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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Elisa Dai Checchi Presidente
Dott. Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 918/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DELLAPASQUA DANIELE (C.F. ); C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARI GIORGIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Collegio
Visto il ricorso depositato in data 19.05.2025; rilevato che all'udienza del 16 ottobre 2025 la sig.ra ha dato atto di non aver provveduto al deposito CP_2 delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter in quanto, a causa di circostanze sopravvenute, sono venuti meno i presupposti dell'accordo raggiunto con controparte;
rilevato che il sig. al contrario, ha contestato che si siano verificate le citate circostanze sopravvenute CP_1
e ha pertanto insistito per la omologa delle condizioni oggetto dell'originario accordo;
rilevato che ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma anche che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, pagina 1 di 3 confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle condizioni pattuite;
le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite;
rilevato che le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell'accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all'esterno solo laddove siano poi omologate dall'Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso;
rilevato che la giurisprudenza ha affermato la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 21761/21), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, e che l'atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi.
rilevato altresì che affinché ciò avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l'iter processuale previsto dalla norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l'accordo negoziale tra loro intercorso in quanto ove ciò non avvenga, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
ritenuto pertanto che la revoca del consenso da parte di una delle parti rende improcedibile il ricorso per separazione consensuale;
ritenuto che nel caso di specie la sig.ra non ha confermato la volontà già espressa in sede di ricorso CP_2 per cui, non ricorrendo i presupposti per l'omologa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile;
ritenuto che le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione giuridica affrontata
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
➢ Dichiara improcedibile il ricorso per la separazione consensuale proposto Dal sig. e dalla CP_1 sig.ra CP_2
➢ Compensa le spese di lite pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3