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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3439/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1574/2022, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 27 giugno 2022, notificata in data 28 giugno 2022, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Maria Sofia
Amalfitano (C.F. e Fabio Falanga (C.F C.F._2
; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , nella qualità di Titolare CP_1 C.F._4
della ditta individuale “Oliviero Infissi di Oliviero Luigi”, (P.IVA:
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Fulvio Improta, (C.F.:
e Marco Improta (C.F.: ; C.F._5 C.F._6
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto.
Conclusioni: nelle note depositate in data 22.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori dell'appellante depositavano gli atti di rinuncia ed accettazione, scambiatisi tra i difensori delle pari, e la copia dell'accordo transattivo del 18.7.2023.
Alcuna nota scritta, in sostituzione dell'udienza, veniva depositata dalla difesa dell'appellato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
In data 24.3.2019, il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo n. 395/2019, con il quale ordinava a il Parte_1
pagamento, in favore di , titolare della ditta omonima, CP_1
della somma di euro 15.620,00 oltre interessi legali decorrenti dal
22.1.2019 e spese del procedimento, per il mancato pagamento di una fornitura e posa in opera di napoletane in ferro nonché di infissi in
PVC.
Avverso tale decreto, il proponeva opposizione con atto Pt_1
notificato in data 8 maggio 2019, deducendo l'inesistenza/estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'appaltante, attesa la mancata pag. 2/7 accettazione dell'opera, la risoluzione parziale del contratto d'appalto e il grave inadempimento contrattuale della ditta opposta.
L'opponente concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, per la condanna di controparte alla riduzione del prezzo degli infissi, per assunti vizi, ed al risarcimento del danno.
Costituitosi nella fase dell'opposizione, contestava la CP_1
domanda dell'opponente e la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto introduttivo, ribadendo la legittimità del decreto n. 395/2019 reso dal Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 1° aprile
2019, chiedendone la piena ed integrale conferma.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta l'opposizione confermandosi il decreto ingiuntivo n. 395/19 emesso da questo
Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata;
compensa tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, il proponeva appello mediante Pt_1
atto notificato in data 27/07/2022, con il quale, nel sollecitarne l'integrale riforma, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate con l'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pag. 3/7 Si costituiva , resistendo all'avverso gravame e CP_1
sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza del 13.1.2023, così provvedeva: “rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.1.2025; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, concedendo a tal fine alle parti termine per deposito di note fino alle ore 09.30 del giorno
24.1.2025”.
Scaduto il termine concesso alle parti, ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Ciò premesso, occorre rilevare che, come dinanzi anticipato,
l'appellante ha depositato copia della scrittura privata, sottoscritta il
18.7.2023 da entrambe le parti e dai rispettivi difensori per rinuncia al vincolo di solidarietà, con la quale le stesse concordavano di definire la lite tra di esse insorta, mediante il pagamento, da parte del , a Pt_1
tacitazione dell'avversa pretesa creditoria, della somma di euro
12.000,00. Nel medesimo accordo transattivo si conveniva che il materiale presente presso l'abitazione del , meglio descritto Pt_1
nell'atto, sarebbe divenuto di esclusiva proprietà dello stesso e, soprattutto, che le parti concordemente rinunciavano a qualsivoglia titolo, diritto, azione, pretesa nascente dalla sentenza oggetto pag. 4/7 dell'appello in esame e dal relativo giudizio pendente dinanzi a questa
Corte, impegnandosi a presentare istanza di rinuncia agli atti.
§ 4.
Ritiene la Corte che, alla luce del chiaro tenore della riportata scrittura transattiva, debba adottarsi una pronuncia di cessata materia del contendere, essendo evidente che, in forza dell'intercorsa intesa, sia sopravvenuto un fatto che rende non più attuale l'interesse delle parti ad una decisione di merito.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, quindi, essere adottata, in ragione del contenuto del sopra richiamato accordo transattivo, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti diversamente disciplinato, i rapporti tra di loro, nei termini consacrati nell'indicata scrittura e per avere le stesse, salva l'ipotesi non verificatasi dell'inadempimento del Pt_1
all'obbligazione di pagamento in quella sede assunta, espressamente rinunciato ad avvalersi della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ. n.
19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez. U, Sentenza n. 8980 del
11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018).
Con riguardo alle spese processuali, infine, deve osservarsi che alcuna pronuncia si imponga, avendo le stesse specificamente regolato tale profilo nella scrittura tra di esse intercorsa, prevedendone l'integrale compensazione (cfr. art. 6 della scrittura).
pag. 5/7 Occorre, infine, dare atto che non ricorrono i presupposti per il versamento, ad opera dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/12.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di impugnazione,
l'appena descritto meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non è applicabile nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinandosi, in tale ipotesi, come si è già anticipato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (cfr. Cass. Civ., n. 3542 del 2017; Cass. n. 15042 del 2018).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3439/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1574/2022, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 27 giugno 2022, notificata in data 28 giugno 2022, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Maria Sofia
Amalfitano (C.F. e Fabio Falanga (C.F C.F._2
; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , nella qualità di Titolare CP_1 C.F._4
della ditta individuale “Oliviero Infissi di Oliviero Luigi”, (P.IVA:
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Fulvio Improta, (C.F.:
e Marco Improta (C.F.: ; C.F._5 C.F._6
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto.
