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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3699 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F., P.I. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., sig. , difesa dall'avv. Guido Parte_2
Bevilacqua, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. e P.I. ), difesa dall'avv. Girolamo Controparte_1 P.IVA_2
Sarnelli, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.La proponeva opposizione alla esecuzione iniziata dalla Parte_3 [...]
con cui questa assoggettava ad espropriazione l'opificio e il Controparte_1 terreno circostante di proprietà della società opponente, sito in Caivano, Località Pascarole, zona ASI, nel NCEU foglio 5, part. 1108. Deduceva: che la banca, nell'atto di pignoramento, aveva precisato di avere erogato, con contratto di finanziamento, stipulato per notar di Caivano, in data 12 novembre 2009, la somma Per_1 di euro 2.300.000, destinata per euro 1.500.000 al reintegro di capitale circolante e per euro
800.000,00 al supporto dell'equity della collegata VI;
che la banca aveva sostenuto che, a seguito di inadempimento, la società mutuataria era decaduta dal beneficio del termine, con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e obbligo di pagare la somma di euro 2.080.517,19, oltre interessi al tasso convenzionale, di cui all'art. 4 del contratto di finanziamento, a far data dal 16 settembre
2015;
che la banca aveva evidenziato che il precetto notificato alla società era rimasto infruttuoso;
che la banca aveva presentato istanza di vendita del bene pignorato. A seguito dell'istanza di vendita, il tribunale di Napoli Nord aveva emanato: ordinanza di vendita e delega delle operazioni di vendita;
decreto di liquidazione del compenso all'esperto stimatore;
ordinanza di liberazione del compenso pignorato;
che l'azione intrapresa dalla banca era illegittima;
che la clausola relativa agli interessi era nulla per indeterminatezza o indeterminabilità di questi, in quanto a) mancava l'indicazione del TAE, b) era stato adottato l'Euribor, quale parametro variabile, in violazione della normativa antitrust (legge 287/1990);
che vi era stata violazione della legge 108 del 1996. La misura del TEG (pari al 5,311%, era superiore al tasso soglia del 4.875%; la misura degli interessi moratori (5.045%%) era superiore al tasso soglia;
che vi era stata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca.
Sebbene l'art. 1 del contratto di mutuo del 12.11.2009 nell'indicare lo scopo del finanziamento concesso alla mutuataria specificasse che esso era “destinato al reintegro del circolante aziendale per euro 1.500.000,00 e supporto dell'equity della collegata
VI s.r.l., con sede in Caivano, per euro 800.000,00”, era risultato che le finalità che avevano indotto la banca a concedere alla società opponente il finanziamento di euro 2,3 milioni erano state differenti. La banca, difatti, mediante l'operazione creditizia, da un lato, aveva provveduto ad azzerare l'esposizione debitoria del conto corrente n. 4176, di fatto trasformando un'apertura di credito non assistita da garanzia reale in un mutuo ipotecario;
dall'altro, aveva finanziato, per il tramite dell' la VI s.r.l., società già Parte_3 eccessivamente assistita finanziariamente dal ceto bancario, ma che non godeva più di merito creditizio, abbattendo in sostanza l'esposizione debitoria pregressa della VI
s.r.l. nei confronti della stessa CP_2 che nella specie era stato concluso un mutuo di scopo, ma lo scopo dichiarato era stato disatteso, in quanto le somme mutuate – contrariamente allo scopo pattuito contrattualmente – non erano state destinate né al reintegro del capitale sociale della né al a supporto dell'equity della VI s.r.l., ma piuttosto ad estinguere Parte_3 pregresse passività delle predette due società (la e la VI s.r.l.) verso la Pt_3 stessa CP_1 che vi era stato un abuso di dipendenza economica, da parte della banca, ai sensi della legge 192 del 1998, art. 9.
Chiedeva di: accertare e dichiarare che il contratto di mutuo era nullo, inammissibile, invalido, inefficace e/o in ogni caso illegittimo, accogliendo la domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva avanzata da in conseguenza, accertare e dichiarare nulli, CP_2 inammissibili, invalidi, inefficaci e/o in ogni caso illegittimi, ogni atto del processo esecutivo posto in essere dal creditore procedente sulla scorta del contratto di mutuo.
2. Si costituiva la CP_2
Deduceva l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e chiedeva il rigetto di questa.
3. Con sentenza n. 1160, pubblicata il 3.5.2021, il tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese. Parte_3
In motivazione deduceva: che non era necessaria l'indicazione del TAE nei contratti di mutuo, ove non vi sia la capitalizzazione degli interessi;
che ai fini della determinabilità del tasso di interesse applicato ad un contratto di mutuo, è sufficiente che il tasso concretamente applicato sia determinato per relationem rinviando a criteri esterni al documento contrattuale, purché oggettivamente individuabili;
che il richiamo all'Euribor della banca mutuante consentiva di determinare l'entità del tasso da applicare al mutuo, non essendo esso calcolato sulla base di criteri discrezionali o determinazioni unilaterali della stessa, ma in relazione ad un indice usualmente utilizzato dal sistema bancario nei confronti della clientela;
che, l'opponente aveva lamentato la possibile manipolazione del tasso attraverso l'Euribor.
L'Euribor indicava il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di CP_3 oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro
(contribuiscono per l'Italia Banca Intesa BCI, Monte dei Paschi di Siena e UCI Milano).
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indicava anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale doveva ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che doveva presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, che fosse offerto da una banca, altro intermediario o diverso emittente (notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate) definiva il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario.
Il tasso finito praticato non era dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread.
Appariva, quindi, inesatto affermare che l'Euribor fosse frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi”. Alcune cautele presidiavano l'Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario. Poiché la segnalazione avveniva su base volontaria, il tasso non veniva rilevato se non partecipavano almeno 12 banche (il campione darebbe stato altrimenti scarsamente rappresentativo). Erano tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.
Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso era possibile. Poteva essere che la banca segnalante comunicasse deliberatamente dati alterati, o che più banche s'accordassero per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).
Un'intesa siffatta poteva determinare violazione dell'art. 101 del Trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) fosse provata l'intesa manipolativa;
2) dell'intesa facesse parte la banca Contr in questione. Sulla premessa sub 2), era evidente che la non rientrando tra gli intermediari segnalanti, non poteva in alcun modo assumersi parte di una pretesa (e indimostrata) intesa manipolativa;
che l'opponente lamentava la violazione della legge 108/1996 sia con riferimento al tasso degli interessi corrispettivi, sia con riferimento al tasso degli interessi moratori. Quanto al tasso degli interessi corrispettivi, il superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto sommando al TEG indicato in contratto la commissione di estinzione anticipata;
che nella specie non era stata applicata alcuna commissione di estinzione anticipata, per cui l'opponente non aveva di che dolersi;
che in ogni caso doveva escludersi che la penale prevista per il recesso anticipato si dovesse sommare al tasso di interessi corrispettivo, assolvendo le due previsioni a finalità eterogenee ed essendo destinate ad applicarsi in situazioni assolutamente non sovrapponibili: mentre gli interessi corrispettivi presuppongono che il contratto continui ad avere applicazione ed assicurano la remunerazione del capitale, la clausola di estinzione anticipata opera solo nel caso in cui il mutuatario avesse deciso di estinguere anticipatamente il mutuo, rispetto alla sua naturale scadenza, cioè laddove non siano più dovuti interessi sul capitale ed anzi a titolo di indennizzo per la perdita degli stessi;
che quanto al tasso di interesse l'opponente lamentava che il relativo tasso pattuito in contratto, pari al 4,784%, sommato al differenziale tra ISC (3,25%) e tasso di interessi corrispettivo (2,99%), pari a 0,26%, superava il tasso soglia.
In tal modo l'opponente sommava ingiustificatamente al tasso di interesse moratorio voci (in particolare, le spese contrattuali) che non potevano essere considerate al fine del superamento del tasso soglia degli interessi moratori;
che la lamentava la violazione della buona fede da parte della banca;
Parte_3 che il contratto di mutuo fondiario non configurava un mutuo di scopo;
ne conseguiva che lo strumento tipico di cui agli artt. 38 e ss. del T.U.B. ben poteva essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa;
che il concetto di finanziamento (che, come ben noto, integra la causa del contratto di mutuo) poteva ritenersi idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella – frequente nella prassi commerciale – di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. In tal caso, infatti, ferma restando la necessità della traditio rei per il perfezionamento del mutuo, la situazione era pressoché analoga: a fronte di un debito esigibile sorgeva per il debitore un obbligo restitutorio dilazionato nel tempo, sicché il finanziamento si rinveniva nella dilazione del pagamento altrimenti dovuto (nel caso di specie, da una società collegata); che quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea alla causa del mutuo, non per questo ne discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa;
che l'opponente non aveva neppure dedotto quali erano le norme imperative asseritamente violate da un'operazione di tal fatta;
inoltre, la stipula di un (eventualmente anche nuovo) contratto di mutuo poteva risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore
(nel caso di specie, del gruppo societario) e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria. Si poteva pensare – oltre che alla riscontrata possibilità di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile – anche alla possibilità di “ristrutturare” il debito a condizioni migliori (laddove ad esempio il tasso d'interesse risultante dalla stipula del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile al debito originario), il che risultava evidente in tutti i casi in cui il mutuo venga stipulato per estinguere il debito nascente da un precedente contratto di mutuo ipotecario, il quale avesse contemplato un tasso d'interesse divenuto nel tempo meno vantaggioso (ad esempio per la caduta dei tassi di mercato, laddove stipulato a tasso fisso); che, sotto il secondo profilo (abuso di dipendenza economica), l'art. 9 della legge 192/1998 aveva portata generale ed era riferibile a tutti i rapporti in cui vi era una relazione contrattuale tra imprese ove si manifesta una debolezza strutturale, anche se il rapporto non è di subfornitura;
che l'art. 9 è norma a tutela dell'impresa debole: essa prevede la figura dell'abuso di dipendenza economica, che viene descritta dalla norma come situazione in cui un'impresa
è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Nella valutazione della dipendenza occorre esaminare la situazione del mercato ed il tempo ragionevolmente necessario per la dismissione dell'investimento (vendita scorte, ammortamento dei beni, ecc.) e per il reperimento di un nuovo partner commerciale. L'abuso dell'impresa forte, in una situazione di dipendenza economica, si realizza generalmente attraverso alcuni significativi comportamenti: il rifiuto di vendere o comprare, l'imposizione di gravose condizioni commerciali o l'interruzione arbitraria della relazione;
che nel caso di specie, la doglianza dell'opponente era generica e non risultava provata. In particolare, non erano specificamente indicate “le soddisfacenti alternative sul mercato” cui l'opponente aveva dovuto rinunciare per evitare “il passaggio a momenti traumatici dal punto di vista finanziario”.
