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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 757/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBROZ Parte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'Avv. IANNIELLO LUISA. APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CATAUDELLA ALCEO.
APPELLATA
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2842/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 05/11/2021.
CONCLUSIONI
In data 12 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente ap- pello riformare la sentenza impugnata n.2842/2021 emessa il 5.11.2021 dal Tribunale di Firenze, Giudice Dr.ssa Sabrina Luperini e non notificata e per l'effetto:
-Nel merito, revocarsi –perché inammissibile, improcedibile, infondato, ingiusto ed il- legittimo per i fatti esposti- il Decreto Ingiuntivo opposto n. D.I. n.2570/2019 del
3.06.2019 RG 6710/2019 notificato a in data 13.06.2019 e conseguente- Parte_1 mente condannare alla restituzione del maggiore importo percepito Controparte_1 in virtù della sentenza di primo grado oggi appellata pari ad € 3.405,80 con gli inte- ressi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo e condannare Controparte_1 alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese legali della fase monitoria e del giudizio di primo grado.
In ogni caso con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente il gravame ex adverso proposto, perché infondato in fatto e in diritto, e confermare pertanto la Sentenza n. 2842 emessa il 05/11/2021 dal
Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
2 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_1
2570/2019 del Tribunale di Firenze con il quale era ingiunto alla società attrice il paga- mento a di € 7.322,50, oltre interessi e spese quale maggior im- Controparte_1 porto dovuto rispetto a quanto liquidato per due Buoni (BPF) trenten- Parte_2 nali (n°001044 serie P/O e n°001045 serie P/O emessi in data 23/6/1986, entrambi di
Lire 250.000), in relazione al rendimento stampato sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la do- Controparte_1 manda e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza. n. 2842/2021, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 05/11/2021, così statuiva:
“-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il suddetto decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'opposta, nella misura di euro 3.500,00, per compensi, oltre 15% a titolo di rimbor- so forfettario spese, Iva e Cap, se ed in quanto dovuti per legge.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta.
Con unico e articolato motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella par- te in cui questa avrebbe erroneamente ritenuto “…che nessun modifica delle condizioni originariamente pattuite ai rendimenti per il periodo dal 21°anno al 30°successivo è dunque intervenuta, con ciò ritenendo fondata la pretesa monitoria della di CP_1 vedersi riconoscere il diritto alla liquidazione per il periodo dal 21° al 30° anno”, soste- nendo: “nel caso in esame, pertanto, non si può che confermare che ha Parte_1 operato in modo corretto applicando, su un prodotto per il quale questa Società opera come Ente collocatore, il DM Tesoro che ha disposto la variazione del rendimento pe-
3 raltro, confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle sezioni Unite della Corte di Cas- sazione Favorevole a per la fattispecie in esame”. Pt_1
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 dicembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
3. Con l'unico motivo di gravame parte appellante lamenta in sintesi che il Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento e sbagliato nel ritenere fondata la pretesa di di vedersi riconoscere il maggior Controparte_1 rendimento per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno risultante da quanto stampato sul retro dei buoni, anziché i minori importi quali determinati dal Decreto Mi- nisteriale di riferimento istitutivo della serie.
Il motivo è fondato.
I buoni fruttiferi per cui è causa appartengono alla serie P istituita con D.M.
16/06/1984; secondo quanto previsto dall'art. 5 di tale D.M. i buoni potevano essere formati utilizzando anche la precedente serie cartacea O, con apposizione di un timbro
PO sulla parte anteriore ed un ulteriore timbro sul retro, “con la misura dei nuovi tassi”.
(vedi art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buo- ni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafi- co dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio
1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno
4 sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”).
I buoni n°001044 e n°001045 recano in effetti sulla parte anteriore il timbro P/O e sul retro il timbro con la misura dei tassi indicati dal D.M. di riferimento, per i primi venti anni.
Non risulta alcun “timbro” o diversa indicazione in ordine al rendimento per il pe- riodo dal ventunesimo al trentesimo anno, rispetto a quanto stampato e riferito all'originaria serie O (L. 88.870 per ogni bimestre, mentre il DM istitutivo della serie prevedeva, per i buoni da L. 250.000,00 il diverso e minore rendimento di L. 64.537 ogni bimestre).
Premesse tali circostanze di fatto, in diritto l'appello è fondato.
Le sentenze delle Sezioni Unite 13979/2007 e 3963/19 hanno chiarito che ai buoni postali fruttiferi “non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione
e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito” , anche se ciò “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi”, potendo attribuirsi rilievo al “vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli … sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”
(vedi, in motivazione, Cass. S.U. 13979/2007).
