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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1771/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.8.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.3.1970, con il patrocinio dell'avv. GHIDINI SUSANNA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), Piazza XX Settembre n. 2, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FARRIS STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese
(VA), Via Orrigoni n. 15, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.10.2024;
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Cfr. verbale di udienza del 17.6.2025:“I difensori si riportano ai rispettivi atti e chiedono concordemente che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni in assenza di prole e di richieste di contenuto economico.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in GA Parte_1 CP_1
(VA) in data 25.6.2019 con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2009, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Integrato il contraddittorio, si è costituito parimenti aderendo alla domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 4.2.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore e i difensori si riportavano ai rispettivi atti;
il giudice relatore, omesso il tentativo di conciliazione ex art. 473bis. 21 c.p.c., stante la mancata comparizione di parte convenuta, giustificata sulla scorta del certificato medico del 20.12.2024, nonché rilevata l'adesione di parte resistente alla pronuncia sullo status, rigettava le istanze di prova articolate da parte ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza per la discussione orale della controversia.
pagina 2 di 4 All'udienza del 17.6.2025 i difensori chiedevano concordemente la pronuncia sulla separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni in assenza di prole e di richieste di contenuto economico, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. In assenza di prole e di domande di contenuto economico, nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta.
3. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GA (VA) in data CP_1
25.6.2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2009, atto n. 5, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RM
(VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.8.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.3.1970, con il patrocinio dell'avv. GHIDINI SUSANNA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), Piazza XX Settembre n. 2, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FARRIS STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese
(VA), Via Orrigoni n. 15, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.10.2024;
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Cfr. verbale di udienza del 17.6.2025:“I difensori si riportano ai rispettivi atti e chiedono concordemente che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni in assenza di prole e di richieste di contenuto economico.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in GA Parte_1 CP_1
(VA) in data 25.6.2019 con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2009, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Integrato il contraddittorio, si è costituito parimenti aderendo alla domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 4.2.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore e i difensori si riportavano ai rispettivi atti;
il giudice relatore, omesso il tentativo di conciliazione ex art. 473bis. 21 c.p.c., stante la mancata comparizione di parte convenuta, giustificata sulla scorta del certificato medico del 20.12.2024, nonché rilevata l'adesione di parte resistente alla pronuncia sullo status, rigettava le istanze di prova articolate da parte ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza per la discussione orale della controversia.
pagina 2 di 4 All'udienza del 17.6.2025 i difensori chiedevano concordemente la pronuncia sulla separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni in assenza di prole e di richieste di contenuto economico, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. In assenza di prole e di domande di contenuto economico, nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta.
3. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GA (VA) in data CP_1
25.6.2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2009, atto n. 5, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RM
(VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4