Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
Giuseppe Lupo Presidente rel.
Rossana Guzzo Consigliera
Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1639/2023 R.G., promossa ai sensi degli artt. 28 legge 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011 e 281-undecies ss. c.p.c.,
DA nato a [...] il giorno 05/03/1961, c.f.: Parte_1
; C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sangiorgi;
attore
CONTRO
nato a [...] il giorno 8/7/1984, c.f.: Controparte_1
, e per esso, nella qualità di rappresentanti, giusta procura C.F._2 generale del 3.12.2019 in Notar di Palermo, rep. n. 545, racc. n. 392, i Per_1 signori , nato a [...] il giorno 9/5/1953, c.f. CP_2
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 CP_3
; C.F._4 non costituiti in giudizio;
convenuti
In fatto e in diritto
1. L'Avv. ha evocato in giudizio, quali procuratori generali di Parte_1
, i signori e e ha chiesto la Controparte_1 CP_2 CP_3 condanna del soggetto da costoro rappresentato al pagamento della complessiva somma di euro 37.840,55 o di altra differente somma ritenuta congrua, oltre interessi, a titolo di compenso e rimborso spese per le prestazioni professionali rese in suo favore in alcuni procedimenti giudiziali.
I convenuti non si sono costituiti.
Il giorno 6.3.2025, all'esito della trattazione scritta del 31.1.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di e CP_2 [...]
, convenuti nel giudizio in rappresentanza del figlio CP_3 Controparte_1
, i quali, regolarmente evocati, non si sono costituiti.
[...]
In rito. Le plurime domande del ricorrente, cumulativamente proposte come consentito dall'art. 104 c.p.c., si iscrivono in via di principio nella previsione degli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, che regolano lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali rese dinanzi a un giudice civile. Il procedimento di istruzione preventiva n.
1662/2015 R.G. Trib. Palermo, i procedimenti di cognizione n. 16580/2015
R.G. Trib. Palermo, n. 49052/2021 R.G.Trib. Roma, n. 1770/2019 R.G. Corte app.
Palermo e la procedura di esecuzione presso terzi n. 321/2020 R.Es.Trib. Termini
Imerese rientrano, infatti, nella sfera di applicabilità dell'art. 28 cit., che include ogni attività difensiva svolta dall'avvocato in procedimenti di qualunque natura
(cautelare, di cognizione, di esecuzione, di volontaria giurisdizione) instaurati dinanzi a un giudice civile o a essi inscindibilmente connessa.
Il difetto di competenza di questa Corte che sussisterebbe con riguardo a due delle domande proposte – relative all'attività prestata dall'Avv. in sede esecutiva Pt_1 3
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese e nel giudizio di cognizione avanti al
Tribunale di Roma, per le quali, ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 150/2011 e, rispettivamente, dell'art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, la competenza per territorio inderogabile sarebbe del tribunale termitano – non è più rilevabile in questa fase, essendo superato il termine di cui al terzo comma dell'art. 38 c.p.c. (cfr.
Cass. S.U. 11866/2020).
3. Nel merito, le domande, puntualmente articolate e compiutamente suffragate per via documentale, sono da accogliere.
4. dev'essere, quindi, condannato a corrispondere all'Avv. Controparte_1 le seguenti somme, comprensive del rimborso forfettario di cui Parte_1 all'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014:
a) euro 11.405,75 per l'attività prestata nel procedimento di istruzione preventiva n. 1662/2015 R.G. Trib. Palermo e nel procedimento ordinario di cognizione n.
16580/2015 R.G. Trib. Palermo;
b) euro 3.386,75 per l'attività prestata nella procedura di espropriazione presso terzi n. 321/2020 R.Es. Trib. Termini Imerese;
c) euro 258,75 per l'intimazione del precetto ed euro 4.849,55 per la successiva attività nel procedimento di opposizione n. 49052/2021 R.G. Trib. Roma;
d) euro 16.464,55 per l'attività nel procedimento n. 1770/2019 R.G. Corte app.
Palermo; oltre a euro 21,20 per rimborso delle spese connesse all'intimazione di precetto di cui alla superiore lett. c), al c.p.a. e all'i.v.a. sui compensi, agli interessi di mora nella misura legale a far tempo dal 13.6.2023 e poi in quella prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 29.9.2023, fino al soddisfacimento del credito.
Segue per legge la condanna del soccombente alle spese di lite, che, tenuto conto della modesta complessità della causa e applicato l'aumento di cui all'art. 4, co.
1- bis, D.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 6.494,80, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a. 4
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, di CP_2
e , convenuti quali procuratori generali di
[...] CP_3 Controparte_1
;
[...] condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 36.386,55, oltre al c.p.a. e all'i.v.a. su quanto dovuto a titolo di compensi, e agli interessi nella misura legale a far tempo dal 13.6.2023 e in quella prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 29.9.2023, fino al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 6.494,80, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo