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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 506/2022
T R A
, nato ad [...] il [...], residente in [...] c.f. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo C.F._1
n. 156 presso lo studio degli avv.ti Nicola Noviello e Antonio Cavallo, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato al ricorso in appello;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi 55 presso gli avv.ti Floriana Collerone,
Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza, , premesso che in data 23.11.2014 aveva presentato domanda Parte_1
n.6037660900202 (2014/121619) per ottenere l'indennità di disoccupazione Mini-ASpI e che in data
25.02.2015 l' aveva accolto la sua domanda con decorrenza dal 24.11.2014, aveva esposto che, CP_2 nonostante l'esplicito riconoscimento effettuato dall'ente previdenziale, l' non aveva provveduto CP_2
a liquidare in suo favore la prestazione di disoccupazione. Aveva quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione Mini-ASpI a far data dalla presentazione della domanda (del 23.11.2014) nella misura di legge, con condanna dell' a CP_2 corrispondergli il relativo trattamento di disoccupazione nonché alla rifusione delle spese di lite, da attribuirsi ai difensori antistatari.
CP_ L' si era costituito in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione ex art. 47 del d.p.r. 639/1970 e nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Il giudice adito, con sentenza n. 4396/2021 depositata in data 22.10.2021, ha rigettato il ricorso poiché
“tra la domanda amministrativa del 23.11.2014 e il deposito del ricorso giudiziario del 12.3.2019 è decorso un termine superiore all'anno e 300 giorni” e quindi è maturata la decadenza ex art. 47 del d.p.r. 639/1970 cit., nulla disponendo sulle spese.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.3.2022 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso tale decisione e, richiamato l'art. 47 del d.p.r. 639/1970, ha osservato come detta norma disciplina unicamente la decadenza dall'azione giudiziaria nel caso in cui la prestazione non sia riconosciuta in sede amministrativa. Nel merito ha ribadito di essere in possesso CP_ dei requisiti per fruire del trattamento di disoccupazione, che l' peraltro non ha contestato avendo accolto la sua istanza proposta in via amministrativa. L'appellante ha dunque chiesto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accertare il suo diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione mini-Aspi a far data dalla presentazione della CP_ domanda amministrativa (23.11.2014) nella misura di legge, con condanna dell' a liquidare in suo favore il trattamento di disoccupazione;
vinte le spese del doppio grado con distrazione.
CP_ Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituito l' che, ribadita la decadenza dell'azione e l'infondatezza della pretesa del sig. , ha chiesto il rigetto dell'appello. Pt_1
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Il motivo di gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 47 comma 3 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art.4, comma 2, del D.L. n. 384 del 19.9.92, convertito nella L. n. 438 del 18.11.92, ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88\89, l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Questa norma disciplina la decadenza dall'azione giudiziaria in caso di mancato accoglimento, da CP_ parte dell' della domanda amministrativa.
Nella specie il sig. ha presentato domanda di Mini-Aspi in data 23.11.2014 e con Pt_1 CP_ provvedimento del 25.2.2015 (in atti) l' ha accolto la sua istanza. Nonostante l'accoglimento della domanda amministrativa, l' non ha poi liquidato la prestazione. Il ricorso Controparte_3 di primo grado è stato quindi proposto per ottenere il pagamento del trattamento di disoccupazione, riconosciuto dall'istituto previdenziale, con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art. 47 d.p.r. 639/1970.
CP_ Nel merito l' ha confermato che il sig. ha presentato in data 23.11.2014 domanda di Pt_1 prestazione (n° 6037660900202) e che la domanda è stata istruita ed accolta in quanto il Pt_2 ricorrente, odierno appellante, era stato licenziato dopo un periodo di lavoro dal 01.07.2014 al CP_ 30.09.2014 con la ditta L' ha poi evidenziato che la prestazione è Controparte_4 stata successivamente sospesa in quanto è stata oggetto di verifica contributiva/ispettiva con blocco del codice fiscale in merito al rapporto di lavoro: a) dal 20.06.2012 al 30.04.2013 con la ditta denominata AV DE - DOMIZIANA SERVIZI DITTA –MATRICOLA N°
2008187703; b) dal 24.04.2014 al 10.06.2014 con la ditta denominata M.G.F. COSTRUZIONI DI
ND IU & C. S.A.S–MATRICOLA N° 0503560054. A seguito della verifica contributiva, è stato disposto l'annullamento e conseguente disconoscimento dei suddetti rapporti di lavoro, instaurati tra il sig. e le ditte menzionate, mediante verbale unico di accertamento e Pt_1 notificazione n. 000453546/DDL del 10.2.2015 (riguardante la ditta VA Davide-Domiziana
Servizi) e verbale unico n. 2018011610/DDL del 28.11.2018 (riguardante la ditta M.G.F. Costruzioni CP_ s.a.s. di AN EP & Co., entrambi allegati alla memoria di costituzione del presente grado e del fascicolo di I grado).
CP_ L' ha precisato che il ricorrente, in virtù dei suddetti rapporti di lavoro, ha presentato domande di disoccupazione n° 6037639100876 del 17.06.2014, revocata con indebito di euro 3231,20, e n°
6037597200029 del 06.05.2013, revocata con indebito di euro 7135,80. Ha quindi concluso che il sig. non ha eccepito ad oggi alcun atto a dimostrare l'originario riconoscimento della Pt_1 prestazione e che la verifica contributiva per le ditte di cui sopra ha determinato il disconoscimento dei rapporti di lavoro.
CP_ Le allegazione dell' sono inconferenti ed inidonee a giustificare l'omesso pagamento della prestazione di disoccupazione oggetto della domanda amministrativa del 23.11.2014, accolta con il CP_ provvedimento del 25.2.2015, mai revocato né sospeso dalla Amministrazione.
In primo luogo, lo stesso resistente ha evidenziato come la domanda di disoccupazione in CP_3 esame (del 23.11.2014) trae origine dal rapporto di lavoro del sig. con Pt_1 Controparte_4 Con dal 01.07.2014 al 30.09.2014 (cfr. memoria di costituzione , pag. 2, e iscrizione al collocamento allegata al ricorso in appello), rapporto di lavoro a tempo determinato che non è stato mai CP_ disconosciuto dall' Oggetto di disconoscimento mediante i verbali di accertamento del CP_ 10.2.2015 e del 28.11.2018 (allegati alla memoria di costituzione sono due precedenti rapporti di lavoro del sig. , rispettivamente, con la ditta VA Davide-Domiziana Servizi e poi Pt_1 con la ditta M.G.F. Costruzioni s.a.s., alla base di distinte domande di disoccupazione presentate CP_ dall'appellante in data 17.6.2014 e 6.5.2013 (accolte dall' e poi revocate). I verbali di CP_ accertamento richiamati dall' riguardano rapporti di lavoro e periodi lavorativi diversi dal rapporto di lavoro (con ) alla base della domanda di disoccupazione in esame. CP_4
Come dedotto dalla stessa Amministrazione appellata, la domanda di mini-ASpI oggetto di causa (del 23.11.2014) trae origine dal rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e , Pt_1 CP_4 cessato per scadenza del termine il 30.9.2014 e mai disconosciuto dalla Amministrazione. E' quindi inconsistente la doglianza della parte appellata relativa alla mancata prova, il cui onere grava sul ricorrente, della esistenza del rapporto di lavoro subordinato presupposto dell'accredito contributivo. CP_ L' richiama gli accertamenti ispettivi e i verbali del 10.2.2015 e del 28.11.2018 che nulla dispongono in relazione al rapporto di lavoro subordinato pacificamente intercorso tra il ricorrente e dal 1.7.2014 al 30.9.2014, presupposto della domanda di mini-ASpI in esame. CP_4
Neanche rileva l'omessa impugnativa, da parte dell' , dei predetti accertamenti, che incidono Pt_1 su rapporti di lavoro e domande di disoccupazione estranee alla fattispecie oggetto di causa. Peraltro, CP_ l' non ha dimostrato di aver notificato anche all'appellante i verbali del 10.2.2015 e del 28.11.2018 citati, né i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro ivi richiamati con le ditte soggette agli accertamenti (VA Davide-Domiziana Servizi e M.G.F. Costruzioni s.a.s.) Per quanto riguarda l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, che non sarebbe stato assolto dal CP_ ricorrente, ribadito che l' non ha mai annullato né messo in dubbio la validità del rapporto di lavoro dell' con si osserva che l'appellante ha dedotto e prodotto Pt_1 Controparte_4 documentazione a riprova dei presupposti della domanda di del 23.11.2014 e che l' Parte_3 CP_2 non ha mai contestato la sussistenza dei predetti requisiti ed anzi ha accolto la sua istanza mediante CP_ il provvedimento del 25.2.2015. Né l' ha allegato o provato di aver revocato il suddetto provvedimento del 25.2.2015 di riconoscimento della Mini-ASpI.
Per i motivi descritti, in riforma della sentenza impugnata, va accertato il diritto del sig. Pt_1 alla corresponsione della prestazione Mini-ASpI a far data dalla domanda amministrativa del CP_ 23.11.2014 nella misura di legge, con condanna dell' a liquidargli la prestazione come da domanda del 23.11.2014.
CP_ L' va inoltre condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in forza del principio di soccombenza, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art. 92 c.p.c. nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto del sig. alla corresponsione della indennità di disoccupazione Mini-ASpI a far data Pt_1 CP_ dalla domanda amministrativa del 23.11.2014 nella misura di legge e per l'effetto condanna l' a corrispondere all'appellante il relativo trattamento di disoccupazione Mini-ASpI come da domanda del 23.11.2014; CP_
-condanna l' alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 1865,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1984,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Napoli, 10/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 506/2022
T R A
, nato ad [...] il [...], residente in [...] c.f. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo C.F._1
n. 156 presso lo studio degli avv.ti Nicola Noviello e Antonio Cavallo, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato al ricorso in appello;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi 55 presso gli avv.ti Floriana Collerone,
Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza, , premesso che in data 23.11.2014 aveva presentato domanda Parte_1
n.6037660900202 (2014/121619) per ottenere l'indennità di disoccupazione Mini-ASpI e che in data
25.02.2015 l' aveva accolto la sua domanda con decorrenza dal 24.11.2014, aveva esposto che, CP_2 nonostante l'esplicito riconoscimento effettuato dall'ente previdenziale, l' non aveva provveduto CP_2
a liquidare in suo favore la prestazione di disoccupazione. Aveva quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione Mini-ASpI a far data dalla presentazione della domanda (del 23.11.2014) nella misura di legge, con condanna dell' a CP_2 corrispondergli il relativo trattamento di disoccupazione nonché alla rifusione delle spese di lite, da attribuirsi ai difensori antistatari.
CP_ L' si era costituito in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione ex art. 47 del d.p.r. 639/1970 e nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Il giudice adito, con sentenza n. 4396/2021 depositata in data 22.10.2021, ha rigettato il ricorso poiché
“tra la domanda amministrativa del 23.11.2014 e il deposito del ricorso giudiziario del 12.3.2019 è decorso un termine superiore all'anno e 300 giorni” e quindi è maturata la decadenza ex art. 47 del d.p.r. 639/1970 cit., nulla disponendo sulle spese.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.3.2022 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso tale decisione e, richiamato l'art. 47 del d.p.r. 639/1970, ha osservato come detta norma disciplina unicamente la decadenza dall'azione giudiziaria nel caso in cui la prestazione non sia riconosciuta in sede amministrativa. Nel merito ha ribadito di essere in possesso CP_ dei requisiti per fruire del trattamento di disoccupazione, che l' peraltro non ha contestato avendo accolto la sua istanza proposta in via amministrativa. L'appellante ha dunque chiesto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accertare il suo diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione mini-Aspi a far data dalla presentazione della CP_ domanda amministrativa (23.11.2014) nella misura di legge, con condanna dell' a liquidare in suo favore il trattamento di disoccupazione;
vinte le spese del doppio grado con distrazione.
CP_ Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituito l' che, ribadita la decadenza dell'azione e l'infondatezza della pretesa del sig. , ha chiesto il rigetto dell'appello. Pt_1
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Il motivo di gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 47 comma 3 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art.4, comma 2, del D.L. n. 384 del 19.9.92, convertito nella L. n. 438 del 18.11.92, ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88\89, l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Questa norma disciplina la decadenza dall'azione giudiziaria in caso di mancato accoglimento, da CP_ parte dell' della domanda amministrativa.
Nella specie il sig. ha presentato domanda di Mini-Aspi in data 23.11.2014 e con Pt_1 CP_ provvedimento del 25.2.2015 (in atti) l' ha accolto la sua istanza. Nonostante l'accoglimento della domanda amministrativa, l' non ha poi liquidato la prestazione. Il ricorso Controparte_3 di primo grado è stato quindi proposto per ottenere il pagamento del trattamento di disoccupazione, riconosciuto dall'istituto previdenziale, con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art. 47 d.p.r. 639/1970.
CP_ Nel merito l' ha confermato che il sig. ha presentato in data 23.11.2014 domanda di Pt_1 prestazione (n° 6037660900202) e che la domanda è stata istruita ed accolta in quanto il Pt_2 ricorrente, odierno appellante, era stato licenziato dopo un periodo di lavoro dal 01.07.2014 al CP_ 30.09.2014 con la ditta L' ha poi evidenziato che la prestazione è Controparte_4 stata successivamente sospesa in quanto è stata oggetto di verifica contributiva/ispettiva con blocco del codice fiscale in merito al rapporto di lavoro: a) dal 20.06.2012 al 30.04.2013 con la ditta denominata AV DE - DOMIZIANA SERVIZI DITTA –MATRICOLA N°
2008187703; b) dal 24.04.2014 al 10.06.2014 con la ditta denominata M.G.F. COSTRUZIONI DI
ND IU & C. S.A.S–MATRICOLA N° 0503560054. A seguito della verifica contributiva, è stato disposto l'annullamento e conseguente disconoscimento dei suddetti rapporti di lavoro, instaurati tra il sig. e le ditte menzionate, mediante verbale unico di accertamento e Pt_1 notificazione n. 000453546/DDL del 10.2.2015 (riguardante la ditta VA Davide-Domiziana
Servizi) e verbale unico n. 2018011610/DDL del 28.11.2018 (riguardante la ditta M.G.F. Costruzioni CP_ s.a.s. di AN EP & Co., entrambi allegati alla memoria di costituzione del presente grado e del fascicolo di I grado).
CP_ L' ha precisato che il ricorrente, in virtù dei suddetti rapporti di lavoro, ha presentato domande di disoccupazione n° 6037639100876 del 17.06.2014, revocata con indebito di euro 3231,20, e n°
6037597200029 del 06.05.2013, revocata con indebito di euro 7135,80. Ha quindi concluso che il sig. non ha eccepito ad oggi alcun atto a dimostrare l'originario riconoscimento della Pt_1 prestazione e che la verifica contributiva per le ditte di cui sopra ha determinato il disconoscimento dei rapporti di lavoro.
CP_ Le allegazione dell' sono inconferenti ed inidonee a giustificare l'omesso pagamento della prestazione di disoccupazione oggetto della domanda amministrativa del 23.11.2014, accolta con il CP_ provvedimento del 25.2.2015, mai revocato né sospeso dalla Amministrazione.
In primo luogo, lo stesso resistente ha evidenziato come la domanda di disoccupazione in CP_3 esame (del 23.11.2014) trae origine dal rapporto di lavoro del sig. con Pt_1 Controparte_4 Con dal 01.07.2014 al 30.09.2014 (cfr. memoria di costituzione , pag. 2, e iscrizione al collocamento allegata al ricorso in appello), rapporto di lavoro a tempo determinato che non è stato mai CP_ disconosciuto dall' Oggetto di disconoscimento mediante i verbali di accertamento del CP_ 10.2.2015 e del 28.11.2018 (allegati alla memoria di costituzione sono due precedenti rapporti di lavoro del sig. , rispettivamente, con la ditta VA Davide-Domiziana Servizi e poi Pt_1 con la ditta M.G.F. Costruzioni s.a.s., alla base di distinte domande di disoccupazione presentate CP_ dall'appellante in data 17.6.2014 e 6.5.2013 (accolte dall' e poi revocate). I verbali di CP_ accertamento richiamati dall' riguardano rapporti di lavoro e periodi lavorativi diversi dal rapporto di lavoro (con ) alla base della domanda di disoccupazione in esame. CP_4
Come dedotto dalla stessa Amministrazione appellata, la domanda di mini-ASpI oggetto di causa (del 23.11.2014) trae origine dal rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e , Pt_1 CP_4 cessato per scadenza del termine il 30.9.2014 e mai disconosciuto dalla Amministrazione. E' quindi inconsistente la doglianza della parte appellata relativa alla mancata prova, il cui onere grava sul ricorrente, della esistenza del rapporto di lavoro subordinato presupposto dell'accredito contributivo. CP_ L' richiama gli accertamenti ispettivi e i verbali del 10.2.2015 e del 28.11.2018 che nulla dispongono in relazione al rapporto di lavoro subordinato pacificamente intercorso tra il ricorrente e dal 1.7.2014 al 30.9.2014, presupposto della domanda di mini-ASpI in esame. CP_4
Neanche rileva l'omessa impugnativa, da parte dell' , dei predetti accertamenti, che incidono Pt_1 su rapporti di lavoro e domande di disoccupazione estranee alla fattispecie oggetto di causa. Peraltro, CP_ l' non ha dimostrato di aver notificato anche all'appellante i verbali del 10.2.2015 e del 28.11.2018 citati, né i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro ivi richiamati con le ditte soggette agli accertamenti (VA Davide-Domiziana Servizi e M.G.F. Costruzioni s.a.s.) Per quanto riguarda l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, che non sarebbe stato assolto dal CP_ ricorrente, ribadito che l' non ha mai annullato né messo in dubbio la validità del rapporto di lavoro dell' con si osserva che l'appellante ha dedotto e prodotto Pt_1 Controparte_4 documentazione a riprova dei presupposti della domanda di del 23.11.2014 e che l' Parte_3 CP_2 non ha mai contestato la sussistenza dei predetti requisiti ed anzi ha accolto la sua istanza mediante CP_ il provvedimento del 25.2.2015. Né l' ha allegato o provato di aver revocato il suddetto provvedimento del 25.2.2015 di riconoscimento della Mini-ASpI.
Per i motivi descritti, in riforma della sentenza impugnata, va accertato il diritto del sig. Pt_1 alla corresponsione della prestazione Mini-ASpI a far data dalla domanda amministrativa del CP_ 23.11.2014 nella misura di legge, con condanna dell' a liquidargli la prestazione come da domanda del 23.11.2014.
CP_ L' va inoltre condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in forza del principio di soccombenza, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art. 92 c.p.c. nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto del sig. alla corresponsione della indennità di disoccupazione Mini-ASpI a far data Pt_1 CP_ dalla domanda amministrativa del 23.11.2014 nella misura di legge e per l'effetto condanna l' a corrispondere all'appellante il relativo trattamento di disoccupazione Mini-ASpI come da domanda del 23.11.2014; CP_
-condanna l' alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 1865,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1984,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Napoli, 10/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano