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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici di via de Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, n. 199 del 2024, che articolatamente censurava, che aveva accolto la domanda di volta alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 7.418,79 trattenutale a titolo di Irpef all'atto della liquidazione degli arretrati dovutile a titolo di assegno di invalidità.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della predetta domanda di controparte.
Va, a tal punto, preliminarmente evidenziato che risulta per tabulas che parte appellante riceveva in data 13 febbraio 2024 la comunicazione, ex art. 435 c.p.c., della fissazione dell'odierna udienza di discussione, alla quale l'appellante, che mai ha documentato, nella mancata costituzione di controparte, l'avvenuta notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza, non è comparsa.
Orbene, in tale contesto l'impugnazione proposta è improcedibile, perché parte appellata non si
è costituita e non risulta esserle stato notificato il ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza. Tale profilo prevale anche sulla dichiarazione di rinuncia al giudizio medio CP_ tempore formulata dall'
La S.C., nella sua massima espressione (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., .
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che….ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce
a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro -e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c.
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C (cfr. Cass., VI,
25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (arg. anche ex Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014 n. 5700).
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre il Supremo Consesso (cfr. Cass., Sez. Lav.,
3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi
2 di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1 quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici di via de Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, n. 199 del 2024, che articolatamente censurava, che aveva accolto la domanda di volta alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 7.418,79 trattenutale a titolo di Irpef all'atto della liquidazione degli arretrati dovutile a titolo di assegno di invalidità.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della predetta domanda di controparte.
Va, a tal punto, preliminarmente evidenziato che risulta per tabulas che parte appellante riceveva in data 13 febbraio 2024 la comunicazione, ex art. 435 c.p.c., della fissazione dell'odierna udienza di discussione, alla quale l'appellante, che mai ha documentato, nella mancata costituzione di controparte, l'avvenuta notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza, non è comparsa.
Orbene, in tale contesto l'impugnazione proposta è improcedibile, perché parte appellata non si
è costituita e non risulta esserle stato notificato il ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza. Tale profilo prevale anche sulla dichiarazione di rinuncia al giudizio medio CP_ tempore formulata dall'
La S.C., nella sua massima espressione (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., .
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che….ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce
a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro -e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c.
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C (cfr. Cass., VI,
25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (arg. anche ex Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014 n. 5700).
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre il Supremo Consesso (cfr. Cass., Sez. Lav.,
3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi
2 di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1 quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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