Conclusioni: nelle note depositate in data 22.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori dell'appellante depositavano gli atti di rinuncia ed accettazione, scambiatisi tra i difensori delle pari, e la copia dell'accordo transattivo del 18.7.2023.
Alcuna nota scritta, in sostituzione dell'udienza, veniva depositata dalla difesa dell'appellato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
In data 24.3.2019, il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo n. 395/2019, con il quale ordinava a il Parte_1
pagamento, in favore di , titolare della ditta omonima, CP_1
della somma di euro 15.620,00 oltre interessi legali decorrenti dal
22.1.2019 e spese del procedimento, per il mancato pagamento di una fornitura e posa in opera di napoletane in ferro nonché di infissi in
PVC.
Avverso tale decreto, il proponeva opposizione con atto Pt_1
notificato in data 8 maggio 2019, deducendo l'inesistenza/estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'appaltante, attesa la mancata pag. 2/7 accettazione dell'opera, la risoluzione parziale del contratto d'appalto e il grave inadempimento contrattuale della ditta opposta.
L'opponente concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, per la condanna di controparte alla riduzione del prezzo degli infissi, per assunti vizi, ed al risarcimento del danno.
Costituitosi nella fase dell'opposizione, contestava la CP_1
domanda dell'opponente e la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto introduttivo, ribadendo la legittimità del decreto n. 395/2019 reso dal Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 1° aprile
2019, chiedendone la piena ed integrale conferma.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta l'opposizione confermandosi il decreto ingiuntivo n. 395/19 emesso da questo
Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata;
compensa tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, il proponeva appello mediante Pt_1
atto notificato in data 27/07/2022, con il quale, nel sollecitarne l'integrale riforma, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate con l'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pag. 3/7 Si costituiva , resistendo all'avverso gravame e CP_1
sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza del 13.1.2023, così provvedeva: “rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.1.2025; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, concedendo a tal fine alle parti termine per deposito di note fino alle ore 09.30 del giorno
24.1.2025”.
Scaduto il termine concesso alle parti, ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Ciò premesso, occorre rilevare che, come dinanzi anticipato,
l'appellante ha depositato copia della scrittura privata, sottoscritta il
18.7.2023 da entrambe le parti e dai rispettivi difensori per rinuncia al vincolo di solidarietà, con la quale le stesse concordavano di definire la lite tra di esse insorta, mediante il pagamento, da parte del , a Pt_1
tacitazione dell'avversa pretesa creditoria, della somma di euro
12.000,00. Nel medesimo accordo transattivo si conveniva che il materiale presente presso l'abitazione del , meglio descritto Pt_1
nell'atto, sarebbe divenuto di esclusiva proprietà dello stesso e, soprattutto, che le parti concordemente rinunciavano a qualsivoglia titolo, diritto, azione, pretesa nascente dalla sentenza oggetto pag. 4/7 dell'appello in esame e dal relativo giudizio pendente dinanzi a questa
Corte, impegnandosi a presentare istanza di rinuncia agli atti.
§ 4.
Ritiene la Corte che, alla luce del chiaro tenore della riportata scrittura transattiva, debba adottarsi una pronuncia di cessata materia del contendere, essendo evidente che, in forza dell'intercorsa intesa, sia sopravvenuto un fatto che rende non più attuale l'interesse delle parti ad una decisione di merito.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, quindi, essere adottata, in ragione del contenuto del sopra richiamato accordo transattivo, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti diversamente disciplinato, i rapporti tra di loro, nei termini consacrati nell'indicata scrittura e per avere le stesse, salva l'ipotesi non verificatasi dell'inadempimento del Pt_1
all'obbligazione di pagamento in quella sede assunta, espressamente rinunciato ad avvalersi della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ. n.
19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez. U, Sentenza n. 8980 del
11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018).
Con riguardo alle spese processuali, infine, deve osservarsi che alcuna pronuncia si imponga, avendo le stesse specificamente regolato tale profilo nella scrittura tra di esse intercorsa, prevedendone l'integrale compensazione (cfr. art. 6 della scrittura).
pag. 5/7 Occorre, infine, dare atto che non ricorrono i presupposti per il versamento, ad opera dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/12.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di impugnazione,
l'appena descritto meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non è applicabile nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinandosi, in tale ipotesi, come si è già anticipato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (cfr. Cass. Civ., n. 3542 del 2017; Cass. n. 15042 del 2018).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
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