CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1559/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1559/2023 promossa da:
della società ”, nella persona del Parte_1 Parte_2 curatore (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Di Monda Parte_3 C.F._1
Giuseppe, appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Cresta Stefano, P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 26.11.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
21.11.2024)
OGGETTO: fideiussione, polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per il Fallimento:
pagina 1 di 17 (conclusioni rassegnate con l'atto di appello)
“Voglia Questa Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 926/23 resa nel giudizio civile R.G. N. 784/22, in ragione dei motivi svolti e reiectis contrariis, accogliere l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti provvedimenti, di rito e di merito:
1) merito:
A) in accoglimento del Motivi sub § 1 e 2, dichiarato l'appello ammissibile e manifestamente fondato, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c., con pronunzia
«nel merito», dichiarare sussistente il diritto dell'Appellante a ottenere il pagamento;
B) per l'effetto, riformare il Capo della sentenza che, nell'accogliere l'opposizione, invece da rigettarla integralmente, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 78/2022 e, così, confermarlo;
2) regolamento delle spese di lite: condannare l'Appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per CP_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello preliminarmente, in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per tutti i motivi rappresentati;
nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata;
in via subordinata: in accoglimento delle ulteriori questioni già rilevate da rimaste CP_1 assorbite e con il presente atto espressamente riproposte, rigettare l'appello e dichiarare che nulla deve all'appellante; CP_1
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, rideterminare la somma dovuta da per i motivi sopra rappresentati. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo il curatore del Fallimento n. 24/19 della '
[...]
esponeva che: Parte_2
- con contratto di transazione del 15/07/2020, la Società “D (allora in Controparte_2
pagina 2 di 17 bonis), si era riconosciuta debitrice verso il della somma di € 147.077,41 per Parte_1
l'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di affitto d'azienda stipulato in data
09/05/2019 e, subordinatamente all'adempimento nei termini convenuti, la Curatela aveva accettato la minore somma di € 50.000,00;
- con successivo contratto di transazione del 27/11/2020, la CP_1 Controparte_3
(allora in bonis), si era riconosciuta debitrice verso il dell'ulteriore somma Parte_4 di € 27.140,00 ed a tacitazione del debito, la Curatela aveva accettato un pagamento dilazionato in cinque soluzioni;
- la non aveva corrisposto alcunché di quanto dovuto in relazione Controparte_3
alle due transazioni prima del suo fallimento dichiarato con sentenza n. 36/2021;
- ad entrambe le transazioni erano state allegate le Polizze fideiussorie emesse da “IM
Soc. Coop.” a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore;
- in particolare, la polizza n. 020183 aveva garantito (sino alla concorrenza di € 50.000,00) il pagamento rateizzato dei canoni insoluti riconosciuti come dovuti con la prima transazione del
15/07/2020 e con la seconda polizza n. 020385 era stato garantito il pagamento dilazionato dei canoni insoluti di cui alla seconda transazione (sino alla concorrenza di € 25.000,00);
- da ultimo, il Fallimento del debitore ( aveva certificato l'incapienza Controparte_3 dell'attivo fallimentare.
Chiedeva pertanto che IM soc. coop. venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 75.000,00 dovuto in virtù delle due polizze.
Con decreto ingiuntivo n. 78/2022 il Tribunale di Alessandria ingiungeva ad IM soc. coop. il pagamento in favore del Parte_5 dell'importo di €75.000,00 oltre interessi ed accessori di legge.
IM soc. coop. proponeva opposizione instando per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande del Fallimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Quanto alla polizza n. 020183 (€ 50.000,00), deduceva che fosse stato garantito il pagamento di quanto concordato mediante il piano di rientro (già approvato dal nr. 24/2019), ragione Parte_6
per la quale avrebbe dovuto al massimo corrispondere l'importo di € 38.500,00, CP_1
pagina 3 di 17 poiché ' aveva pagato tutte le rate della transazione fino al novembre Controparte_4
2020 (per un totale di € 11.500,00) avendo omesso i pagamenti solo a partire dal mese di dicembre 2020.
Con riferimento ad entrambe le fideiussioni deduceva che il beneficiario-curatore fosse incorso in decadenza dalla garanzia essendo trascorso inutilmente il termine, previsto dall'art. 4 e richiamato dall'art. 12 delle condizioni contrattuali, di sette giorni dalla conoscenza dell'inadempimento del debitore principale per l'avviso da inviare al fideiussore.
Invero, per quanto riguardava la garanzia n. 020183, IM soc. coop. era venuta a conoscenza degli inadempimenti del debitore garantito ( solo in data Controparte_4
21.06.2021, cioè successivamente al fallimento della medesima dichiarato con sentenza il
16.06.2021, a fronte di un inadempimento iniziato a dicembre 2020.
Invece, quanto alla garanzia n. 020385, IM soc. coop. non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione sino alla notifica del ricorso e del D.I. a febbraio 2022.
In ogni caso, eccepiva la liberazione dalla fideiussione ex art. 1955 c.c. per CP_1
comportamento imputabile al creditore.
Osservava in particolare che il diritto di regresso di IM soc. coop. fosse stato vanificato dal comportamento del curatore fallimentare che non l'aveva tempestivamente avvisata del primo inadempimento di ' (dicembre 2020), impedendole di agire ai sensi di Controparte_4 cui all'art. 1953 c.c. nei confronti della stessa ' all'epoca ancora in Controparte_4
bonis.
Per gli stessi motivi l'opponente eccepiva la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. da parte del . Parte_1
Infine, IM soc. coop. eccepiva la mancanza delle condizioni legittimanti l'escussione della garanzia ex artt. 12 e 15 delle condizioni di polizza atteso che:
- difettava la prova che il curatore fallimentare avesse tentato di escutere quanto meno gli altri coobbligati ( e ); Persona_1 Persona_2
- difettava l'emissione del decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della '
[...]
necessario ai sensi dell'art. 15 delle condizioni contrattuali. Controparte_4
pagina 4 di 17 Quanto al primo profilo (mancata prova dell'escussione dei coobbligati), IM soc. coop. segnalava che non venivano in rilievo polizze cd. a prima richiesta e che l'obbligazione di garanzia sulla medesima gravante sorgeva solo dopo l'escussione del debitore principale (ex art. 12 polizza qualora in bonis) o dei coobbligati (ex art. 15 polizza in caso di fallimento del debitore principale), elementi che integravano un presupposto di efficacia della garanzia (o meglio stabilivano a partire da che momento il beneficiario potesse escutere la polizza) e non una questione attinente alla preventiva escussione anche dei coobbligati.
Quanto al secondo profilo, l'art. 15 della polizza prevedeva, nel caso di fallimento della contraente/garantita, che la società garante ( dovesse corrispondere le somme dovute CP_1
al beneficiario entro trenta giorni dalla data del decreto ex art. 119 R.D. n. 267 del 1942.
Il si costituiva nel giudizio Controparte_5 Parte_2 di merito e chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Quanto all'importo garantito con la polizza n. 020183, deduceva che la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni riconosciute dal contraente per un debito complessivo di € 147.077,41 e per un massimale di € 50.000,00 e con scadenza sino al 31.12.2021.
In ordine all'eccezione di decadenza, rappresentava di essersi prontamente attivato, avendo assolto all'obbligo di comunicazione non appena l'inadempimento della ' Controparte_4 era risultato grave e rilevante.
[...]
In particolare, quando erano rimaste insolute 6 rate della transazione (da dicembre 2020 a maggio
2021), il aveva prontamente notiziato IM soc. coop. mediante PEC in data Parte_1
11.06.2021, ragione per la quale non si era verificata alcuna decadenza.
Riteneva privo di pregio il motivo circa la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., tanto che la stessa IM soc. coop., con comunicazione del 25.10.2021, aveva ravvisato quale unica ragione ostativa al pagamento della polizza solamente la mancanza di condizioni legittimanti l'escussione.
Infine, deduceva l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
pagina 5 di 17 Quanto alla paventata necessità che l'escussione della garanzia fosse preceduta dal decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della ' rilevava che la mancata Controparte_4
emissione di tale decreto non fosse compatibile con la conservazione dei diritti del beneficiario, dal momento che la garanzia aveva validità sino al 31.12.2021.
Quanto alla mancata preventiva escussione del debitore principale e/o di altri coobbligati, rilevava che il patrimonio del fallimento della ' era incapiente e che Controparte_4
neanche aveva indicato su quali altri beni potesse rivalersi il creditore ex art. 1944, 2° CP_1
comma c.c..
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 926/23 del 28.10.2023, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo n. 78/2022, rigettava le domande del e Parte_5
condannava il medesimo al rimborso delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva infondata la tesi del secondo la quale Parte_5
la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia di tutto il debito derivante dal contratto di affitto di azienda anziché del solo piano di rientro oggetto di transazione.
Il quantum debeatur in relazione alla polizza n. 020183, come riconosciuto dal curatore, ammontava ad € 38.500,00 alla luce dei pagamenti dei ratei della transazione da parte di '
[...] sino a novembre 2020 per un totale di € 11.500,00. Controparte_4
La questione era peraltro priva di effettivo rilievo, essendo dirimente l'eccezione di decadenza dalla garanzia.
IM soc. coop. aveva infatti eccepito la decadenza della garanzia per violazione degli artt. 4 e 12 del contratto di fideiussione.
Dagli atti di causa risultava che il curatore del avesse comunicato ad IM soc. Parte_1 coop. l'inadempimento della ' in data Controparte_6
11.06.2021, informandola che la stessa era inadempiente sin dal mese di dicembre 2020.
Tenuto conto che l'art. 12 del contratto, in deroga alle condizioni generali, stabiliva che il beneficiario avrebbe potuto escutere la garanzia n. 020183 in caso di mancato pagamento di tre pagina 6 di 17 rate, il dies a quo per procedere ad avvisare era il termine di pagamento della terza CP_1
rata rimasta insoluta, ossia quella di febbraio 2021.
Quindi, il curatore aveva agito con ben quattro mesi di ritardo, a fronte di un termine (previsto dagli artt. 4 e 12 delle condizioni generali di fideiussione) di appena sette giorni dall'inadempimento del debitore principale.
Tanto bastava, secondo il Tribunale, a frustare tutte le facoltà che avrebbe potuto CP_1 esercitare nei confronti del contraente/debitore, a nulla rilevando che ' Controparte_4
già nel mese di febbraio 2021 (quando avrebbe dovuto essere notiziata), versasse in CP_1
stato di insolvenza, poiché il relativo fallimento era intervenuto solamente nel mese di giugno
2021 ed era lo stesso art. 1953 c.c. a prevedere che il fideiussore potesse agire nei confronti del debitore principale divenuto insolvente ai fini di una futura azione di regresso (senza dimenticare che la ' aveva anche due coobbligati solidali - e Controparte_4 Persona_1 Per_2
).
[...]
Il Tribunale estendeva le suesposte argomentazioni anche alla seconda polizza n. 020385, dal momento che il curatore non aveva azionato la garanzia se non con la notificazione del decreto ingiuntivo (depositato nel gennaio 2022 e notificato a febbraio 2022, a fronte di un inadempimento verificatosi a partire da giugno 2021).
I restanti motivi di opposizione dovevano infine stimarsi assorbiti.
Sul giudizio di appello.
Il Fallimento “ ” proponeva tempestivo gravame. Parte_2
Si costituiva IM soc. coop. eccependo la manifesta infondatezza del gravame anche ex art. 348 bis c.p.c..
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.,svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
26.11.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dal Parte_5
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il quantum dovuto in virtù della polizza n. 020183 ammonti ad € 38.500,00.
Ritiene che il Tribunale non abbia valorizzato che tale polizza fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni convenute dalla contraente e che tale società avesse Controparte_4 riconosciuto un debito di complessivi € 147.077,41.
Si duole che il Tribunale non si sia avveduto del fatto che il conteggio contenuto nella PEC (n.d.r. non meglio precisata) fosse soltanto parziale, non contenendo le rate a scadere, rimaste insolute al pari di tutte quelle scadute al 15.11.2021.
Deduce quindi la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. non avendo il Tribunale correttamente interpretato il contenuto letterale della polizza.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza con cui è stata affermata la decadenza della curatela dal diritto di garanzia.
L'appellante rileva che il contratto di transazione stipulato non prevedesse termini di pagamento
“essenziali”, ragione per la quale il creditore avrebbe potuto agire solo in caso di inadempimento avente carattere di gravità, non essendo sufficiente a tale scopo l'omesso pagamento di qualche rata.
Ribadisce quindi di essersi determinato a comunicare ad IM soc. coop. la sopravvenuta insolvenza del debitore garantito con AR 11.06.2021 solamente quanto l'inadempimento era parso grave (sei rate insolute).
Si duole che il Tribunale non abbia valorizzato i limiti all'applicazione dell'art. 1953 c.c. (nonché degli artt. 4 e 12 delle condizioni di polizza) nel caso di debitore principale sottoposto a procedura concorsuale.
Ritiene che in simili casi non possa trovare applicazione l'art. 1953 c.c., (essendo precluso al debitore principale, in ossequio al principio della par conticio, di soddisfare integralmente uno dei creditori o di offrire al fideiussore delle garanzie maggiori rispetto a quelle offerte agli altri pagina 8 di 17 creditori concorsuali).
Osserva che la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, c. 2, c.c. non sia applicabile in caso di fallimento del debitore principale (non essendo possibile l'indicazione di beni del debitore garantito su cui il creditore possa soddisfarsi).
Rileva che una deroga alla regola dell'inapplicabilità dell'art. 1944 c.c. in caso di fallimento del debitore garantito avrebbe dovuto essere espressamente pattuita.
Osserva in proposito che anche laddove astrattamente applicabile il beneficio della preventiva escussione, nel caso di specie non abbia indicato i beni del debitore principale da CP_1
sottoporre ad esecuzione.
Aggiunge che ad analoghe conclusioni debba giungersi in relazione all'eccezione ex art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
Ritiene sul punto che non sia sufficiente che con il suo comportamento il creditore abbia causato al garante un pregiudizio economico, essendo invece necessario che si sia verificato anche un pregiudizio giuridico (come ad es. la perdita del diritto alla surrogazione e/o regresso), non bastando la sola maggiore difficoltà di attuare tali diritti a causa delle diminuite capacità satisfattive del debitore principale.
Ritiene che il Tribunale non abbia neanche adeguatamente valorizzato la comunicazione di
IM soc. coop. del 25.10.2021 (allegato 12 convenuto opposto) la quale sarebbe sintomatica del fatto che la stessa IM soc. coop. avesse ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e/o di liberazione del debitore per fatto del creditore, tanto da non averla eccepita in quella sede ma solamente in sede giudiziale.
In secondo luogo, parte appellante rappresenta che l'appendice alla polizza n. 020183, in forza della quale avrebbe potuto avviare la procedura di escussione della garanzia, presenta CP_1 quale dato letterale il termine 'potrà', indice di una mera facoltà per il beneficiario di procedere non prima di tre rate insolute.
pagina 9 di 17 Censura altresì per scrupolo di difesa la parte della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato che il non abbia dato prova di avere escusso i coobbligati non falliti né dimostrato che il Parte_1
fallimento della sia stato chiuso. Controparte_4
In proposito deduce di avere prodotto l'attestazione della Curatela del Fallimento
[...] in data 16.11.2021 circa l'inesistenza di attivo fallimentare a fronte di uno stato CP_4
passivo di oltre un milione di euro (allegato 4 convenuto opposto) e ribadisce che il creditore garantito non avrebbe potuto attendere la chiusura del fallimento, pena la perdita di efficacia dell'obbligazione fideiussoria.
Lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che il Tribunale abbia ignorato il contenuto dell'accordo di transazione in allegato alla Polizza.
In particolare, rileva che in calce al piano di pagamenti concordato, le parti avevano previsto in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza che il beneficiario potesse “procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) rate anche non consecutive” e sostiene che tanto basti a ritenere infondata l'eccezione di decadenza mossa da IM soc. coop..
Ribadisce l'inconciliabilità della clausola di cui all'art. 15 delle condizioni di polizza (che vincola il pagamento del fideiussore al deposito del decreto di chiusura del fallimento) con l'efficacia temporale della polizza stessa, osservando che neanche all'attualità tale decreto sarebbe stato emesso.
Aggiunge che l'eccezione di IM soc. coop. è riferita all'omesso invio di “documentazione attestante l'escussione infruttuosa dei coobbligati” da ricondursi quindi all'ipotesi di cui all'art. 15 delle CGC e non all'art. 12 delle CGC “con ciò mostrandosi consapevole della deroga a tale ultima clausola”.
Osserva infine che l'art. 15 contiene una norma di “chiusura”, facendo rinvio alle disposizioni di legge per tutto quanto non previsto nel contratto, con ciò ritenendo applicabile l'art. 1944, 2°
pagina 10 di 17 comma. c.c. nella parte in cui obbliga il garante al pagamento, salva l'indicazione dei beni sui quali possa soddisfarsi il creditore, obbligo che nel caso di specie non sarebbe stato adempiuto.
II) Difese di CP_1
IM soc. coop. ha innanzitutto rilevato che i motivi di gravame riguardino esclusivamente la polizza nr. 020183 (con cui è stato garantito l'importo di € 50.000,00) con conseguente giudicato circa la non debenza di quanto garantito con polizza nr. 020185.
Con riferimento al primo motivo ribadisce che IM soc. coop. abbia garantito il solo importo oggetto di transazione (€ 50.000,00) non invece l'intero insoluto di cui si è CP_4
riconosciuta debitrice.
Con riferimento al secondo motivo ritiene che l'appellante abbia confuso il termine previsto per il rispetto degli obblighi informativi (fissato in giorni sette) con i termini previsti per l'escussione della fideiussione (mancato pagamento di nr. 3 ratei, in ogni caso solo dopo la preventiva escussione del contraente).
In proposito ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato che la decadenza sia correlata alla violazione degli obblighi informativi gravanti sul creditore (correlati all'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore garantito) e non ai termini di escussione della polizza.
Ritiene che la “prima inadempienza” nel pagamento da parte del debitore principale, ai sensi delle condizioni di polizza, si fosse verificata a seguito della mancata corresponsione del canone del dicembre 2020 e ribadisce che il fideiussore IM soc. coop. sia stato notiziato solo nel giugno 2021.
Parallelamente sarebbe irrilevante che la polizza prevedesse la possibilità di escutere la fideiussione soltanto al mancato pagamento del terzo rateo o ancora che la scrittura privata di transazione non prevedesse termini di natura essenziale per il pagamento dei canoni.
Ad ogni modo, il fatto che le parti avessero concordemente individuato nella terza inadempienza la condizione per escutere la polizza dovrebbe consentire di desumere che, in essa, le parti vi avessero ravvisato quel connotato di gravità invocato dalla Curatela con il gravame.
pagina 11 di 17 Ribadisce che, se tempestivamente informata nel gennaio 2021 e quindi prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, avrebbe certamente potuto attivarsi per ottenere la liberazione o comunque garanzie dal debitore garantito.
Quanto alle argomentazioni concernenti l'art. 1944 c.c., osserva che:
- nel mese di gennaio 2021, la non era stata ancora dichiarata fallita;
CP_4
- la curatela del Fallimento ” avrebbe ancora potuto Parte_2
procedere alla preventiva escussione;
- non graverebbe su IM soc. coop. l'onere di indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione in quanto soltanto la creditrice-beneficiaria avrebbe potuto ottenere un titolo giudiziale necessario ai fini della ricerca telematica dei beni del debitore ex art. 492 bis c.p.c.
Osserva che il pregiudizio subìto da in conseguenza dell'inerzia e delle omissioni CP_1
della Curatela non sia stato solo economico ma anche giuridico, non essendo stato giuridicamente possibile esercitare né l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. né l'azione di regresso poiché
[...]
al momento dell'escussione delle fideiussioni, era già stata dichiarata fallita. CP_4
IM soc. coop. ritiene poi che la parte del motivo di gravame concernente gli artt. 12 e 15 delle Condizioni di polizza si fondi su una confusa disamina delle due clausole e sulla presunta nullità della seconda.
Rileva in proposito che la fideiussione prevedesse, quali condizioni legittimanti l'escussione, due diverse fattispecie di escussioni preventive:
- l'una, prevista dall'art. 12 della polizza, da esperirsi in condizioni “ordinarie” nei confronti del contraente e di eventuali coobbligati, al verificarsi della grave inadempienza e prima di poter pretendere qualsivoglia pagamento dalla società garante;
- l'altra, prevista dall'art. 15, da esperirsi nei confronti dei soli coobbligati in condizioni
“anomale”, vale a dire per il caso di fallimento della contraente principale e di avvenuto deposito del decreto ex art. 119 L.F.
IM soc. coop. sostiene che sia evidente che nel caso di specie nessuna delle due condizioni si sia realizzata.
pagina 12 di 17 Osserva in proposito che le due “condizioni” (preventiva escussione e decreto di chiusura fallimento) non siano l'una alternativa all'altra bensì complementari.
In particolare, quanto alla prospettata nullità della clausola di cui all'art. 15, osserva che ciò che deve essersi verificato nella vigenza della polizza è l'inadempimento del debitore principale, non invece il deposito del decreto di chiusura del fallimento.
Ritiene infine non pertinente la deroga all'art. 12 pattuita in calce alla polizza, atteso che la deroga si riferisce ai termini per poter procedere ad escutere (tre mensilità anche non CP_1
consecutive insolute), non invece alla preventiva escussione ex art. 1944 c.c..
Dichiara infine di riproporre le domande ed eccezioni proposte in primo grado e rimaste assorbite.
III) Decisione della Corte.
1) Corrisponde al vero che in sede di appello non sia stata espressamente indicata la polizza rispetto alla quale sono stati articolati i motivi di gravame (fatta eccezione del primo motivo chiaramente riferito alla sola polizza n. 020183 emessa in data 29.05.2010 con importo garantito di € 50.000,00).
E' peraltro sufficientemente chiaro dalle conclusioni formulate che l'appellante stia insistendo nella condanna dell'Assicurazione al pagamento dell'intero credito oggetto di ingiunzione, ragione per la quale l'appello deve intendersi proposto in relazione ad entrambe le polizze.
2) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo di gravame, in quanto attinente all'an debeatur.
2.1) Quanto alle condizioni di polizza che vengono in rilievo, si osserva che:
- all'art. 4 (obblighi del beneficiario) è stato previsto che “Il Beneficiario (n.d.r.
[...]
) pena la decadenza della presente garanzia, dovrà Parte_5
tempestivamente avvisare la Società, mediante raccomandata A.R. di ogni inadempienza, ritardo
o inosservanza o anche di qualsiasi evento di cui sia a conoscenza che sia indice di diminuita
pagina 13 di 17 capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prestata e ciò comunque entro sette (sette) giorni dalla conoscenza del fatto stesso. Tale termine è essenziale e perentorio. La garanzia prestata con il presente contratto di garanzia sarà, comunque, prestata solo dopo la completa escussione del Contraente da parte del
Beneficiario […]”;
- il successivo art. 12 dispone che “L'inadempienza del Contraente si avrà quando questi non ha adempiuto la prima obbligazione contrattuale. Il Beneficiario dovrà darne comunicazione alla
Società garante mediante lettera raccomandata a.r. dell'intervenuta inadempienza come sopra descritto entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa. La garanzia diverrà operativa solo dopo la preventiva escussione del Contraente da parte del Beneficiario o di chi per lui, intendendosi per preventiva escussione la messa in atto delle iniziative legali atte all'accertamento giudiziario dell'insolvenza (pignoramento negativo, irreperibilità, ecc.) […]”;
- l'art. 15, infine, dispone che “[…] In caso di fallimento del Contraente o procedura concorsuale equiparata, la Società Garante corrisponderà il risarcimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del decreto ex art. 119 L.F., fatto salvo che prima vadano escussi da parte del Beneficiario eventuali coobbligati […]”.
- in calce all'appendice della polizza n. 020183 è stato previsto che “In deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza si precisa che il beneficiario potrà procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) rate anche non consecutive”.
2.2) E' privo di effettivo rilievo decisorio il fatto che la transazione non prevedesse termini
“essenziali” per il pagamento dei vari ratei da parte del debitore principale.
Come già rilevato dal Tribunale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria, sono piuttosto dirimenti le obbligazioni assunte dalle parti in sede di stipula della relativa polizza ove il beneficiario si è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'Assicurazione di ogni inadempienza (art. 4 polizza), vale a dire di ogni omesso/ritardato pagamento nel termine stabilito dalla transazione, prescindendo dalla valutazione afferente alla gravità e/o non scarsa importanza dell'inadempimento e/o essenzialità del termine per l'adempimento pattuito in sede di transazione.
Vale la pena rilevare che, prevedendo la transazione dei pagamenti dilazionati in ratei mensili,
pagina 14 di 17 l'inutile decorso di ciascuna mensilità rende per ciò solo inadempiente la società obbligata.
Certamente “essenziale” e perentorio è il termine previsto per l'adempimento degli obblighi informativi, in quanto espressamente pattuito a pena di decadenza.
Sotto tale profilo l'impugnazione si profila financo inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto meramente ripropositiva e del tutto svincolata dalla specifica motivazione data dal Tribunale sul punto.
2.3) E' infondata la doglianza secondo la quale il Tribunale non abbia tenuto conto della deroga all'art. 12 della polizza pattuita in calce all'allegato alla polizza.
In disparte del rilievo secondo cui l'obbligo informativo sorge per effetto del semplice mancato pagamento di un rateo mensile, si osserva comunque che il Tribunale ha tenuto conto della deroga pattuita in calce all'allegato alla polizza, tanto è vero che lo stesso ha ritenuto che l'inadempimento rilevante anche ai fini dell'obbligo informativo (ovverosia di segnalazione all'Assicurazione dell'inadempimento del Contraente) sia rappresentato dall'inutile decorso di tre ratei anche non consecutivi.
L'utilizzo del verbo “potere” di cui alla clausola in deroga riportata in calce all'allegato della polizza, per contro, non può essere riferito alla facoltà di segnalazione dell'inadempienza del contraente, essendo chiaramente riferito alla facoltà di escussione della polizza (“potrà procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 rate”).
2.4) E' corretta l'osservazione dell'appellante secondo cui agli artt. 4 e 12 della fideiussione sono sostanzialmente finalizzati a consentire al fideiussore di “tutelarsi” nei confronti del debitore principale e/o degli altri coobbligati in caso di inadempimento del debitore principale.
La stessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato che questa sia CP_1
sostanzialmente la funzione di quanto pattuito.
Le clausole in esame sono quindi finalizzate a consentire il rilievo del fideiussore di cui all'art. 1953 c.c..
Non sono peraltro condivisibili le ulteriori doglianze volte a sostenere la persistente validità ed pagina 15 di 17 efficacia della polizza.
In primo luogo, si osserva che le parti hanno pattuito un termine a pena di decadenza e tale termine non è stato rispettato.
Quanto all'inapplicabilità dell'art. 1953 c.c. (di cui gli artt. 4 e 12 costituirebbero applicazione) in caso di debitore principale sottoposto a procedura concorsuale, si osserva che nel momento in cui il avrebbe dovuto comunicare ad Parte_5 CP_1
l'inadempimento del debitore quest'ultimo non era stato ancora dichiarato Controparte_4
fallito.
D'altro canto, come già rilevato dal Tribunale, avrebbe potuto agire non solo CP_1
chiedendo la liberazione da parte del debitore principale ma anche chiedendo a quest'ultimo di procurare idonea garanzia.
Sul punto l'appellante omette poi di censurare motivatamente e specificamente la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto (in fatto) che il lasso di tempo intercorrente tra l'inadempimento del debitore principale (dicembre 2020 - febbraio 2021) ed il suo successivo fallimento (16.06.2021) avrebbe potuto consentire ad non solo di essere rilevata dallo CP_1
stesso debitore principale (nelle diverse forme consentite dall'art. 1953 c.c.) ma anche di agire nei confronti degli altri coobbligato in solido.
2.5) Da ultimo non può non osservarsi che il ha proceduto a Controparte_7 notiziare solo con PEC consegnata il 21.06.2021, ovverosia dopo l'intervenuto CP_1
fallimento del debitore principale.
In disparte del fatto che il termine di cui agli artt. 4 e 12 è stato espressamente previsto dalle parti a pena di decadenza, è evidente che le modalità con le quali il Parte_5
ha ritenuto di informare sono state tali da vanificare completamente le chance di
[...] CP_1
rilievo del fideiussore.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata da CP_1
Sono quindi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
pagina 16 di 17 Sono parimenti assorbite le domande e le eccezioni riproposte dalle parti in appello.
3) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico del
[...]
ed in favore di Parte_5 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pari all'intero credito ingiunto di € 75.000,00 quindi compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 il
[...]
è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_5
quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il a rimborsare ad Parte_5 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico del Parte_5
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1559/2023 promossa da:
della società ”, nella persona del Parte_1 Parte_2 curatore (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Di Monda Parte_3 C.F._1
Giuseppe, appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Cresta Stefano, P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 26.11.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
21.11.2024)
OGGETTO: fideiussione, polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per il Fallimento:
pagina 1 di 17 (conclusioni rassegnate con l'atto di appello)
“Voglia Questa Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 926/23 resa nel giudizio civile R.G. N. 784/22, in ragione dei motivi svolti e reiectis contrariis, accogliere l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti provvedimenti, di rito e di merito:
1) merito:
A) in accoglimento del Motivi sub § 1 e 2, dichiarato l'appello ammissibile e manifestamente fondato, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c., con pronunzia
«nel merito», dichiarare sussistente il diritto dell'Appellante a ottenere il pagamento;
B) per l'effetto, riformare il Capo della sentenza che, nell'accogliere l'opposizione, invece da rigettarla integralmente, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 78/2022 e, così, confermarlo;
2) regolamento delle spese di lite: condannare l'Appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per CP_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello preliminarmente, in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per tutti i motivi rappresentati;
nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata;
in via subordinata: in accoglimento delle ulteriori questioni già rilevate da rimaste CP_1 assorbite e con il presente atto espressamente riproposte, rigettare l'appello e dichiarare che nulla deve all'appellante; CP_1
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, rideterminare la somma dovuta da per i motivi sopra rappresentati. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo il curatore del Fallimento n. 24/19 della '
[...]
esponeva che: Parte_2
- con contratto di transazione del 15/07/2020, la Società “D (allora in Controparte_2
pagina 2 di 17 bonis), si era riconosciuta debitrice verso il della somma di € 147.077,41 per Parte_1
l'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di affitto d'azienda stipulato in data
09/05/2019 e, subordinatamente all'adempimento nei termini convenuti, la Curatela aveva accettato la minore somma di € 50.000,00;
- con successivo contratto di transazione del 27/11/2020, la CP_1 Controparte_3
(allora in bonis), si era riconosciuta debitrice verso il dell'ulteriore somma Parte_4 di € 27.140,00 ed a tacitazione del debito, la Curatela aveva accettato un pagamento dilazionato in cinque soluzioni;
- la non aveva corrisposto alcunché di quanto dovuto in relazione Controparte_3
alle due transazioni prima del suo fallimento dichiarato con sentenza n. 36/2021;
- ad entrambe le transazioni erano state allegate le Polizze fideiussorie emesse da “IM
Soc. Coop.” a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore;
- in particolare, la polizza n. 020183 aveva garantito (sino alla concorrenza di € 50.000,00) il pagamento rateizzato dei canoni insoluti riconosciuti come dovuti con la prima transazione del
15/07/2020 e con la seconda polizza n. 020385 era stato garantito il pagamento dilazionato dei canoni insoluti di cui alla seconda transazione (sino alla concorrenza di € 25.000,00);
- da ultimo, il Fallimento del debitore ( aveva certificato l'incapienza Controparte_3 dell'attivo fallimentare.
Chiedeva pertanto che IM soc. coop. venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 75.000,00 dovuto in virtù delle due polizze.
Con decreto ingiuntivo n. 78/2022 il Tribunale di Alessandria ingiungeva ad IM soc. coop. il pagamento in favore del Parte_5 dell'importo di €75.000,00 oltre interessi ed accessori di legge.
IM soc. coop. proponeva opposizione instando per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande del Fallimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Quanto alla polizza n. 020183 (€ 50.000,00), deduceva che fosse stato garantito il pagamento di quanto concordato mediante il piano di rientro (già approvato dal nr. 24/2019), ragione Parte_6
per la quale avrebbe dovuto al massimo corrispondere l'importo di € 38.500,00, CP_1
pagina 3 di 17 poiché ' aveva pagato tutte le rate della transazione fino al novembre Controparte_4
2020 (per un totale di € 11.500,00) avendo omesso i pagamenti solo a partire dal mese di dicembre 2020.
Con riferimento ad entrambe le fideiussioni deduceva che il beneficiario-curatore fosse incorso in decadenza dalla garanzia essendo trascorso inutilmente il termine, previsto dall'art. 4 e richiamato dall'art. 12 delle condizioni contrattuali, di sette giorni dalla conoscenza dell'inadempimento del debitore principale per l'avviso da inviare al fideiussore.
Invero, per quanto riguardava la garanzia n. 020183, IM soc. coop. era venuta a conoscenza degli inadempimenti del debitore garantito ( solo in data Controparte_4
21.06.2021, cioè successivamente al fallimento della medesima dichiarato con sentenza il
16.06.2021, a fronte di un inadempimento iniziato a dicembre 2020.
Invece, quanto alla garanzia n. 020385, IM soc. coop. non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione sino alla notifica del ricorso e del D.I. a febbraio 2022.
In ogni caso, eccepiva la liberazione dalla fideiussione ex art. 1955 c.c. per CP_1
comportamento imputabile al creditore.
Osservava in particolare che il diritto di regresso di IM soc. coop. fosse stato vanificato dal comportamento del curatore fallimentare che non l'aveva tempestivamente avvisata del primo inadempimento di ' (dicembre 2020), impedendole di agire ai sensi di Controparte_4 cui all'art. 1953 c.c. nei confronti della stessa ' all'epoca ancora in Controparte_4
bonis.
Per gli stessi motivi l'opponente eccepiva la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. da parte del . Parte_1
Infine, IM soc. coop. eccepiva la mancanza delle condizioni legittimanti l'escussione della garanzia ex artt. 12 e 15 delle condizioni di polizza atteso che:
- difettava la prova che il curatore fallimentare avesse tentato di escutere quanto meno gli altri coobbligati ( e ); Persona_1 Persona_2
- difettava l'emissione del decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della '
[...]
necessario ai sensi dell'art. 15 delle condizioni contrattuali. Controparte_4
pagina 4 di 17 Quanto al primo profilo (mancata prova dell'escussione dei coobbligati), IM soc. coop. segnalava che non venivano in rilievo polizze cd. a prima richiesta e che l'obbligazione di garanzia sulla medesima gravante sorgeva solo dopo l'escussione del debitore principale (ex art. 12 polizza qualora in bonis) o dei coobbligati (ex art. 15 polizza in caso di fallimento del debitore principale), elementi che integravano un presupposto di efficacia della garanzia (o meglio stabilivano a partire da che momento il beneficiario potesse escutere la polizza) e non una questione attinente alla preventiva escussione anche dei coobbligati.
Quanto al secondo profilo, l'art. 15 della polizza prevedeva, nel caso di fallimento della contraente/garantita, che la società garante ( dovesse corrispondere le somme dovute CP_1
al beneficiario entro trenta giorni dalla data del decreto ex art. 119 R.D. n. 267 del 1942.
Il si costituiva nel giudizio Controparte_5 Parte_2 di merito e chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Quanto all'importo garantito con la polizza n. 020183, deduceva che la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni riconosciute dal contraente per un debito complessivo di € 147.077,41 e per un massimale di € 50.000,00 e con scadenza sino al 31.12.2021.
In ordine all'eccezione di decadenza, rappresentava di essersi prontamente attivato, avendo assolto all'obbligo di comunicazione non appena l'inadempimento della ' Controparte_4 era risultato grave e rilevante.
[...]
In particolare, quando erano rimaste insolute 6 rate della transazione (da dicembre 2020 a maggio
2021), il aveva prontamente notiziato IM soc. coop. mediante PEC in data Parte_1
11.06.2021, ragione per la quale non si era verificata alcuna decadenza.
Riteneva privo di pregio il motivo circa la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., tanto che la stessa IM soc. coop., con comunicazione del 25.10.2021, aveva ravvisato quale unica ragione ostativa al pagamento della polizza solamente la mancanza di condizioni legittimanti l'escussione.
Infine, deduceva l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
pagina 5 di 17 Quanto alla paventata necessità che l'escussione della garanzia fosse preceduta dal decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della ' rilevava che la mancata Controparte_4
emissione di tale decreto non fosse compatibile con la conservazione dei diritti del beneficiario, dal momento che la garanzia aveva validità sino al 31.12.2021.
Quanto alla mancata preventiva escussione del debitore principale e/o di altri coobbligati, rilevava che il patrimonio del fallimento della ' era incapiente e che Controparte_4
neanche aveva indicato su quali altri beni potesse rivalersi il creditore ex art. 1944, 2° CP_1
comma c.c..
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 926/23 del 28.10.2023, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo n. 78/2022, rigettava le domande del e Parte_5
condannava il medesimo al rimborso delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva infondata la tesi del secondo la quale Parte_5
la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia di tutto il debito derivante dal contratto di affitto di azienda anziché del solo piano di rientro oggetto di transazione.
Il quantum debeatur in relazione alla polizza n. 020183, come riconosciuto dal curatore, ammontava ad € 38.500,00 alla luce dei pagamenti dei ratei della transazione da parte di '
[...] sino a novembre 2020 per un totale di € 11.500,00. Controparte_4
La questione era peraltro priva di effettivo rilievo, essendo dirimente l'eccezione di decadenza dalla garanzia.
IM soc. coop. aveva infatti eccepito la decadenza della garanzia per violazione degli artt. 4 e 12 del contratto di fideiussione.
Dagli atti di causa risultava che il curatore del avesse comunicato ad IM soc. Parte_1 coop. l'inadempimento della ' in data Controparte_6
11.06.2021, informandola che la stessa era inadempiente sin dal mese di dicembre 2020.
Tenuto conto che l'art. 12 del contratto, in deroga alle condizioni generali, stabiliva che il beneficiario avrebbe potuto escutere la garanzia n. 020183 in caso di mancato pagamento di tre pagina 6 di 17 rate, il dies a quo per procedere ad avvisare era il termine di pagamento della terza CP_1
rata rimasta insoluta, ossia quella di febbraio 2021.
Quindi, il curatore aveva agito con ben quattro mesi di ritardo, a fronte di un termine (previsto dagli artt. 4 e 12 delle condizioni generali di fideiussione) di appena sette giorni dall'inadempimento del debitore principale.
Tanto bastava, secondo il Tribunale, a frustare tutte le facoltà che avrebbe potuto CP_1 esercitare nei confronti del contraente/debitore, a nulla rilevando che ' Controparte_4
già nel mese di febbraio 2021 (quando avrebbe dovuto essere notiziata), versasse in CP_1
stato di insolvenza, poiché il relativo fallimento era intervenuto solamente nel mese di giugno
2021 ed era lo stesso art. 1953 c.c. a prevedere che il fideiussore potesse agire nei confronti del debitore principale divenuto insolvente ai fini di una futura azione di regresso (senza dimenticare che la ' aveva anche due coobbligati solidali - e Controparte_4 Persona_1 Per_2
).
[...]
Il Tribunale estendeva le suesposte argomentazioni anche alla seconda polizza n. 020385, dal momento che il curatore non aveva azionato la garanzia se non con la notificazione del decreto ingiuntivo (depositato nel gennaio 2022 e notificato a febbraio 2022, a fronte di un inadempimento verificatosi a partire da giugno 2021).
I restanti motivi di opposizione dovevano infine stimarsi assorbiti.
Sul giudizio di appello.
Il Fallimento “ ” proponeva tempestivo gravame. Parte_2
Si costituiva IM soc. coop. eccependo la manifesta infondatezza del gravame anche ex art. 348 bis c.p.c..
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.,svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
26.11.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dal Parte_5
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il quantum dovuto in virtù della polizza n. 020183 ammonti ad € 38.500,00.
Ritiene che il Tribunale non abbia valorizzato che tale polizza fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni convenute dalla contraente e che tale società avesse Controparte_4 riconosciuto un debito di complessivi € 147.077,41.
Si duole che il Tribunale non si sia avveduto del fatto che il conteggio contenuto nella PEC (n.d.r. non meglio precisata) fosse soltanto parziale, non contenendo le rate a scadere, rimaste insolute al pari di tutte quelle scadute al 15.11.2021.
Deduce quindi la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. non avendo il Tribunale correttamente interpretato il contenuto letterale della polizza.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza con cui è stata affermata la decadenza della curatela dal diritto di garanzia.
L'appellante rileva che il contratto di transazione stipulato non prevedesse termini di pagamento
“essenziali”, ragione per la quale il creditore avrebbe potuto agire solo in caso di inadempimento avente carattere di gravità, non essendo sufficiente a tale scopo l'omesso pagamento di qualche rata.
Ribadisce quindi di essersi determinato a comunicare ad IM soc. coop. la sopravvenuta insolvenza del debitore garantito con AR 11.06.2021 solamente quanto l'inadempimento era parso grave (sei rate insolute).
Si duole che il Tribunale non abbia valorizzato i limiti all'applicazione dell'art. 1953 c.c. (nonché degli artt. 4 e 12 delle condizioni di polizza) nel caso di debitore principale sottoposto a procedura concorsuale.
Ritiene che in simili casi non possa trovare applicazione l'art. 1953 c.c., (essendo precluso al debitore principale, in ossequio al principio della par conticio, di soddisfare integralmente uno dei creditori o di offrire al fideiussore delle garanzie maggiori rispetto a quelle offerte agli altri pagina 8 di 17 creditori concorsuali).
Osserva che la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, c. 2, c.c. non sia applicabile in caso di fallimento del debitore principale (non essendo possibile l'indicazione di beni del debitore garantito su cui il creditore possa soddisfarsi).
Rileva che una deroga alla regola dell'inapplicabilità dell'art. 1944 c.c. in caso di fallimento del debitore garantito avrebbe dovuto essere espressamente pattuita.
Osserva in proposito che anche laddove astrattamente applicabile il beneficio della preventiva escussione, nel caso di specie non abbia indicato i beni del debitore principale da CP_1
sottoporre ad esecuzione.
Aggiunge che ad analoghe conclusioni debba giungersi in relazione all'eccezione ex art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
Ritiene sul punto che non sia sufficiente che con il suo comportamento il creditore abbia causato al garante un pregiudizio economico, essendo invece necessario che si sia verificato anche un pregiudizio giuridico (come ad es. la perdita del diritto alla surrogazione e/o regresso), non bastando la sola maggiore difficoltà di attuare tali diritti a causa delle diminuite capacità satisfattive del debitore principale.
Ritiene che il Tribunale non abbia neanche adeguatamente valorizzato la comunicazione di
IM soc. coop. del 25.10.2021 (allegato 12 convenuto opposto) la quale sarebbe sintomatica del fatto che la stessa IM soc. coop. avesse ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e/o di liberazione del debitore per fatto del creditore, tanto da non averla eccepita in quella sede ma solamente in sede giudiziale.
In secondo luogo, parte appellante rappresenta che l'appendice alla polizza n. 020183, in forza della quale avrebbe potuto avviare la procedura di escussione della garanzia, presenta CP_1 quale dato letterale il termine 'potrà', indice di una mera facoltà per il beneficiario di procedere non prima di tre rate insolute.
pagina 9 di 17 Censura altresì per scrupolo di difesa la parte della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato che il non abbia dato prova di avere escusso i coobbligati non falliti né dimostrato che il Parte_1
fallimento della sia stato chiuso. Controparte_4
In proposito deduce di avere prodotto l'attestazione della Curatela del Fallimento
[...] in data 16.11.2021 circa l'inesistenza di attivo fallimentare a fronte di uno stato CP_4
passivo di oltre un milione di euro (allegato 4 convenuto opposto) e ribadisce che il creditore garantito non avrebbe potuto attendere la chiusura del fallimento, pena la perdita di efficacia dell'obbligazione fideiussoria.
Lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che il Tribunale abbia ignorato il contenuto dell'accordo di transazione in allegato alla Polizza.
In particolare, rileva che in calce al piano di pagamenti concordato, le parti avevano previsto in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza che il beneficiario potesse “procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) rate anche non consecutive” e sostiene che tanto basti a ritenere infondata l'eccezione di decadenza mossa da IM soc. coop..
Ribadisce l'inconciliabilità della clausola di cui all'art. 15 delle condizioni di polizza (che vincola il pagamento del fideiussore al deposito del decreto di chiusura del fallimento) con l'efficacia temporale della polizza stessa, osservando che neanche all'attualità tale decreto sarebbe stato emesso.
Aggiunge che l'eccezione di IM soc. coop. è riferita all'omesso invio di “documentazione attestante l'escussione infruttuosa dei coobbligati” da ricondursi quindi all'ipotesi di cui all'art. 15 delle CGC e non all'art. 12 delle CGC “con ciò mostrandosi consapevole della deroga a tale ultima clausola”.
Osserva infine che l'art. 15 contiene una norma di “chiusura”, facendo rinvio alle disposizioni di legge per tutto quanto non previsto nel contratto, con ciò ritenendo applicabile l'art. 1944, 2°
pagina 10 di 17 comma. c.c. nella parte in cui obbliga il garante al pagamento, salva l'indicazione dei beni sui quali possa soddisfarsi il creditore, obbligo che nel caso di specie non sarebbe stato adempiuto.
II) Difese di CP_1
IM soc. coop. ha innanzitutto rilevato che i motivi di gravame riguardino esclusivamente la polizza nr. 020183 (con cui è stato garantito l'importo di € 50.000,00) con conseguente giudicato circa la non debenza di quanto garantito con polizza nr. 020185.
Con riferimento al primo motivo ribadisce che IM soc. coop. abbia garantito il solo importo oggetto di transazione (€ 50.000,00) non invece l'intero insoluto di cui si è CP_4
riconosciuta debitrice.
Con riferimento al secondo motivo ritiene che l'appellante abbia confuso il termine previsto per il rispetto degli obblighi informativi (fissato in giorni sette) con i termini previsti per l'escussione della fideiussione (mancato pagamento di nr. 3 ratei, in ogni caso solo dopo la preventiva escussione del contraente).
In proposito ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato che la decadenza sia correlata alla violazione degli obblighi informativi gravanti sul creditore (correlati all'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore garantito) e non ai termini di escussione della polizza.
Ritiene che la “prima inadempienza” nel pagamento da parte del debitore principale, ai sensi delle condizioni di polizza, si fosse verificata a seguito della mancata corresponsione del canone del dicembre 2020 e ribadisce che il fideiussore IM soc. coop. sia stato notiziato solo nel giugno 2021.
Parallelamente sarebbe irrilevante che la polizza prevedesse la possibilità di escutere la fideiussione soltanto al mancato pagamento del terzo rateo o ancora che la scrittura privata di transazione non prevedesse termini di natura essenziale per il pagamento dei canoni.
Ad ogni modo, il fatto che le parti avessero concordemente individuato nella terza inadempienza la condizione per escutere la polizza dovrebbe consentire di desumere che, in essa, le parti vi avessero ravvisato quel connotato di gravità invocato dalla Curatela con il gravame.
pagina 11 di 17 Ribadisce che, se tempestivamente informata nel gennaio 2021 e quindi prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, avrebbe certamente potuto attivarsi per ottenere la liberazione o comunque garanzie dal debitore garantito.
Quanto alle argomentazioni concernenti l'art. 1944 c.c., osserva che:
- nel mese di gennaio 2021, la non era stata ancora dichiarata fallita;
CP_4
- la curatela del Fallimento ” avrebbe ancora potuto Parte_2
procedere alla preventiva escussione;
- non graverebbe su IM soc. coop. l'onere di indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione in quanto soltanto la creditrice-beneficiaria avrebbe potuto ottenere un titolo giudiziale necessario ai fini della ricerca telematica dei beni del debitore ex art. 492 bis c.p.c.
Osserva che il pregiudizio subìto da in conseguenza dell'inerzia e delle omissioni CP_1
della Curatela non sia stato solo economico ma anche giuridico, non essendo stato giuridicamente possibile esercitare né l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. né l'azione di regresso poiché
[...]
al momento dell'escussione delle fideiussioni, era già stata dichiarata fallita. CP_4
IM soc. coop. ritiene poi che la parte del motivo di gravame concernente gli artt. 12 e 15 delle Condizioni di polizza si fondi su una confusa disamina delle due clausole e sulla presunta nullità della seconda.
Rileva in proposito che la fideiussione prevedesse, quali condizioni legittimanti l'escussione, due diverse fattispecie di escussioni preventive:
- l'una, prevista dall'art. 12 della polizza, da esperirsi in condizioni “ordinarie” nei confronti del contraente e di eventuali coobbligati, al verificarsi della grave inadempienza e prima di poter pretendere qualsivoglia pagamento dalla società garante;
- l'altra, prevista dall'art. 15, da esperirsi nei confronti dei soli coobbligati in condizioni
“anomale”, vale a dire per il caso di fallimento della contraente principale e di avvenuto deposito del decreto ex art. 119 L.F.
IM soc. coop. sostiene che sia evidente che nel caso di specie nessuna delle due condizioni si sia realizzata.
pagina 12 di 17 Osserva in proposito che le due “condizioni” (preventiva escussione e decreto di chiusura fallimento) non siano l'una alternativa all'altra bensì complementari.
In particolare, quanto alla prospettata nullità della clausola di cui all'art. 15, osserva che ciò che deve essersi verificato nella vigenza della polizza è l'inadempimento del debitore principale, non invece il deposito del decreto di chiusura del fallimento.
Ritiene infine non pertinente la deroga all'art. 12 pattuita in calce alla polizza, atteso che la deroga si riferisce ai termini per poter procedere ad escutere (tre mensilità anche non CP_1
consecutive insolute), non invece alla preventiva escussione ex art. 1944 c.c..
Dichiara infine di riproporre le domande ed eccezioni proposte in primo grado e rimaste assorbite.
III) Decisione della Corte.
1) Corrisponde al vero che in sede di appello non sia stata espressamente indicata la polizza rispetto alla quale sono stati articolati i motivi di gravame (fatta eccezione del primo motivo chiaramente riferito alla sola polizza n. 020183 emessa in data 29.05.2010 con importo garantito di € 50.000,00).
E' peraltro sufficientemente chiaro dalle conclusioni formulate che l'appellante stia insistendo nella condanna dell'Assicurazione al pagamento dell'intero credito oggetto di ingiunzione, ragione per la quale l'appello deve intendersi proposto in relazione ad entrambe le polizze.
2) Deve innanzitutto essere esaminato il secondo motivo di gravame, in quanto attinente all'an debeatur.
2.1) Quanto alle condizioni di polizza che vengono in rilievo, si osserva che:
- all'art. 4 (obblighi del beneficiario) è stato previsto che “Il Beneficiario (n.d.r.
[...]
) pena la decadenza della presente garanzia, dovrà Parte_5
tempestivamente avvisare la Società, mediante raccomandata A.R. di ogni inadempienza, ritardo
o inosservanza o anche di qualsiasi evento di cui sia a conoscenza che sia indice di diminuita
pagina 13 di 17 capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prestata e ciò comunque entro sette (sette) giorni dalla conoscenza del fatto stesso. Tale termine è essenziale e perentorio. La garanzia prestata con il presente contratto di garanzia sarà, comunque, prestata solo dopo la completa escussione del Contraente da parte del
Beneficiario […]”;
- il successivo art. 12 dispone che “L'inadempienza del Contraente si avrà quando questi non ha adempiuto la prima obbligazione contrattuale. Il Beneficiario dovrà darne comunicazione alla
Società garante mediante lettera raccomandata a.r. dell'intervenuta inadempienza come sopra descritto entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa. La garanzia diverrà operativa solo dopo la preventiva escussione del Contraente da parte del Beneficiario o di chi per lui, intendendosi per preventiva escussione la messa in atto delle iniziative legali atte all'accertamento giudiziario dell'insolvenza (pignoramento negativo, irreperibilità, ecc.) […]”;
- l'art. 15, infine, dispone che “[…] In caso di fallimento del Contraente o procedura concorsuale equiparata, la Società Garante corrisponderà il risarcimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del decreto ex art. 119 L.F., fatto salvo che prima vadano escussi da parte del Beneficiario eventuali coobbligati […]”.
- in calce all'appendice della polizza n. 020183 è stato previsto che “In deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza si precisa che il beneficiario potrà procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) rate anche non consecutive”.
2.2) E' privo di effettivo rilievo decisorio il fatto che la transazione non prevedesse termini
“essenziali” per il pagamento dei vari ratei da parte del debitore principale.
Come già rilevato dal Tribunale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria, sono piuttosto dirimenti le obbligazioni assunte dalle parti in sede di stipula della relativa polizza ove il beneficiario si è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'Assicurazione di ogni inadempienza (art. 4 polizza), vale a dire di ogni omesso/ritardato pagamento nel termine stabilito dalla transazione, prescindendo dalla valutazione afferente alla gravità e/o non scarsa importanza dell'inadempimento e/o essenzialità del termine per l'adempimento pattuito in sede di transazione.
Vale la pena rilevare che, prevedendo la transazione dei pagamenti dilazionati in ratei mensili,
pagina 14 di 17 l'inutile decorso di ciascuna mensilità rende per ciò solo inadempiente la società obbligata.
Certamente “essenziale” e perentorio è il termine previsto per l'adempimento degli obblighi informativi, in quanto espressamente pattuito a pena di decadenza.
Sotto tale profilo l'impugnazione si profila financo inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto meramente ripropositiva e del tutto svincolata dalla specifica motivazione data dal Tribunale sul punto.
2.3) E' infondata la doglianza secondo la quale il Tribunale non abbia tenuto conto della deroga all'art. 12 della polizza pattuita in calce all'allegato alla polizza.
In disparte del rilievo secondo cui l'obbligo informativo sorge per effetto del semplice mancato pagamento di un rateo mensile, si osserva comunque che il Tribunale ha tenuto conto della deroga pattuita in calce all'allegato alla polizza, tanto è vero che lo stesso ha ritenuto che l'inadempimento rilevante anche ai fini dell'obbligo informativo (ovverosia di segnalazione all'Assicurazione dell'inadempimento del Contraente) sia rappresentato dall'inutile decorso di tre ratei anche non consecutivi.
L'utilizzo del verbo “potere” di cui alla clausola in deroga riportata in calce all'allegato della polizza, per contro, non può essere riferito alla facoltà di segnalazione dell'inadempienza del contraente, essendo chiaramente riferito alla facoltà di escussione della polizza (“potrà procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 rate”).
2.4) E' corretta l'osservazione dell'appellante secondo cui agli artt. 4 e 12 della fideiussione sono sostanzialmente finalizzati a consentire al fideiussore di “tutelarsi” nei confronti del debitore principale e/o degli altri coobbligati in caso di inadempimento del debitore principale.
La stessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato che questa sia CP_1
sostanzialmente la funzione di quanto pattuito.
Le clausole in esame sono quindi finalizzate a consentire il rilievo del fideiussore di cui all'art. 1953 c.c..
Non sono peraltro condivisibili le ulteriori doglianze volte a sostenere la persistente validità ed pagina 15 di 17 efficacia della polizza.
In primo luogo, si osserva che le parti hanno pattuito un termine a pena di decadenza e tale termine non è stato rispettato.
Quanto all'inapplicabilità dell'art. 1953 c.c. (di cui gli artt. 4 e 12 costituirebbero applicazione) in caso di debitore principale sottoposto a procedura concorsuale, si osserva che nel momento in cui il avrebbe dovuto comunicare ad Parte_5 CP_1
l'inadempimento del debitore quest'ultimo non era stato ancora dichiarato Controparte_4
fallito.
D'altro canto, come già rilevato dal Tribunale, avrebbe potuto agire non solo CP_1
chiedendo la liberazione da parte del debitore principale ma anche chiedendo a quest'ultimo di procurare idonea garanzia.
Sul punto l'appellante omette poi di censurare motivatamente e specificamente la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto (in fatto) che il lasso di tempo intercorrente tra l'inadempimento del debitore principale (dicembre 2020 - febbraio 2021) ed il suo successivo fallimento (16.06.2021) avrebbe potuto consentire ad non solo di essere rilevata dallo CP_1
stesso debitore principale (nelle diverse forme consentite dall'art. 1953 c.c.) ma anche di agire nei confronti degli altri coobbligato in solido.
2.5) Da ultimo non può non osservarsi che il ha proceduto a Controparte_7 notiziare solo con PEC consegnata il 21.06.2021, ovverosia dopo l'intervenuto CP_1
fallimento del debitore principale.
In disparte del fatto che il termine di cui agli artt. 4 e 12 è stato espressamente previsto dalle parti a pena di decadenza, è evidente che le modalità con le quali il Parte_5
ha ritenuto di informare sono state tali da vanificare completamente le chance di
[...] CP_1
rilievo del fideiussore.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata da CP_1
Sono quindi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
pagina 16 di 17 Sono parimenti assorbite le domande e le eccezioni riproposte dalle parti in appello.
3) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico del
[...]
ed in favore di Parte_5 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pari all'intero credito ingiunto di € 75.000,00 quindi compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 il
[...]
è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_5
quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il a rimborsare ad Parte_5 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico del Parte_5
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 17 di 17