Articolo 23 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 26Articolo 23 ter
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3 agosto 2010
Art. 23-bis. (( 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all' articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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