5 Con un recente ma ormai consolidato orientamento i giudici di legittimità, con rife- rimento ai rendimenti da riconoscersi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno per i buoni della serie Q emessi utilizzando i moduli della serie P, hanno specificato che in caso di indicazioni contrastanti ed obbiettiva incertezza debba darsi comunque preva- lenza alle previsioni dei decreti ministeriali rispetto alla dicitura eventualmente presente sul retro dei buoni, escludendo che il possessore possa “pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'ope- razione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chia- ro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, te- nere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiun- te prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”
(vedi tra le più recenti Cass. 23/09/2024, n.25391, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384,
Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 18/09/2023,
n.26718; Cass 19 novembre 2024, n.29663).
Il suddetto principio, ancorché elaborato con riferimento ai buoni della serie “Q/P”, non può che estendersi anche al caso del tutto analogo e sovrapponibile della serie
“P/O”.
4. Conclusivamente in accoglimento dell'appello deve revocarsi il decreto ingiunti- vo opposto.
In ordine alle spese, attesa la particolarità della vicenda esposta, la sopravvenienza rispetto alla proposizione dell'appello delle pronunzie di legittimità in precedenza ri- chiamate, la qualità delle parti, sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la compensazione integrale delle spese con esclusione degli esborsi (contributo unificato per € 147,00) e dei compensi per la fase decisoria in appello, che si liquidano in € 1.900,00.
La mancata compensazione delle spese per la fase decisoria in appello è giustifica- ta, anche ex art. 91 comma primo secondo periodo c.p.c., dal fatto che la Corte con ordi-
6 nanza dell'11 aprile 2024 aveva fatto presente l'orientamento ormai consolidato della
Cassazione invitando le parti a valutare ipotesi conciliative e parte appellata ha dichiara- to di essere disponibile ad abbandonare il presente giudizio con compensazione delle so- le spese di appello.
Parte appellata deve poi essere condannata, come richiesto, alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripe- tizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassa- ta, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in ap- pello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne conse- gue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass 23/03/2010, n.6942; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2842/2021 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Firenze pubblicata il 05/11/2021, così provvede:
- in accoglimento dell'appello di ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2570/2019 del Tribunale di Firenze;
- condanna a restituire a gli importi ver- Controparte_1 Parte_1 sati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pa- gamento al saldo;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, esclusi gli esborsi e la fase decisoria del giudizio di appello;
condanna DA-
a rimborsare a parte appellata gli esborsi e la fase decisoria del giudi- Parte_3 zio di appello del presente giudizio di appello che liquida in € 1.900,00 per compensi, ol- tre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi per € 174,00, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 757/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBROZ Parte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'Avv. IANNIELLO LUISA. APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CATAUDELLA ALCEO.
APPELLATA
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2842/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 05/11/2021.
CONCLUSIONI
In data 12 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente ap- pello riformare la sentenza impugnata n.2842/2021 emessa il 5.11.2021 dal Tribunale di Firenze, Giudice Dr.ssa Sabrina Luperini e non notificata e per l'effetto:
-Nel merito, revocarsi –perché inammissibile, improcedibile, infondato, ingiusto ed il- legittimo per i fatti esposti- il Decreto Ingiuntivo opposto n. D.I. n.2570/2019 del
3.06.2019 RG 6710/2019 notificato a in data 13.06.2019 e conseguente- Parte_1 mente condannare alla restituzione del maggiore importo percepito Controparte_1 in virtù della sentenza di primo grado oggi appellata pari ad € 3.405,80 con gli inte- ressi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo e condannare Controparte_1 alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese legali della fase monitoria e del giudizio di primo grado.
In ogni caso con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente il gravame ex adverso proposto, perché infondato in fatto e in diritto, e confermare pertanto la Sentenza n. 2842 emessa il 05/11/2021 dal
Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
2 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_1
2570/2019 del Tribunale di Firenze con il quale era ingiunto alla società attrice il paga- mento a di € 7.322,50, oltre interessi e spese quale maggior im- Controparte_1 porto dovuto rispetto a quanto liquidato per due Buoni (BPF) trenten- Parte_2 nali (n°001044 serie P/O e n°001045 serie P/O emessi in data 23/6/1986, entrambi di
Lire 250.000), in relazione al rendimento stampato sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la do- Controparte_1 manda e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza. n. 2842/2021, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 05/11/2021, così statuiva:
“-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il suddetto decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'opposta, nella misura di euro 3.500,00, per compensi, oltre 15% a titolo di rimbor- so forfettario spese, Iva e Cap, se ed in quanto dovuti per legge.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta.
