Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 3.8.2023 al R.G. n. 2126/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente t r a
(c.f. , nato ad [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Virone;
RICORRENTE
e
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
nonché (c.f. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI - CONTUMACI
Nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario.
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
“di volere adottare i provvedimenti per la rideterminazione dell'obbligo nel mantenimento del figlio , rectius per la sua revoca integrale, in ragione del suo mutato status Controparte_2
occupazionale e comparativamente alle condizioni esistenti durante il matrimonio, con effetto
dalla proposizione del ricorso introduttivo”.
***
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento, introdotto dal ricorrente , ha ad oggetto la Parte_2
richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento a favore del figlio Controparte_2
(maggiorenne), stabilito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale (n. 691/2022 del 18.5.2022, RG 3679/2019, passata in giudicato).
I resistenti (ex coniuge) e , regolarmente citati in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, sono rimasti contumaci.
La pronuncia di divorzio del 2022 aveva disposto l'affidamento condiviso tra i genitori dei due figli, ed , con collocamento presso il domicilio materno e l'obbligo CP_2 Per_1
di contributo al mantenimento in capo al padre, pari a 300 euro mensili per ciascun figlio,
oltre il 50% delle spese straordinarie. Già al momento della pronuncia di divorzio, il figlio
, nato il [...], era divenuto maggiorenne. CP_2
Con il presente ricorso, il padre ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di in quanto ormai economicamente autosufficiente, con decorrenza Controparte_2
dalla proposizione della domanda (3.8.2023, data di deposito del ricorso). Ha allegato che il figlio, dopo il diploma di scuola professionale, avrebbe lavorato presso la tabaccheria/edicola del nonno paterno e, nell'estate del 2023, sarebbe Persona_2
stato assunto da . CP_3
Nel corso dell'udienza del 18.9.2024, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di interrogatorio formale, è stato sentito il figlio (pur non costituito), il quale Controparte_2
2 ha dichiarato di lavorare da ottobre 2023 presso come portalettere e di CP_3
guadagnare circa 1.450-1.500 euro netti al mese, ancorché con contratti precari. In precedenza, aveva concluso la scuola superiore professionale (indirizzo elettronico ed elettrotecnico); ha invece negato di aver lavorato presso la tabaccheria del nonno materno,
dove si recava solo per visita o compagnia.
Alla luce di quanto dichiarato dal figlio stesso, il ricorso risulta accoglibile, in quanto egli, ormai ventiduenne, risulta ben inserito nel mondo del lavoro nel settore postale,
nonché dotato di un diploma professionale tale da consentirgli un agevole accesso a lavori mediamente richiesti.
In ordine alla decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento, si ritiene ragionevole che essa principi da ottobre 2023 (data di inizio del lavoro presso
[...]
), anziché dal deposito del ricorso (agosto 2023), come richiesto dal ricorrente. Non CP_3
risulta infatti dimostrata un'attività lavorativa consolidata antecedente a tale data;
le prove orali richieste dal ricorrente in ordine alla presenza del figlio presso la tabaccheria del nonno sono state rigettate in quanto formulate in termini alquanto generici e non idonei a dimostrare lo svolgimento di un lavoro strutturato e adeguatamente retribuito.
La natura del procedimento e il suo svolgimento depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e delle conclusioni congiunte sopra riportate, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Sentenza n. 691/2022 del
18.5.2022 emessa da questo Tribunale (sub RG 3679/2019), revoca l'obbligo di mantenimento a favore di posto a carico del padre ricorrente Controparte_2 Parte_1
, con decorrenza dal mese di ottobre 2023;
[...]
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
3 Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 27.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
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