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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 17.9.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACHILE Parte_1 C.F._1
SALVATORE ,
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: “Voglia L'ill.mo Tribunale di Roma, adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la cessata materia del contendere di questo procedimento”.
Per parte convenuta: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.”
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 28.03.2024 avverso il decreto del Questore di Pisa di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1.2 T.U. 286/98, così come modificato dalla L. 73/2020 Cat. A.12/2023 – 84 Div. PAS/Imm. IV Sez. del 04.08.2023 mig notificato al ricorrente via PEC nella stessa data, premesso che il ricorrente, nato in [...] il [...], ha formalizzato l'istanza di protezione speciale diretta al Questore di in data 06.12.2022; in data 06.07.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze-sezione ha espresso parere negativo;
in data 21.11.2023, ha presentato dinnanzi al Tribunale Ordinario di Firenze ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione convenuta in merito, per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione convenuta di rilasciare al Sig. il permesso di soggiorno per protezione speciale;
Pt_1 in data 05.02.2024 il Tribunale di Firenze ha ordinato alla di di concludere il CP_1 procedimento relativo all'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1, 1.1. e 1.2. D.Lgs. 286/1998; in data 27.02.2024, la Questura di ha notificato via PEC il decreto di rigetto dell'istanza; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della Questura, considerato il quadro normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che la quale si è costituita in data 04.11.2024; anche il PM ha apposto il Visto in data 05.04.2024; in data 11.12.2024 è stata concessa la sospensione del provvedimento impugnato;
pagina 2 di 3 con nota del 8.9.2025 la parte ricorrente ha dato conto che “In data 02.07.2025 la Questura di
ha rilasciato al sig. il permesso di soggiorno per protezione speciale n. avente Pt_1 Numero_1 scadenza in data 16.04.2027 (Doc. 1) “, e ha concluso come sopra indicato;
preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); visto che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta fondata in altro procedimento, sussistono motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 17.9.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
Il Presidente
Dott Roberto Monteverde
Il Giudice estensore Dott. Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 17.9.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACHILE Parte_1 C.F._1
SALVATORE ,
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: “Voglia L'ill.mo Tribunale di Roma, adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la cessata materia del contendere di questo procedimento”.
Per parte convenuta: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.”
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 28.03.2024 avverso il decreto del Questore di Pisa di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1.2 T.U. 286/98, così come modificato dalla L. 73/2020 Cat. A.12/2023 – 84 Div. PAS/Imm. IV Sez. del 04.08.2023 mig notificato al ricorrente via PEC nella stessa data, premesso che il ricorrente, nato in [...] il [...], ha formalizzato l'istanza di protezione speciale diretta al Questore di in data 06.12.2022; in data 06.07.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze-sezione ha espresso parere negativo;
in data 21.11.2023, ha presentato dinnanzi al Tribunale Ordinario di Firenze ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione convenuta in merito, per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione convenuta di rilasciare al Sig. il permesso di soggiorno per protezione speciale;
Pt_1 in data 05.02.2024 il Tribunale di Firenze ha ordinato alla di di concludere il CP_1 procedimento relativo all'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1, 1.1. e 1.2. D.Lgs. 286/1998; in data 27.02.2024, la Questura di ha notificato via PEC il decreto di rigetto dell'istanza; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della Questura, considerato il quadro normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che la quale si è costituita in data 04.11.2024; anche il PM ha apposto il Visto in data 05.04.2024; in data 11.12.2024 è stata concessa la sospensione del provvedimento impugnato;
pagina 2 di 3 con nota del 8.9.2025 la parte ricorrente ha dato conto che “In data 02.07.2025 la Questura di
ha rilasciato al sig. il permesso di soggiorno per protezione speciale n. avente Pt_1 Numero_1 scadenza in data 16.04.2027 (Doc. 1) “, e ha concluso come sopra indicato;
preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); visto che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta fondata in altro procedimento, sussistono motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 17.9.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
Il Presidente
Dott Roberto Monteverde
Il Giudice estensore Dott. Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 3 di 3