Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all’udienza del 15 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32304 del registro di Segreteria, promosso da:
C. C., omissis;
F. D., omissis;
F. M., omissis;
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Emanuela Mazzola [C.F. [...]; PEC emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org; Fax 06.21121939] e dall’Avv. Pierfrancesco AR [C.F. [...]; PEC: pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org; Fax 06.21121939], con domicilio fisico presso il loro studio in Roma, Via A. Farnese n. 19 e domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L.
448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio (L. 388/2000; L. 145/2018; L. 160/2019; L. 197/2022; L.
213/2023) e per la conseguente condanna dell’INPS alla rideterminazione degli importi del trattamento pensionistico spettante a ciascun ricorrente, con rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, con versamento dei ratei maturati e non versati o delle somme residue dovute a tale titolo; con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 L. 388/2000; 1, comma 260, L. 145/2018; 1, comma 477, L. 160/2019; 1, comma 309, L. 197/2022; Art. 1, comma 135, L. 213/2023, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonchè per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITO alla pubblica udienza del 15 settembre 2025, tenutasi con l’assistenza del Segretario sig.ra RI LI, l’Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno presente per i ricorrenti, come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione dell’udienza, i ricorrenti, tutti titolari di trattamento pensionistico rilevante ai fini della perequazione di cui all’art. 1, comma 309 della legge n. 197/2022 e s.m.i. “lamentano l’effetto pregiudizievole, amplificato e stabilizzato, destinato ad aggravarsi, per la perdurante stratificazione dell’erosione per ciascun anno, con cumulo delle penalizzazioni e abbattimento esponenziale del trattamento pensionistico al quale avrebbero effettivamente titolo”;
Analizzati i vari profili di criticità e di contrasto con plurime norme costituzionali e di rango europeo della disciplina vigente, i ricorrenti facevano proprie le argomentazioni esposte nelle ordinanze di rimessione della questione alla Corte costituzionale delle Sezioni Regionali per la Toscana nn. 33/2024 del 06.09.2024.
Chiedevano, quindi, previa eventuale rimessione della questione alla Corte costituzionale, l’accoglimento del ricorso e la condanna di INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
Veniva quindi fissata l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 9 giugno 2025, successivamente rinviata d’ufficio al giorno 11 giugno 2025.
Nelle more del giudizio interveniva la sentenza n. n. 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38,secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana.
In data 19 maggio 2025 parte ricorrente depositava istanza di rinvio della trattazione del giudizio alla luce dell’intervenuta, nelle more, rimessione alla Corte costituzionale di altra questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, per contrasto con l’art. 53 Cost. con ordinanza n. 23/25 della Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna.
In data 27 maggio 2025 si costituiva in giudizio INPS, depositando comparsa con la quale chiedeva in rigetto del ricorso in quanto infondato e le prospettate questioni di legittimità superate dalla sentenza n. 19/25 della Corte costituzionale.
All’udienza del 11 giugno 2025 parte ricorrente insisteva per il rinvio del giudizio ad altra udienza, opponendovisi INPS, che chiedeva invece il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 15/2025 resa fuori udienza e depositata in data 7 luglio 2025 questo Giudicante respingeva l’istanza di rinvio formulata da è parte ricorrente, essendo vietate ex art. 164, comma 12, c.g.c. le udienze di mero rinvio e, in difetto di accordo tra le parti per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, preso atto che parte ricorrente aveva prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 L.
388/2000, dell’art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell’art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell’art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, L. 213/2023 per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonchè per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione, provvedeva in merito, dichiarandola manifestamente infondata in quanto avente ad oggetto profili integralmente sovrapponibili ai contenuti delle ordinanze di rimessione delle Sezioni Regionali per la Toscana e per la Campania rispettivamente nn.33/2024 del 06.09.2024 e 101/2024 dell'11.09.2024, sulle quali era intervenuta la citata sentenza della Corte costituzionale n.
19/25.
Con il medesimo provvedimento la discussione del giudizio veniva rinviata all’udienza del 15 settembre 2025.
In data 7 agosto 2025 e 12 settembre 2025 parte ricorrente depositava atto di rinuncia al giudizio, notificato ad INPS, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso.
All’odierna udienza il procuratore di INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Stante la regolarità della rinuncia agli atti, sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, ritualmente notificata alla controparte e da quest’ultima accettata, senza riserve o condizioni, con formale dichiarazione resa agli atti del giudizio, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c.
Ai sensi del successivo comma 7 dell’art. 110, “la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese”.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32304 del Registro di Segreteria promosso da C. ED ALTRI contro INPS
DICHIARA
Estinto il giudizio.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del 15 settembre 2025
IL G.U.P.
Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 19/12/2025 Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)