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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 984/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi nella causa iscritta al n. 984 /2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(RE) l'11/08/1968, impresa individuale (P.I. ), con sede in La Spezia (SP), P.IVA_1
Via del Molo, 20 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via XX Settembre n. 66, presso e nello studio degli Avvocati Messuri Paolo (C.F. – PEC C.F._2
e dell'Avvocato Mazzoli Carlo (C.F: – Email_1 C.F._3
PEC che la rappresentano e difendono giusta delega allegata Email_2
all'atto di appello appellante contro
, (C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, nonché per P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del Legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2, sono domiciliati appellato
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 19/3/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo
50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA
pag. 2/3 la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 984/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi nella causa iscritta al n. 984 /2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(RE) l'11/08/1968, impresa individuale (P.I. ), con sede in La Spezia (SP), P.IVA_1
Via del Molo, 20 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via XX Settembre n. 66, presso e nello studio degli Avvocati Messuri Paolo (C.F. – PEC C.F._2
e dell'Avvocato Mazzoli Carlo (C.F: – Email_1 C.F._3
PEC che la rappresentano e difendono giusta delega allegata Email_2
all'atto di appello appellante contro
, (C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, nonché per P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del Legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2, sono domiciliati appellato
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 19/3/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo
50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA
pag. 2/3 la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3