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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1079/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Maria Macchiarella
RICORRENTE contro
, codice fiscale col patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Lucia Sciacca
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 08/04/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 11/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 19/03/2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nata la Persona_1 figlia (il 23/01/2019), da entrambi riconosciuta. Esponeva che, in seguito Per_2 alla nascita della bimba, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, il chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre ma alternato con il padre come da piano genitoriale allegato al ricorso;
1 - disporre, a proprio carico, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (assegno unico al 50%).
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva all'affido Controparte_1 condiviso della minore con collocamento presso la madre. Chiedeva a questo
Tribunale di:
- fissare la misura dell'assegno di mantenimento della figlia posto a carico del padre
(spese straordinarie al 50%);
- disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa responsiva.
All'udienza del 11/11/2025, le parti – su impulso del Giudice – raggiungevano il seguente accordo:
“affido condiviso della minore nata a [...] il [...]; Persona_3 diritto di visita e frequentazione del padre come da ricorso con la specifica che il sabato mattina il preleverà la minore alle ore 8.15; Pt_1
corrisponderà l'assegno mensile di € 200,00 alla madre a Parte_1 titolo di mantenimento della minore. L'assegno sarà corrisposto ogni 10 del mese in via anticipata. L'assegno è sottoposto a rivalutazione ex lege. Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% e individuate come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
L'assegno unico a decorrere dal sesto mese dalla stipula del presente accordo sarà percepito per intero (dunque comprensivo della quota oggi percepita dal ) Pt_1 dalla in via integrativa dell'assegno di mantenimento. Per_1
Le parti rinunciano alle altre domande.
Spese compensate”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
2 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1079/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 19.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Maria Macchiarella
RICORRENTE contro
, codice fiscale col patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Lucia Sciacca
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 08/04/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 11/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 19/03/2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nata la Persona_1 figlia (il 23/01/2019), da entrambi riconosciuta. Esponeva che, in seguito Per_2 alla nascita della bimba, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, il chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre ma alternato con il padre come da piano genitoriale allegato al ricorso;
1 - disporre, a proprio carico, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (assegno unico al 50%).
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva all'affido Controparte_1 condiviso della minore con collocamento presso la madre. Chiedeva a questo
Tribunale di:
- fissare la misura dell'assegno di mantenimento della figlia posto a carico del padre
(spese straordinarie al 50%);
- disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa responsiva.
All'udienza del 11/11/2025, le parti – su impulso del Giudice – raggiungevano il seguente accordo:
“affido condiviso della minore nata a [...] il [...]; Persona_3 diritto di visita e frequentazione del padre come da ricorso con la specifica che il sabato mattina il preleverà la minore alle ore 8.15; Pt_1
corrisponderà l'assegno mensile di € 200,00 alla madre a Parte_1 titolo di mantenimento della minore. L'assegno sarà corrisposto ogni 10 del mese in via anticipata. L'assegno è sottoposto a rivalutazione ex lege. Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% e individuate come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
L'assegno unico a decorrere dal sesto mese dalla stipula del presente accordo sarà percepito per intero (dunque comprensivo della quota oggi percepita dal ) Pt_1 dalla in via integrativa dell'assegno di mantenimento. Per_1
Le parti rinunciano alle altre domande.
Spese compensate”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
2 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1079/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 19.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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