, recasse la menzione del proprio credito in euro 17.099,94, in luogo della corretta esposizione della somma di euro 19.430,00, talché era stato omologato un piano in cui l'esposizione debitoria era stata in parte
“dissimulata”, in violazione degli obblighi di completa e compiuta esposizione del passivo, di cui agli artt. 67 e 68 CCI. ha infine addotto come, contrariamente a quanto indicato dall'OCC, fosse stato Parte_1
correttamente valutato il “merito creditizio” del proprio debitore.
Alla luce delle considerazioni che precedono ha dunque concluso per la revoca dell'impugnato provvedimento.
I signori e si sono costituiti resistendo al reclamo. Controparte_1 Controparte_2
In relazione al primo motivo dell'avverso reclamo hanno addotto come, seppure per mero errore materiale, effettivamente non fosse stato inserito nella proposta di ristrutturazione del debito il credito chirografario della , alla quale non erano dunque stati Parte_1
notificati il decreto di apertura della procedura, né il provvedimento di omologazione della proposta;
cionondimeno, hanno addotto come non potesse ritenersi la prospettata nullità del provvedimento di omologa, considerato che a norma dell'art. 58 ccii, da ritenere analogicamente applicabile anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, doveva ritenersi possibile apportare modifiche alla proposta e al piano omologati ogni qualvolta fosse necessario provvedere ad aggiustamenti o correzioni.
Contestando sotto altro profilo il fondamento degli ulteriori motivi di reclamo, i signori e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione. CP_1 CP_2
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo relativamente al primo motivo di doglianza, hanno richiesto, in analogia con quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., la rimessione delle parti davanti al Tribunale di Viterbo per il prosieguo della procedura di cui all'art. 70 ccii.
Gli altri creditori, ai quali il reclamo è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti nella presente fase di giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Rilievo assorbente di ogni ulteriore considerazione riveste la palese violazione del principio del contraddittorio, come consacrato nella procedura in oggetto dalle disposizioni di cui all'art. 70 ccii, per effetto della quale la pronuncia di omologazione dell'accordo, come da ultimo emendata sempre in assenza di contraddittorio, deve ritenersi nulla.
Come riconosciuto dagli stessi resistenti, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dagli stessi formulata non comprendeva la posizione di di modo che, sempre Parte_1
per ammissione dei debitori, a tale soggetto non è stato comunicato il decreto di ammissibilità emesso dal Tribunale di Viterbo né la successiva sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, come invece previsto dall'art. 70, commi 1 e 7, del codice della crisi.
La pretermissione di uno dei creditori, in violazione del procedimento disciplinato dalla richiamata disposizione del codice della crisi, ha all'evidenza determinato la lesione del diritto di difesa della creditrice, alla quale è stata impedita la possibilità di interloquire sulla proposta ed eventualmente presentare osservazioni sulla sua convenienza, come previsto dal terzo comma dell'art. 70 ccii. La sentenza di omologazione, così come il provvedimento di integrazione con il quale,
Par sempre in assenza di contraddittorio, è stato a posteriori inserito il credito di nel piano dei pagamenti, così estendendosi ad un soggetto che non aveva partecipato al procedimento l'effetto di falcidia del credito conseguente all'omologazione della proposta, sono dunque radicalmente nulli e debbono dunque essere in questa sede revocati.
In contrario non soccorrono le difese svolte dai resistenti.
La disposizione di cui all'art. 58, secondo comma, ccii dagli stessi richiamata, infatti, disciplina una fattispecie del tutto eterogenea rispetto a quella di specie, ovvero il caso in cui, a seguito dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione concluso dall'imprenditore con i suoi creditori, si “rendano necessarie modifiche sostanziali del piano”, ipotesi in cui “l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione”; in tal caso, recita la norma, “il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48”.
La previsione in oggetto, che non è richiamata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 67 e ss. ccii, non è ad esso analogicamente applicabile, posto che per un verso lo strumento della modifica postuma dell'accordo omologato trova la sua ratio nella diversa natura del procedimento per omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 57 ccii, che come noto ha natura negoziale, e per altro la modifica del piano post omologa di cui al secondo comma dell'art. 58 del codice della crisi è comunque soggetta ad una forma di contraddittorio differito (nel cui ambito è data ai creditori la possibilità di opporsi alle modifiche) cui, volendo ipotizzare l'applicabilità analogica dello strumento in oggetto, non è stato affatto dato corso nel caso di specie.
A fronte della richiesta di integrazioni del piano e del provvedimento di omologa, infatti, il
Tribunale di Viterbo ha emesso, de plano, un mero provvedimento autorizzativo, senza in alcun modo dare corso alla riapertura del contraddittorio con la creditrice pretermessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di omologazione dell'accordo, come integrata dal Tribunale di Viterbo con provvedimento in data 14 giugno 2024, debbono essere revocate.
In analogia con quanto disposto dall'art. 354 c.p.c., le parti vanno rimesse dinanzi al
Tribunale di Viterbo per la rinnovazione della procedura.
La pronuncia sulle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
51254/24 V.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da e emessa dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Viterbo in data 26 aprile 2024, così come “integrata” con provvedimento in data 14 giugno 2024;
- rimette gli atti al Tribunale di Viterbo per la rinnovazione del procedimento ex art. 70
CCII;
- condanna i resistenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della reclamante, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Nicola Saracino