TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8101/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AR (NA) il 07/10/1968 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'assegno di invalidità civile, sulla base del decreto di omologa CP_1 del 23 Novembre 2023, con cui l'intestato Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per ottenere la prestazione in esame. A tal fine, deduceva: che tale decreto era stato notificato all' ; che l aveva respinto la domanda per CP_1 CP_2
superamento dei limiti di reddito;
che la ragione della reiezione della domanda, se poteva essere valida per gli anni 2021, 2022, 2023, nei quali vi era stato effettivamente un superamento dei limiti reddituali per fruire della chiesta prestazione, non poteva valere per gli anni successivi, ovvero dall'anno 2024, per cui chiedeva all' la liquidazione della CP_2
CP_ prestazione a decorrere dal Gennaio 2024; che l , trascorsi oltre sei mesi, non aveva ancora provveduto al pagamento delle provvidenze economiche a titolo di arretrati, con la
1 predetta decorrenza, malgrado la domanda di liquidazione avanzata dall'istante in data
25.01.2024.
CP_ L' , pur essendo ritualmente citato, restava contumace.
Rinviata la causa per l'acquisizione della certificazione reddituale rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e disposta la sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 con la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sulle note di trattazione della parte ricorrente, con la presente sentenza, completa di motivazione. CP_ Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell che non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, sussiste il requisito sanitario accertato nel procedimento per ATP, conclusosi con il decreto di omologa nel giudizio recante N.R.G. 1739/2022 pubblicato il
23 Novembre 2023 dal Tribunale di Napoli Nord.
Quanto ai requisiti socio-economici, l'istante ha prodotto certificazione reddituale da cui risulta la sussistenza del requisito reddituale soltanto a decorrere dall'anno 2024 (v. certificazione reddituale e autocertificazione, in atti).
Il requisito socio-economico, la cui iniziale mancanza ha portato l'amministrazione resistente a non riconoscere il beneficio per gli anni dal 2021 al 2023, deve quindi ritenersi successivamente integrato a decorrere da Gennaio 2024, come formalmente comunicato
CP_ all' con istanza di liquidazione del 25.1.2024 (v. richiesta di liquidazione e Ap70, in atti).
I soggetti beneficiari di pensioni assistenziali hanno, invero, l'obbligo di comunicare all' la propria situazione reddituale ex. art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, CP_1
conv. in L. n. 14/2009 e, al momento del perfezionamento del diritto è sempre a carico dell'interessato presentare una nuova istanza, con decorrenza dal primo giorno successivo a tale operazione.
CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi. CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che il ricorrente ha documentato di aver inviato all' l'istanza di liquidazione e il modello CP_2
CP_ ap70 una volta acquisito anche il requisito reddituale, la domanda va accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile a decorrere dal 26.01.2024 (primo giorno successivo alla domanda di liquidazione del
25.1.2024)
2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile a far data dal
26.01.2024, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8101/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AR (NA) il 07/10/1968 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'assegno di invalidità civile, sulla base del decreto di omologa CP_1 del 23 Novembre 2023, con cui l'intestato Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per ottenere la prestazione in esame. A tal fine, deduceva: che tale decreto era stato notificato all' ; che l aveva respinto la domanda per CP_1 CP_2
superamento dei limiti di reddito;
che la ragione della reiezione della domanda, se poteva essere valida per gli anni 2021, 2022, 2023, nei quali vi era stato effettivamente un superamento dei limiti reddituali per fruire della chiesta prestazione, non poteva valere per gli anni successivi, ovvero dall'anno 2024, per cui chiedeva all' la liquidazione della CP_2
CP_ prestazione a decorrere dal Gennaio 2024; che l , trascorsi oltre sei mesi, non aveva ancora provveduto al pagamento delle provvidenze economiche a titolo di arretrati, con la
1 predetta decorrenza, malgrado la domanda di liquidazione avanzata dall'istante in data
25.01.2024.
CP_ L' , pur essendo ritualmente citato, restava contumace.
Rinviata la causa per l'acquisizione della certificazione reddituale rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e disposta la sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 con la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sulle note di trattazione della parte ricorrente, con la presente sentenza, completa di motivazione. CP_ Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell che non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, sussiste il requisito sanitario accertato nel procedimento per ATP, conclusosi con il decreto di omologa nel giudizio recante N.R.G. 1739/2022 pubblicato il
23 Novembre 2023 dal Tribunale di Napoli Nord.
Quanto ai requisiti socio-economici, l'istante ha prodotto certificazione reddituale da cui risulta la sussistenza del requisito reddituale soltanto a decorrere dall'anno 2024 (v. certificazione reddituale e autocertificazione, in atti).
Il requisito socio-economico, la cui iniziale mancanza ha portato l'amministrazione resistente a non riconoscere il beneficio per gli anni dal 2021 al 2023, deve quindi ritenersi successivamente integrato a decorrere da Gennaio 2024, come formalmente comunicato
CP_ all' con istanza di liquidazione del 25.1.2024 (v. richiesta di liquidazione e Ap70, in atti).
I soggetti beneficiari di pensioni assistenziali hanno, invero, l'obbligo di comunicare all' la propria situazione reddituale ex. art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, CP_1
conv. in L. n. 14/2009 e, al momento del perfezionamento del diritto è sempre a carico dell'interessato presentare una nuova istanza, con decorrenza dal primo giorno successivo a tale operazione.
CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi. CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che il ricorrente ha documentato di aver inviato all' l'istanza di liquidazione e il modello CP_2
CP_ ap70 una volta acquisito anche il requisito reddituale, la domanda va accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile a decorrere dal 26.01.2024 (primo giorno successivo alla domanda di liquidazione del
25.1.2024)
2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile a far data dal
26.01.2024, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
3