Con unico e articolato motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella par- te in cui questa avrebbe erroneamente ritenuto “…che nessun modifica delle condizioni originariamente pattuite ai rendimenti per il periodo dal 21°anno al 30°successivo è dunque intervenuta, con ciò ritenendo fondata la pretesa monitoria della di CP_1 vedersi riconoscere il diritto alla liquidazione per il periodo dal 21° al 30° anno”, soste- nendo: “nel caso in esame, pertanto, non si può che confermare che ha Parte_1 operato in modo corretto applicando, su un prodotto per il quale questa Società opera come Ente collocatore, il DM Tesoro che ha disposto la variazione del rendimento pe-
3 raltro, confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle sezioni Unite della Corte di Cas- sazione Favorevole a per la fattispecie in esame”. Pt_1
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 dicembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
3. Con l'unico motivo di gravame parte appellante lamenta in sintesi che il Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento e sbagliato nel ritenere fondata la pretesa di di vedersi riconoscere il maggior Controparte_1 rendimento per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno risultante da quanto stampato sul retro dei buoni, anziché i minori importi quali determinati dal Decreto Mi- nisteriale di riferimento istitutivo della serie.
Il motivo è fondato.
I buoni fruttiferi per cui è causa appartengono alla serie P istituita con D.M.
16/06/1984; secondo quanto previsto dall'art. 5 di tale D.M. i buoni potevano essere formati utilizzando anche la precedente serie cartacea O, con apposizione di un timbro
PO sulla parte anteriore ed un ulteriore timbro sul retro, “con la misura dei nuovi tassi”.
(vedi art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buo- ni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafi- co dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio
1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno
4 sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”).
I buoni n°001044 e n°001045 recano in effetti sulla parte anteriore il timbro P/O e sul retro il timbro con la misura dei tassi indicati dal D.M. di riferimento, per i primi venti anni.
Non risulta alcun “timbro” o diversa indicazione in ordine al rendimento per il pe- riodo dal ventunesimo al trentesimo anno, rispetto a quanto stampato e riferito all'originaria serie O (L. 88.870 per ogni bimestre, mentre il DM istitutivo della serie prevedeva, per i buoni da L. 250.000,00 il diverso e minore rendimento di L. 64.537 ogni bimestre).
Premesse tali circostanze di fatto, in diritto l'appello è fondato.
Le sentenze delle Sezioni Unite 13979/2007 e 3963/19 hanno chiarito che ai buoni postali fruttiferi “non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione
e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito” , anche se ciò “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi”, potendo attribuirsi rilievo al “vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli … sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”
(vedi, in motivazione, Cass. S.U. 13979/2007).
5 Con un recente ma ormai consolidato orientamento i giudici di legittimità, con rife- rimento ai rendimenti da riconoscersi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno per i buoni della serie Q emessi utilizzando i moduli della serie P, hanno specificato che in caso di indicazioni contrastanti ed obbiettiva incertezza debba darsi comunque preva- lenza alle previsioni dei decreti ministeriali rispetto alla dicitura eventualmente presente sul retro dei buoni, escludendo che il possessore possa “pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'ope- razione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chia- ro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, te- nere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiun- te prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”
(vedi tra le più recenti Cass. 23/09/2024, n.25391, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384,
Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 18/09/2023,
n.26718; Cass 19 novembre 2024, n.29663).
Il suddetto principio, ancorché elaborato con riferimento ai buoni della serie “Q/P”, non può che estendersi anche al caso del tutto analogo e sovrapponibile della serie
“P/O”.
4. Conclusivamente in accoglimento dell'appello deve revocarsi il decreto ingiunti- vo opposto.
In ordine alle spese, attesa la particolarità della vicenda esposta, la sopravvenienza rispetto alla proposizione dell'appello delle pronunzie di legittimità in precedenza ri- chiamate, la qualità delle parti, sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la compensazione integrale delle spese con esclusione degli esborsi (contributo unificato per € 147,00) e dei compensi per la fase decisoria in appello, che si liquidano in € 1.900,00.
La mancata compensazione delle spese per la fase decisoria in appello è giustifica- ta, anche ex art. 91 comma primo secondo periodo c.p.c., dal fatto che la Corte con ordi-
6 nanza dell'11 aprile 2024 aveva fatto presente l'orientamento ormai consolidato della
Cassazione invitando le parti a valutare ipotesi conciliative e parte appellata ha dichiara- to di essere disponibile ad abbandonare il presente giudizio con compensazione delle so- le spese di appello.
Parte appellata deve poi essere condannata, come richiesto, alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripe- tizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassa- ta, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in ap- pello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne conse- gue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass 23/03/2010, n.6942; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2842/2021 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Firenze pubblicata il 05/11/2021, così provvede:
- in accoglimento dell'appello di ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2570/2019 del Tribunale di Firenze;
- condanna a restituire a gli importi ver- Controparte_1 Parte_1 sati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pa- gamento al saldo;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, esclusi gli esborsi e la fase decisoria del giudizio di appello;
condanna DA-
a rimborsare a parte appellata gli esborsi e la fase decisoria del giudi- Parte_3 zio di appello del presente giudizio di appello che liquida in € 1.900,00 per compensi, ol- tre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi per € 174,00, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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