Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2022, proposto da
OM IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonomi, Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI ZANDOBBIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1/2022 di data 17.01.2022 del Comune di Zandobbio emessa ai sensi dell'art. 30 commi 7 e 8 del T.U. 380/2001, nonché di tutti gli atti o provvedimenti ad essa preordinati, conseguenti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zandobbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 1 di data 17 gennaio 2022 con la quale il Comune di Zandobbio ordinava a AN HI e a Granulati Zandobbio S.p.a. di sospendere le opere in corso realizzate senza titolo, con divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse ai sensi dell’art. 30 comma 7 e 8 del DPR 380/2001 ritenuta accertata un’ipotesi di lottizzazione abusiva.
L’ordinanza impugnata si fonda infatti sull’abusiva realizzazione in zona agricola di un piazzale per lo stazionamento e la manovra dei mezzi pesanti (della società Granulati Zandobbio s.r.l., conduttrice dello stesso terreno), mediante la scarificazione del terreno coltivo e il riporto di tout venant di cava ben rullato per una superficie di 5.072,20 mq e per uno spessore di 50 cm comportante una trasformazione urbanistica ed edilizia in assenza di titolo abilitativo.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Zandobbio.
3. Nelle more del giudizio, il ricorrente e la società affittuaria - preso atto del contenuto dell’ordinanza e comunicata al Comune la volontà e l’impegno di dare avvio immediato all’esecuzione della stessa per ripristinare lo stato agricolo dell’area – si sono rese disponibili a sgomberare l’area asportando tutto il materiale lapideo posto sui bancali poggiati al suolo e ad asportare lo strato di ghiaia ripristinando lo stato agricolo dei luoghi, versando altresì la somma di € 30.000,00 a garanzia dell’esecuzione dei lavori.
Previo accertamento dello sgombero del deposito industriale allestito nell’area da Granulati Zandobbio S.p.a. e ritenuta non più sussistente la lottizzazione abusiva, l’Amministrazione comunale ha adottato l’ordinanza n. 18/2022 del 12 luglio 2022, revocando l’ordinanza n. 1/2022 qui impugnata.
Verificata, tuttavia, la mancata asportazione dello strato di tout venant , ha ordinato con la stessa ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione della pavimentazione abusivamente realizzata.
4. Con ricorso contraddistinto RG n. 849/2022 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 18/2022 per poi, con SCIA del 10 ottobre 2022, chiedere che venisse accertata la conformità, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del d.P.R. 380/2001, dell’intervento di pavimentazione (con tout venant di cava costipato dello spessore di 50 cm) dell’area di mq. 5794,30. Avverso il mancato accoglimento dell’istanza di cui all’art. 37 del d.P.R. 380/2001, l’odierno ricorrente radicava anche il giudizio RG n.150/2023. Questo Tribunale, riuniti i due giudizi, li respingeva perché infondati con sentenza n. 497 del 7 giugno 2023.
5. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va dichiarato improcedibile.
La revoca del provvedimento impugnato priva il ricorrente di ogni interesse in ordine alla richiesta pronuncia demolitoria, rendendo inevitabile la declaratoria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il rapporto tra il ricorrente e l'Amministrazione risulta ormai rideterminato dal provvedimento emesso a seguito del riesame (nella specie oggetto di diversa impugnativa), sicché nessuna utilità potrebbe derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo.
7. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
AN LI, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | UR PE |
IL SEGRETARIO