Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2025, proposto da
Ica Ren Dos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza, trasmessa dalla Società in data 15.9.2023, per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Grotte di Castro”, di potenza di picco pari a 20,92 MWp e potenza nominale pari a 19,89 MWac, da realizzarsi nel comune di Grotte di Castro (VT);
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato nei termini, la società ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in ordine all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata in data 15 settembre 2023, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Grotte di Castro”, di potenza pari a 20,9 MWp, localizzato nel Comune omonimo in provincia di Viterbo.
2. In data 2 ottobre 2023, verificata la completezza della documentazione, l’Amministrazione ha dato pubblicità all’istanza e agli elaborati progettuali, avviando ufficialmente la procedura con il codice ID_VIP 10370. La prima fase di consultazione pubblica si è svolta regolarmente ed è terminata il 1° novembre 2023. Successivamente, su base volontaria, la società ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali, pubblicate il 27 febbraio 2024, con seconda fase consultiva conclusasi il 13 marzo 2024.
3. Tuttavia, alla data di proposizione del ricorso, non risultava ancora acquisito il parere tecnico della Commissione PNRR-PNIEC, né era stato adottato alcun provvedimento espresso conclusivo, configurandosi, pertanto, una palese situazione di silenzio-inadempimento da parte dell’Amministrazione, in violazione dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis e comma 7, TUA.
4. La società ricorrente ha, quindi, agito in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti l’illegittimità dell’inerzia amministrativa e imponga all’Amministrazione di concludere il procedimento, deducendo plurimi vizi: violazione della normativa ambientale nazionale ed europea, lesione del principio di certezza dei tempi procedimentali, elusione della finalità strategica assegnata agli impianti FER dal legislatore nazionale e dalla disciplina UE.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso in ragione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2024, che avrebbero ridefinito il regime dei termini perentori, limitandone l’applicazione ai soli progetti finanziati con fondi PNRR e a valere sul fondo complementare. In particolare, l’Amministrazione ha richiamato l’art. 8, commi 1, 1-bis e 1-ter del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 (convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191), sostenendo che i progetti come quello oggetto del presente ricorso – pur rientranti nel PNIEC – sarebbero oggi soggetti a criteri di priorità che giustificano un ordinato scorrimento dei fascicoli e non impongono una tempistica rigida.
6. Secondo il Ministero, l’elevatissimo numero di istanze pendenti, la limitatezza del suolo nazionale disponibile per impianti FER, nonché la necessità di dare precedenza ai progetti più potenti e strategici, legittimerebbero il rinvio dell’istruttoria su impianti di potenza intermedia, come quello oggetto di causa, la cui VIA potrebbe risultare recessiva rispetto ad altri progetti di maggiore impatto ambientale ed energetico.
7. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. L’articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – “TUA”) disciplina i termini di conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), dettando specifiche prescrizioni per i progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e nel fondo complementare, identificati all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto stesso. Il progetto oggetto del presente giudizio rientra tra quelli attuativi del PNIEC e risulta pertanto incluso in tale categoria.
10. In particolare, ai fini della presente controversia assumono rilievo le seguenti disposizioni dell’articolo 25 TUA:
- il comma 1, che prevede che l’Autorità competente valuti la documentazione acquisita, tenendo conto dello studio di impatto ambientale e dei risultati delle consultazioni, e che, anche in caso di mancata espressione dei pareri nei termini ovvero di valutazioni negative, proceda comunque alla valutazione del progetto;
- il comma 2-bis, che stabilisce che la Commissione tecnica si esprima entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del direttore generale competente del Ministero della Cultura entro venti giorni;
- il comma 2-quater, che prevede l’esercizio del potere sostitutivo nei casi di inerzia da parte della Commissione tecnica o del Direttore generale;
- il comma 7, che qualifica tutti i termini del procedimento di VIA come perentori, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Alla luce di tale disciplina, nel caso di specie, risultando pacificamente conclusa la fase di consultazione pubblica in data 13 marzo 2024, e non essendo stato adottato alcun provvedimento conclusivo né espresso il parere della Commissione tecnica alla data di proposizione del ricorso, risulta ampiamente decorso il termine perentorio di cui all’articolo 25, comma 2-bis, TUA.
12. In coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che, ai sensi dell’articolo 25 TUA, la mancata espressione dei pareri nei termini previsti ovvero l’espressione di pareri negativi non esonerano comunque l’Amministrazione dall’adozione di un provvedimento espresso. In tal senso si richiamano, tra le altre, le sentenze del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 12670/2024, del T.A.R. Sicilia, Sez. V, n. 1728/2024, e del T.A.R. Puglia, Sez. II, nn. 588/2024, 500/2024 e 1429/2023.
13. La giustificazione fornita dal Ministero, secondo cui il carico di lavoro della Commissione e la necessità di dare priorità ai progetti di maggiore potenza giustificherebbero un differimento della trattazione, non può essere condivisa.
14. In particolare, la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, quinto periodo, del TUA, che introduce un ordine di priorità tra i progetti da trattare – dando precedenza a quelli con maggiore potenza installata o relativi all’idrogeno verde – non può ritenersi idonea a derogare ai termini perentori stabiliti dall’articolo 25, comma 7, del medesimo decreto.
15. Un’interpretazione diversa si tradurrebbe infatti in una illegittima interpretatio abrogans della previsione normativa sui termini procedimentali, che la legge ha espressamente qualificato come perentori, e che pertanto non possono essere elusi mediante criteri organizzativi interni o valutazioni discrezionali.
16. Né può assumere valore scriminante la circostanza, prospettata dall’Amministrazione, della pendenza di numerosi procedimenti analoghi. Si tratta di profili organizzativi interni che non possono in alcun modo ridondare a danno del privato istante, né giustificare l’inosservanza dei termini di legge.
17. Sulla base delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MASE sull’istanza di VIA presentata dalla società ricorrente e deve essere conseguentemente accertato l’obbligo in capo all’Amministrazione di concludere il relativo procedimento mediante l’adozione di un atto espresso e motivato, entro il termine che sarà fissato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE sull’istanza indicata in epigrafe, con obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il MASE al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO