Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BECKMAN COULTER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B12EA021F8, rappresentata e difesa dagli avvocati Helga Garuzzo e Umberto Michielin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE ASST DELLA VALLE OLONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Luciano e Annalisa Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
ROCHE DIAGNOSTICS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, n. 23;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti
della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona n. 453 del 23 aprile 2024 avente a oggetto “adesione successiva alla procedura aperta espletata, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’affidamento in full service di sistemi completi per l’esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica costituiti da strumenti, reagenti e materiale di consumo, fino al 31/12/2027”;
di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti, previa eventuale declaratoria di inefficacia
del contratto, qualora sia nel frattempo stipulato con Roche Diagnostics s.p.a., e per il subentro nel medesimo contratto, se già stipulato, o, in via subordinata, per l’applicazione delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.;
e comunque per il risarcimento del danno
nonché per l’accesso agli atti relativi alla documentazione indicata nell’istanza di accesso formulata da Beckman Coulter s.r.l. in data 17 maggio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST della Valle Olona e di Roche Diagnostics s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, viene principalmente impugnata la deliberazione n. 453 del 23 aprile 2024, con la quale l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona ha disposto di procedere alla “adesione successiva alla procedura aperta espletata, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’affidamento in full service di sistemi completi per l’esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica costituiti da strumenti, reagenti e materiale di consumo, fino al 31/12/2027”.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona e Roche Diagnostics s.p.a., azienda che, a seguito dell’adozione del suindicato provvedimento, avrebbe dovuto eseguire in favore dell’Amministrazione le prestazioni sopra menzionate.
Dopo aver ottenuto la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, proponendo nuove censure avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
La Sezione, con ordinanza n. 633 del 19 giugno 2024, ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 20 maggio 2025.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con quale comunica di non avere più interesse alla decisione.
Non resta quindi che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio, così come da richiesta di parte ricorrente non opposta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO