Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8400.2023 R.A.C.L., promossa da:
PP PA
con il proc. avv. Viola
CONTRO
Controparte_1
Avv. Falconieri Cuppone
Parte ricorrente ha adito in data 24.7.23 questo Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n.551.23 chiedendo accertarsi la illegittimità ed inesistenza della notifica in quanto effettuata non alla pec ma tramite ufficiale giudiziario brevi manu ed il proprio difetto di legittimazione passiva e che non è tenuta al pagamento di quanto ingiunto;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, benchè titolare di posta certificata ed in violazione dell'art.137, VI, cpc, le sia stato notificato in data 13.6.23 detto decreto ingiuntivo quale socio di Italcom srl;
come l'amministratore unico e l.r. di detta società fosse , deceduto e Persona_1 poi non sostituito;
come il decreto ingiuntivo (relativo ad un presunto credito) non sia stato notificato all'indirizzo pec della società; come il contraddittorio dovrebbe essere integrato nei confronti degli eredi di . Persona_1
come il decreto ingiuntivo sia stato notificato all'indirizzo pec della società ma con esito negativo per codice errore sì da determinare la necessità di notifica ai soci superstiti;
chiede quindi il rigetto dell'opposizione con condanna ex art.96 cpc e dichiararsi esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
Il decreto ingiuntivo sotteso dal presente giudizio è stato conseguito nei confronti di Italcom srl.
In giurisprudenza si è osservato che: < consolidato l'indirizzo secondo il quale "dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (Cass., Sez. Un., n. 6070/2013).
In questo contesto, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa) e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).
In altri termini, "l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione. In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata;
in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse”>>. [Cass. civile sez. II, 05/09/2023, n.25806].
Nella specie, parte ricorrente non allega neppure l'intervenuta cancellazione della società, né del resto lo fa parte opposta.
Parte ricorrente lamenta infatti il difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa azionata e parte avversa allega una avvenuta notifica per mera conoscenza.
Ebbene, recita l'art. art. 145 cpc. “Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede , mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
Nella specie nel decreto ingiuntivo non era indicato il nome dell'attuale l.r. della società. Del resto, una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non potrebbe neppure essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa [Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10754].
A fronte di una omessa notifica alla pec societaria per causa non imputabile all'opposto, la stessa si è limitata a notificare l'atto alla società non secondo le regole codicistiche, ma presso i soci, benchè la società non risulti cancellata. Del resto, ex art.2462 c.c.: “Responsabilità Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio . In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.”
Ed è lo stesso opposto a riconoscere che la notifica è stata effettuata solo per mera conoscenza non essendo i soci responsabili per il credito azionato.
Che è quanto evidenzia la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente. L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1
c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, per concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza.
Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del "quantum debeatur". La liquidazione di tale danno, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'"an" sia del "quantum"
o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa [Cass.
9.9.04 n.18169]. Invero, la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente ex art. 96, 1° comma, c. p.
c., sottintende non solo il carattere totale e non parziale di tale soccombenza, ma anche che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza [Cass. civ., 8.9.1983, n.5524].
Nella specie, al di là dell'esito del giudizio, nessuna prova risulta essere stata offerta in merito al danno genericamente allegato dalla parte interessata, sicchè la domanda non può trovare accoglimento.
In relazione alla definizione delle spese, in considerazione dell'avvenuta richiesta di un decreto ingiuntivo nei confronti della società Italcom srl “in persona dei soci superstiti”
(benchè poi ottenuto nei confronti della società siccome rappresentata ex lege) e dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo all'odierno ricorrente, occorre procedere alla compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda,
rigetta il ricorso per carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Lecce, 19/03/2025
Lorenzo Bellanova