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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI SC
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 29/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14155/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MORETTI CHIARA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. - RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 15/11/2024, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile con . Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 22/09/2001 a SC (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SC al numero 223, parte I, dell'anno 2001).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
1.2. Con sentenza n. 959/2021 del Tribunale di SC veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
1.3. Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza gli risultino ritualmente notificati.
La sola parte ricorrente è quindi comparsa in data 6.5.25 per la prima udienza di divorzio. In quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Le conclusioni della ricorrente sono state: «Dichiararsi ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in -disporre che la relativa sentenza venga annotata ai margini del relativo atto di
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matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
1.5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 19.11.24, si è limitato a prenderne visione.
2. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
3. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 22/09/2001 a SC (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SC al numero 223, parte I, dell'anno 2001);
− dichiara le spese di lite irripetibili;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
SC, 29/05/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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