TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha anzianità di pronunciato la seguente servizio Anno 2013
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6437/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex N. 6437/24
art. 127 ter cpc nel termine del giorno 03.10.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno N. ______________ 2013”; e vertente
tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Marone N. ______________ Parte_1 n. 109/2025 R.B.Lav. del Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Discussa nel termine
Via L. giordano, n. 15; del 03.10.2025 con deposito di note scritte
Ricorrente ex art. 127 ter cpc
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
rappresentato e difeso dal Dirigente p.t., dott. e dai
[...]
[...] Per_1
dott.ri A. Saporito e C.S. Alfano, elettivamente domiciliato presso l' in Salerno, Via Monticelli, Località Fuorni;
CP_3 Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 6437/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 03.10.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 09.12.2024 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di essa ricorrente, docente di ruolo dall'anno 1998, al riconoscimento dell'intero servizio prestato nell'anno 2013 ai fini dell'anzianità di servizio e, quindi, ai fini dell'accesso ai gradoni stipendiali, nonché di condannare il resistente a corrispondere CP_1
ad esso ricorrente tutte le differenze retributive maturate per effetto del nuovo inquadramento economico e di provvedere alla ricostruzione della carriera comprensiva del servizio prestato per l'anno 2013, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), il
[...]
si costituiva in giudizio in data 23.09.2025 e impugnava Controparte_1
l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 03.10.2025 le parti hanno discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 6437/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 I. La domanda proposta da è parzialmente Parte_2
fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, con le recentissime sentenze n. 13618/25 e n. 13619/25 in data
21.05.2025, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23, del D.L. n. 78/2010 convertito con la legge n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del
Dpr. n. 122/2013) va interpretato nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere disattesa la domanda dei docenti di condanna al pagamento delle differenze retributive.
In particolare, secondo la Corte, “In materia di personale docente e ATA della scuola statale, l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, stabilisce che gli anni compresi nel periodo 2010-2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determinando una sterilizzazione delle annualità che si proietta nel tempo anche successivo al periodo di blocco, senza alcun limite temporale, fino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse finanziarie. La disciplina differenziata prevista dal legislatore tra le progressioni di carriera in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali automatici conseguenti all'anzianità di servizio trova giustificazione nella diversità strutturale dei due meccanismi: mentre le progressioni orizzontali e verticali presuppongono procedure selettive o concorsuali che non conseguono alla sola maturazione dell'anzianità ma richiedono il concorso del merito, gli avanzamenti automatici nelle fasce stipendiali del personale scolastico derivano esclusivamente dall'anzianità di servizio e producono effetti meramente economici. La sterilizzazione delle annualità non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a
Giudizio n. 6437/24 R.G. Girardi c/o pag. 3 Controparte_1
quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilità degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti quali la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione ai concorsi per dirigente scolastico.
Conseguentemente, in sede di ricostruzione della carriera,
l'amministrazione deve mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica.
L'annualità oggetto di blocco concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, come già avvenuto per le annualità 2011 e 2012”.
Orbene, il Tribunale adito, esaminate le argomentazioni svolte dalla
Suprema Corte, ritiene di porle a base della presente decisione, in quanto esaurienti e condivisibili.
Pertanto, per i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta parzialmente fondata e, quindi, va accolta nei limiti sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della novità della questione trattata e del recente intervento della Suprema Corte.
Giudizio n. 6437/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 09.12.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
2) Accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e, quindi, condanna il resistente a provvedere alla ricostruzione della carriera CP_1
comprensiva del servizio prestato nell'anno 20213;
3) Rigetta la domanda di condanna del resistente al pagamento CP_1
delle differenze retributive maturate;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 03.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6437/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1