4. La (già propone appello. Parte_1 Parte_3
Con un primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'indicazione del TAE non fosse necessaria nel contratto di mutuo.
Deduce: che la mancata indicazione del TAE nei contratti di mutuo, benchè non obbligatoria, comporta la indeterminabilità degli interessi;
che l'indicazione del solo tasso nominale annuo, risultando insufficiente sul piano informativo, rende generica la clausola di determinazione degli interessi;
che nel caso vanno applicati i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
che nella specie il rimborso era basato su un piano di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla produzione di interessi sugli interessi.
Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non sussista alcuna violazione della legge 287 del 1990 nel vincolare il tasso di interesse all'Euribor.
Deduce: che è stata pubblicata in data 7.12.2016 la decisione della Commissione Europea, con cui è stata accertata l'esistenza di un cartello bancario finalizzato alla manipolazione del parametro Euribor – circostanza nota anche al tribunale;
che il giudice di primo grado ha aderito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, successivo al fatto della manipolazione, ma anteriore alla pubblicazione della decisione della Commissione Europea, secondo cui l'incidenza della manipolazione sui contratti porrebbe un problema di prova sia sotto il profilo della stessa esistenza della manipolazione, sia nel senso di ritenere necessaria la dimostrazione che dell'intesa manipolativa sia parte anche la banca convenuta;
che tale orientamento è superato;
che secondo l'elaborazione della consolidata giurisprudenza europea (Corte Giust. UE, 20 settembre 2001, causa C-453/99) e nazionale, la plurioffensività dell'illecito antitrust determina il prodursi di effetti pregiudizievoli non solo per gli imprenditori concorrenti esclusi dall'intesa restrittiva, ma anche per gli utenti che concludono il contratto 'a valle' dell'intesa anticompetitiva, nel quale la stessa si compie e si realizza, di talché gli utenti finali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni subiti nei confronti delle imprese che abbiano parte all'accordo, normalmente quantificati nell'aumento di costo del bene o servizio determinato dall'intesa; che a prescindere dal fatto che la specifica controparte contrattuale abbia o meno preso parte all'accordo distorsivo, la manipolazione del tasso influenza in ogni caso il tasso convenzionale, rendendolo nullo per indeterminatezza ex art. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., nonché nullo per il divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 L. n. 287/1990,
101 TFUE e 53 EFA: sicché il singolo utente può agire per la dichiarazione di nullità del contratto e per la ripetizione delle somme anche laddove la controparte contrattuale – come Contr è accaduto per la nel caso di specie – non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, restando esclusa, invece, l'azione per il risarcimento del danno anticoncorrenziale, che può essere proposta esclusivamente contro gli autori della violazione antitrust;
che ai sensi dell'art. 16 reg. CE n. 1/2003 (rubricato “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza”) quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche che sono già oggetto di una decisione della Commissione non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla
Commissione (tale, peraltro, regola è corollario del più generale principio di leale cooperazione tra Stati e Unione europea di cui all'art. 4 TUEF ed è finalizzata a garantire la certezza e l'applicazione uniforme del diritto di derivazione europea, come risulta dal considerando n. 22 reg. CE n. 1/2003); che la giurisprudenza consolidata afferma che la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita da chi assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le ordinarie regole in tema di ripartizione dell'onere della prova. Tuttavia, quando come accade nel caso di specie, la prova acquisita nel procedimento di accertamento davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è in grado di esonerare il danneggiato dalla reiterazione degli accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio avverso il provvedimento di accertamento dell'infrazione ed irrogazione della sanzione, la decisione costituisce “prova privilegiata” dell'intesa illecita (che rientra nel novero delle prove tipiche), nel senso che all'impresa che si sia avvantaggiata dell'illecito anticoncorrenziale è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi nel procedimento avanti all'Autorità Garante;
che, nella specie, la sentenza impugnata sul punto è errata, sia in quanto in considerazione della decisione della Commissione Europea, la sussistenza dell'intesa manipolativa nel caso concreto non poteva essere posta in discussione, sia in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ai fini dell'accertamento della nullità del tasso Contr Euribor a nulla rileva la partecipazione o meno della al panel di rilevamento dell'Euribor. Con un terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione della legge 108 del 1996, sia con riferimento al tasso di interessi corrispettivi, sia con riferimento dal tasso degli interessi moratori.
Deduce: che la usurarietà degli interessi moratori è messa in luce da una consulenza del PM, depositata in primo grado;
che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, contrariamente a quanto ha erroneamente rilevato il giudice di primo grado, gli interessi moratori sono sottoposti alla normativa antiusura e vanno dunque inclusi nel TEG, il quale abbraccia qualunque promessa di somme correlata al contratto concluso, anche se di natura non corrispettiva;
che le considerazioni sopra svolte valgono sia per quanto concerne gli interessi moratori, sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi;
che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di primo, non può togliere pregio alla relativa censura di nullità formulata dall'appellante nel giudizio di opposizione all'esecuzione la circostanza che la banca nell'atto di precetto non abbia applicato la commissione di estinzione anticipata, considerato che tale inclusione non implica affatto una rinuncia da parte della banca stessa.
Con un quarto motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non esistente la violazione dei doveri di buona fede e correttezza incombenti sulla banca.
Deduce: che nella specie il mutuo è caratterizzato dalla destinazione della somma concessa, diretta a soddisfare un preciso interesse delle parti contraenti e in parte di una terza società
(VI s.r.l.); che lo scopo non era elemento esterno al contratto di mutuo;
che all'art. 3 del contratto di mutuo, rubricato “Modalità e termini di erogazione” si prevedeva testualmente che “Il finanziamento sarà erogato alle condizioni con le modalità previste dall'art. 1 del capitolato, come di seguito indicato:
- Quanto ad Euro 1.500.000 … al consolidamento dell'ipoteca;
- quanto ad Euro 800.000 … previa acquisizione da parte della della documentazione CP_1 attestante l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale della collegata VILORATOUR
s.r.l., con sede in Caivano (NA) per Euro 800.000,00. …”; che, in violazione dello scopo previsto nel contratto, in realtà:
1) la non ha sottoscritto affatto un aumento di capitale sociale nella VI Parte_3
s.r.l. per euro 800.000; 2) la prima della stipula del contratto di mutuo, non aveva precedenti Parte_3 esposizioni da ripianare nei confronti della , in quanto i i precedenti addebiti in CP_2 conto corrente non erano mai stati autorizzati dalla stessa e, quindi, erano Parte_3 frutto di illegittimi arbitri operati dalla stessa banca;
che il contratto di mutuo è nullo;
che, per quanto concerne la diversa questione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo, le precedenti esposizioni al cui ripianamento è stato destinato il mutuo per cui è causa non sono state affatto autorizzate dalla società opponente, bensì arbitrariamente costituite dalla banca opposta prima dell'erogazione del mutuo stesso: in altri termini, gli addebiti operati in conto corrente nel caso di specie non sono frutto di ordini impartiti dalla Parte_3 che il comportamento imputabile alla banca è definibile abusivo, in quanto è stato volto a scaricare sulla la insolvenza di una società terza, la VI s.r.l.; che l'atto Parte_3 abusivo può essere dichiarato inefficace;
che nel caso in esame è riscontrabile anche un abuso della dipendenza economica, attesa l'esistenza di a) disparità di potere contrattuale, b) mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti;
che considerato che la dipendenza economica dalla società sovvenuta è strutturale e connaturata all'esistenza della pregressa esposizione debitoria verso la banca stessa, costituisce l'ipotesi in esame un caso di scuola di un tipico modello di cd. dipendenza dell'impresa; che, nel caso, la società appellante non avrebbe potuto sciogliersi dal rapporto con la banca appellata senza incorrere in conseguenze traumatiche e, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ha dovuto subire che le somme mutuate fossero utilizzate non per lo specifico scopo pattuito, bensì per estinguere le obbligazioni di un'altra impresa collettiva, la VI s.r.l., che si trovava in una situazione di default;
che risulta nel caso di specie anche la sussistenza dell'ulteriore elemento contemplato dall'art. 9, comma 2°, L. 192/1998, quale fattispecie tipica di abuso di dipendenza economica: l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.
Con un quinto motivo ha censurato la decisione del tribunale di non disporre una CTU, senza avere adeguatamente motivato tale decisione.
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di:
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sopra descritto è nullo, inammissibile, invalido, inefficace e/o in ogni caso illegittimo, accogliendo la presente domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva avanzata da in ragione di ciò CP_2
e conseguentemente a tale domanda di accertamento, accertare e dichiarare nulli, inammissibili, invalidi, inefficaci e/o in ogni caso illegittimi, anche ogni atto del processo esecutivo posto in essere dal creditore procedente sulla scorta del detto contratto di mutuo;
- in via istruttoria, che venga nominato un consulente tecnico d'ufficio, i) per il ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti in causa, tenendo conto che la mancata indicazione in contratto del TAN determina, come sopra detto, l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB;
ii) per accertare, tenute in considerazioni le illiceità sopra descritte, gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti;
iii) affinché nel rispetto dei criteri che regolano la materia vengano accertati gli effettivi rapporti di dare ed avere esistenti tra le parti;
iv) per determinare, applicando i principi vigenti nel nostro ordinamento in materia di illeceità dei rapporti contrattuali, gli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti.
Con vittoria di spese, da distrarre.
5. Si è costituita la Controparte_1
Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 bis cpc.
Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.1.La Corte di cassazione, in tema di determinazione e/o determinabilità della misura degli interessi in tema di mutuo bancario, ha precisato che “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da ", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli CP_4 informatori economici)” (v. Cass. 96/2022); che “in tema di contratto di mutuo,
l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.” (v. Cass.
35026/2023); che “ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso” (v. Cass.
16456/2024); che “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (v. Cass. 8467/2025).
1.2.Nella specie in esame, si osserva che nell'artt. 2 del contratto di mutuo è stabilito che il tasso nominale annuo è pari al tasso interbancario per l'area euro (Euribor), aumentato dello spread. Tale previsione è stata ripresa all'art. 2 dell'atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 2 dicembre 2009 (rep. n. 2449 – racc. n. 1195), e riconfermata all'art. 2 dell'ulteriore atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 23 dicembre 2009 (rep. n.
2498. racc. n. 1222).
Il criterio di determinazione del tasso variabile di interesse è stato riportato anche nel documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento ed ai due atti integrativi e di quetanza di finanziamento.
Nel documento di sintesi è individuato l'ISC o TAEG, che è il tasso che indica il costo complessivo del credito o finanziamento erogato dalle banche e che ha la funzione di essere un indicatore del costo di un finanziamento e sono, altresì, previsti tutti gli altri costi contrattuali esposti nell'art. 19 del capitolato allegato al contratto di finanziamento.
1.3. Come riconosciuto anche dall'appellante, per ii contratti di mutuo non è obbligatorio indicare il TAE, essendo questo necessario solo per i contratti di conto corrente.
1.4. Atteso che il tasso, nel caso di spese, è variabile ed agganciato all'Euribor, l'indicazione del TAE sarebbe possibile solo per il primo anno: motivo per cui nel contratto di mutuo non
è indicato il TAE – né avrebbe potuto essere indicato.
1.5. L'appellante ha anche lamentato che l'indeterminabilità del tasso di interesse deriva dalla circostanza che al contratto di mutuo è stato applicato in piano di ammortamento “alla francese”, il quale prevede l'addebito di interessi composti. Da tale applicazione deriverebbe la previa non determinabilità di quale sia stato il tasso di interesse effettivamente computato.
Tale censura è inammissibile, oltre che infondata.
1.6. Va osservato che l'eccezione di indeterminabilità del tasso di interessi, quale conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento “alla francese”, non è stata sollevata in primo grado dalla ma è stata sollevata, per la prima volta, in grado Parte_3 di appello.
Si tratta, dunque, di eccezione nuova, la cui proposizione risulta inammissibile, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 345 cpc (“non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”).
1.7. In ogni caso, la censura è infondata.
1.8. La recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato proprio la questione della liceità del piano di ammortamento alla francese, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (v. Cass. SSUU 15130/2024; v. anche Cass.
1167/2025) e che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”(v. Cass. 7382/2025).
Nella motivazione della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15103/2024 si legge:
“con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo
a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello
c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Aderendo alla giurisprudenza di legittimità richiamata, questa Corte conclude che il piano di ammortamento “alla francese” del contratto in esame non nasconda alcun fenomeno anatocistico e che, dunque, non sia riscontrabile alcuna indeterminabilità della misura degli interessi applicati.
2. Il secondo motivo di appello è infondato.
2.1.L'art. 2 della legge 287 del 1990, alla lettera a) recita: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
2.2. L'art. 101 TFU, ai commi 1 e 2 recita:
“
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza” (v. Cass. SSUU
41994/2021); che “le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma
e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (v. Cass. 34889/2023); che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della
l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (v. Cass. 12007/2024).
2.4. Nella specie, la ha dedotto che vi sia stata una manipolazione del tasso Parte_3
Euribor; per cui sarebbe illecita la determinazione del tasso di interesse del contratto di muto in questione, atteso il tasso è stato determinato con riferimento all'Euribor.
2.5. Con decisione del 4.12.2013 la Commissione UE ha sanzionato otto istituiti bancari per avere imposto una intesa restrittiva della concorrenza del mercato dei derivati. In particolare, quattro degli istituti interessati hanno realizzato un cartello avente ad oggetto la fissazione dei tassi in euro.
L'intesa per i derivati espressi in euro aveva ad oggetto lo scambio di informazioni, intervenuto tra il settembre 2005 e il maggio 2008, finalizzato a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di alcune componenti dei derivati in relazione al tasso
Euribor.
2.6. La Commissione UE ha sanzionato un comportamento che è stato accertato come illecito per il periodo intercorrente tra il 19.9.2005 e il 30.5.2008. 2.7. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata - cui questa Corte intende dare seguito – la illiceità delle intese restrittive comporta la nullità dei contratti “a valle”, ove questi abbiano fatto concreta applicazione degli esiti della intesa restrittiva.
2.8. Nella specie, mentre l'intesa illecita ha riguardato un periodo compreso tra il settembre
2005 e il maggio 2008, il contratto di mutuo in oggetto è stato concluso il 12.11.2009.
L'appellante, a fronte della contestazione sollevata dalla banca, era onerata della prova che il contratto di mutuo abbia determinato il tasso di interesse facendo riferimento proprio al tasso Euribor frutto di manipolazione;
però, la società non ha dato alcuna prova in merito: in vero, non ha fatto alcuna specifica allegazione.
2.9. La richiesta di disporre accertamenti giudiziali (v. pg. 7 della memoria di replica) al fine di accertare se, per il periodo di esecuzione del contratto, si sia fatta applicazione di un indice Euribor lecitamente determinato appare del tutto esplorativa, in assenza persino della allegazione della concreta applicazione, nel contratto del 2009, delle determinazioni risalenti al periodo 2005/2008.
3. Il terzo motivo di appello è infondato.
3.1. Ancora di recente la Corte di cassazione ha statuito che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/2022; confermata anche con riguardo alla sommatoria degli interessi corrispettivi da Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024;)” (v. Cass.
7384/2025).
3.2. Quanto al rapporto tra interessi di mora e soglia anti-usura, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. SSUU
19597/2020; Cass. 16526/2024).
3.3. In particolare – per quel che rileva in questo giudizio -, dalla giurisprudenza di legittimità emerge che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
In ordine all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. SSUU19597/2020; 26525/2024).
3.4. Nella specie, per verificare se la misura degli interessi di mora convenuta per il contratto di mutuo in esame (4,785%) superi il tasso sogli anti-usura, deve, preliminarmente, evidenziarsi che. alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, cui questa
Corte intende dare seguito, alla misura degli interessi di mora non deve sommarsi – come invece fa l'appellante nell'atto di gravame – la commissione di estinzione.
3.5. In considerazione del fatto che il contratto di mutuo in oggetto è stato concluso nel novembre del 2009, il tasso soglia degli interessi di mora deve essere calcolato nel modo seguente, secondo le indicazioni contenute nella richiamata giurisprudenza di legittimità:
3,25% (TEGM per il quarto trimetre del 2009, come rilevato anche dal dott. , Per_2 consulente del PM, la cui relazione è stata depositata dalla e a cui questa ha Parte_3 fatto riferimento) + 2,1% = 5,35% x 1,5 = 8,025%.
Il tasso di mora previsto in contratto era del 4,785%: quindi, inferiore al tasso soglia applicabile.
Ove si volesse considerare, come fa l'appellante, il tasso di mora comprensivo dell'incidenza percentuale degli oneri accessori, pari al 5,0450%, sarebbe comunque inferiore al tasso soglia dell'8,025, determinato, come visto, incrementando del 50% il TEGM del 3,25% pubblicato con il d.m. del 24.09.2009, previamente maggiorato di 2,1 punti percentuali.
3.6. In conclusione, deve escludersi che il tasso degli interessi di mora, come previsto dal contratto di mutuo, abbaia superato la soglia anti-usura.
4. Il quarto motivo – che contiene plurime censure - è infondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”
(v. Cass. 23149/2022) e che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” Cass. SSUU
5841/2025).
4.2. Quanto al mutuo di scopo, la Corte di cassazione ha precisato che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813
c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo (diretto o indiretto) ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.” (v. Cass 15695/2024) e che “il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione” (v. Cass. 24699/2017).
4.3. Nella specie, dal contratto di mutuo concluso nel novembre del 2009 emerge (art. 1) che della somma finanziata, pari ad euro 2.300.000,00, una parte, pari ad euro
1.500,000,00, era destinata al reintegro del circolante aziendale della e Parte_3 un'altra parte, pari ad euro 800.000,00, era destinata a supporto all'equity della collegata
VI s.r.l.
4.4. Non è contestato – e per altro è comprovato - che la somma di euro 1.500.000,00 sia stata accreditata, in data 2.12.2009, sul conto corrente n. 4176, intestato alla Parte_3
A seguito di tale accredito, vi è stato l'azzeramento del saldo debitorio presente sul conto corrente (pari ad euro 1.093,565,50). Va osservato, incidentalmente, che la contestazione in ordine alla illiceità della formazione della debitoria sul conto corrente è questione nuova, che la non ha sollevato Parte_3 in primo grado.
Ciò precisato, pur dando per posto, come ipotesi, che nel caso di specie sia stato concluso un mutuo di scopo, lo scopo previsto nel contratto di finanziamento, quanto alla somma di euro 1.500.000,00, non può dirsi comune alla banca, interessata semmai al ripianamento della debitoria – nei suoi confronti - della ma non certo all'aumento del Parte_3 circolante di questa.
Pertanto, la non comunanza dell'interesse comporta che non si sia in presenza di un mutuo di scopo.
Per altro, nel contratto manca ogni forma di programma di realizzazione dello scopo, il che conferma che non si tratti di mutuo di scopo.
4.5. Il finanziamento avente ad oggetto la somma di euro 800.000,00 non può definirsi quale mutuo di scopo.
L'obiettivo del finanziamento di tale somma era quello di supportare l'equity . cioè, il capitale
- della VI s.r.l., società collegata alla All'art. 3 del contratto di mutuo Parte_3 era previsto che la somma di euro 800.000,00 sarebbe stata erogata previa acquisizione, da parte della banca, della documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della collegata VI s.r.l.
Non è contestato che anche la somma di euro 800,000,00 sia stata accreditata, in data
28.12.2009, sul conto corrente n. 4718 della Parte_3
Benché nel contratto di mutuo venga esplicitato il fine per cui la somma di euro 800.000,00
è stata erogata, tale indicazione non è indice della stipula di un contratto di mutuo.
Come evidenziato della giurisprudenza di legittimità richiamata, perché possa parlarsi di mutuo di scopo è necessario che il mutuatario e il mutuante condividano il medesimo interesse alla realizzazione dello scopo esplicitato nel contratto.
Nella specie, se è manifesto l'interesse della al sostengo del capitale nella Parte_3
VI s.r.l., società collegata alla prima, non emerge – in quanto non evidenziato dalla appellante - quale interesse dovrebbe avere la banca al supporto al capitale della VI
s.r.l.
Pertanto, la circostanza sottolineata dalla che la somma di euro 800.000,00 Parte_3 non sia stata utilizzata per supportare il capitale della VI s.r.l. non incide sulla causa del finanziamento: per altro, la conferma che la banca non aveva alcun interesse all'aumento del capitale della VI s.r.l. – ma, piuttosto, al ripianamento del debito della VI nei confronti della banca, ripianamento al quale, come detto dalla appellante, la somma è stata destinata - emerge dal fatto che la somma di euro 800.000,00 è stata erogata in data 29.12.2009, anche in assenza dell'acquisizione della documentazione attestante la sottoscrizione dell'aumento di capitale della VI s.r.l.: ove la banca avesse avuto un interesse (diretto o indiretto) all'aumento di capitale, le sarebbe stato semplice non erogare il finanziamento in assenza della prova dell'aumento di capitale.
Infine, anche in questo caso manca alcun programma di realizzazione dello scopo in questione, a conferma della mancanza di interesse della banca al perseguimento del fine indicato in contratto e, quindi, della non configurabilità di un mutuo di scopo.
4.6. Atteso, dunque, che nella specie non si è in presenza di un mutuo di scopo, la mancata destinazione della somma di euro 800.000,00 al supporto della VI s.r.l. – allegata dalla appellante - non comporta la nullità del contratto di mutuo.
4.7. La ha lamentato la violazione della buona fede e della correttezza, da Parte_3 parte della banca, in quanto questa, con il concedere il finanziamento indirizzato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie “ha optato, così, per una soluzione palesemente malevola, volta in sostanza a scaricare il peso dell'insolvenza della VI
s.r.l. sulla società reclamante, sottoponendo ad espropriazione il compendio immobiliare di proprietà della appellante stessa” (v. pg. 47 dell'atto di appello).
Premesso che, come detto, è legittima la concessione di un finanziamento volto al ripianamento di pregresse debitorie esistenti nei confronti del soggetto mutuante, non vi è alcuna prova che sia stata la banca ad insistere perché la contraesse un Parte_3 mutuo per ripianare la debitoria della VI;
piuttosto, come detto, era evidente l'interesse della a chiedere un mutuo per supportare una società ad essa Parte_3 collegata, cioè la VI s.r.l.
Pertanto, nella concessione del mutuo destinato a supportare la VI s.r.l. non appare esserci stato alcun disegno malevolo in capo alla banca.
4.8. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge 192 de 1998 si legge che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
4.9. Alla luce della giurisprudenza di legittimità “l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula
l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di
"dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia
"eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante” (v Cass.
1184/2020) e che “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n.
192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (v. Cass. 27435/2024).
4.10. Nella specie, non si ravvisa alcun abuso. Non è da dato intendere, infatti, in cosa sia consistito l'allegato abuso.
Al di là della allegazione che la banca abbia imposto l'obbligo di destinare parte delle somme ad estinguere la pregressa debitoria della VI s.r.l. e di destinare l'altra parte delle somme all'estinzione della esposizione debitoria della l'appellante non ha Parte_3 fornito alcuna prova che sia stata la ad imporre la contrazione del mutuo;
inoltre, non CP_1
è stata fornita alcuna prova che la banca abbia imposto condizioni contrattuali particolarmente vessatorie, volte ad approfittare della situazione di difficoltà della Parte_3
[...]
La mera concessione di un mutuo destinato a ripianare pregressi debiti contratti con la banca mutuante, di per sé, non integra alcun comportamento abusivo, atteso che rientra nell'ambito della lecita attività di impresa svolta da una banca.
4.11. L'assenza di un comportamento qualificabile come abusivo comporta l'accertamento dell'inesistenza del lamentato abuso di dipendenza economica.
5. L'ultimo motivo di appello è infondato.
5.1. Alla luce delle motivazioni già espresse, non risulta rilevante disporre la richiesta CTU contabile.
6. Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della sentenza di primo grado.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
147/2022.
8. Il valore della controversia è determinato alla luce della somma portata dal precetto che ha fondato il procedimento esecutivo (euro 2.080.517,19).
9. Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 55/2014, “
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro
520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
10. Nella specie, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, attesa la routinarietà delle questioni controverse risolte;
pertanto, va liquidata la somma di euro 10.059,50.
11. Su questa somma può farsi applicazione dell'aumento del 15% previsto per le cause di valore compreso tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00, per le cause di valore compreso tra ruro 1.000,000,01 ed euro 2.000,000,00 e per le cause di valore compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 4.000.000,00.
12. Alla fine, va liquidata la somma di euro 15.299,23 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 tribunale di Napoli, Nord n. 1160, pubblicata il 3.5.2021;
B) condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore della Parte_1
in euro 15.299,23 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3699 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F., P.I. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., sig. , difesa dall'avv. Guido Parte_2
Bevilacqua, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. e P.I. ), difesa dall'avv. Girolamo Controparte_1 P.IVA_2
Sarnelli, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.La proponeva opposizione alla esecuzione iniziata dalla Parte_3 [...]
con cui questa assoggettava ad espropriazione l'opificio e il Controparte_1 terreno circostante di proprietà della società opponente, sito in Caivano, Località Pascarole, zona ASI, nel NCEU foglio 5, part. 1108. Deduceva: che la banca, nell'atto di pignoramento, aveva precisato di avere erogato, con contratto di finanziamento, stipulato per notar di Caivano, in data 12 novembre 2009, la somma Per_1 di euro 2.300.000, destinata per euro 1.500.000 al reintegro di capitale circolante e per euro
800.000,00 al supporto dell'equity della collegata VI;
che la banca aveva sostenuto che, a seguito di inadempimento, la società mutuataria era decaduta dal beneficio del termine, con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e obbligo di pagare la somma di euro 2.080.517,19, oltre interessi al tasso convenzionale, di cui all'art. 4 del contratto di finanziamento, a far data dal 16 settembre
2015;
che la banca aveva evidenziato che il precetto notificato alla società era rimasto infruttuoso;
che la banca aveva presentato istanza di vendita del bene pignorato. A seguito dell'istanza di vendita, il tribunale di Napoli Nord aveva emanato: ordinanza di vendita e delega delle operazioni di vendita;
decreto di liquidazione del compenso all'esperto stimatore;
ordinanza di liberazione del compenso pignorato;
che l'azione intrapresa dalla banca era illegittima;
che la clausola relativa agli interessi era nulla per indeterminatezza o indeterminabilità di questi, in quanto a) mancava l'indicazione del TAE, b) era stato adottato l'Euribor, quale parametro variabile, in violazione della normativa antitrust (legge 287/1990);
che vi era stata violazione della legge 108 del 1996. La misura del TEG (pari al 5,311%, era superiore al tasso soglia del 4.875%; la misura degli interessi moratori (5.045%%) era superiore al tasso soglia;
che vi era stata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca.
Sebbene l'art. 1 del contratto di mutuo del 12.11.2009 nell'indicare lo scopo del finanziamento concesso alla mutuataria specificasse che esso era “destinato al reintegro del circolante aziendale per euro 1.500.000,00 e supporto dell'equity della collegata
VI s.r.l., con sede in Caivano, per euro 800.000,00”, era risultato che le finalità che avevano indotto la banca a concedere alla società opponente il finanziamento di euro 2,3 milioni erano state differenti. La banca, difatti, mediante l'operazione creditizia, da un lato, aveva provveduto ad azzerare l'esposizione debitoria del conto corrente n. 4176, di fatto trasformando un'apertura di credito non assistita da garanzia reale in un mutuo ipotecario;
dall'altro, aveva finanziato, per il tramite dell' la VI s.r.l., società già Parte_3 eccessivamente assistita finanziariamente dal ceto bancario, ma che non godeva più di merito creditizio, abbattendo in sostanza l'esposizione debitoria pregressa della VI
s.r.l. nei confronti della stessa CP_2 che nella specie era stato concluso un mutuo di scopo, ma lo scopo dichiarato era stato disatteso, in quanto le somme mutuate – contrariamente allo scopo pattuito contrattualmente – non erano state destinate né al reintegro del capitale sociale della né al a supporto dell'equity della VI s.r.l., ma piuttosto ad estinguere Parte_3 pregresse passività delle predette due società (la e la VI s.r.l.) verso la Pt_3 stessa CP_1 che vi era stato un abuso di dipendenza economica, da parte della banca, ai sensi della legge 192 del 1998, art. 9.
Chiedeva di: accertare e dichiarare che il contratto di mutuo era nullo, inammissibile, invalido, inefficace e/o in ogni caso illegittimo, accogliendo la domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva avanzata da in conseguenza, accertare e dichiarare nulli, CP_2 inammissibili, invalidi, inefficaci e/o in ogni caso illegittimi, ogni atto del processo esecutivo posto in essere dal creditore procedente sulla scorta del contratto di mutuo.
2. Si costituiva la CP_2
Deduceva l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e chiedeva il rigetto di questa.
3. Con sentenza n. 1160, pubblicata il 3.5.2021, il tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese. Parte_3
In motivazione deduceva: che non era necessaria l'indicazione del TAE nei contratti di mutuo, ove non vi sia la capitalizzazione degli interessi;
che ai fini della determinabilità del tasso di interesse applicato ad un contratto di mutuo, è sufficiente che il tasso concretamente applicato sia determinato per relationem rinviando a criteri esterni al documento contrattuale, purché oggettivamente individuabili;
che il richiamo all'Euribor della banca mutuante consentiva di determinare l'entità del tasso da applicare al mutuo, non essendo esso calcolato sulla base di criteri discrezionali o determinazioni unilaterali della stessa, ma in relazione ad un indice usualmente utilizzato dal sistema bancario nei confronti della clientela;
che, l'opponente aveva lamentato la possibile manipolazione del tasso attraverso l'Euribor.
L'Euribor indicava il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di CP_3 oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro
(contribuiscono per l'Italia Banca Intesa BCI, Monte dei Paschi di Siena e UCI Milano).
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indicava anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale doveva ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che doveva presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, che fosse offerto da una banca, altro intermediario o diverso emittente (notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate) definiva il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario.
Il tasso finito praticato non era dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread.
Appariva, quindi, inesatto affermare che l'Euribor fosse frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi”. Alcune cautele presidiavano l'Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario. Poiché la segnalazione avveniva su base volontaria, il tasso non veniva rilevato se non partecipavano almeno 12 banche (il campione darebbe stato altrimenti scarsamente rappresentativo). Erano tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.
Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso era possibile. Poteva essere che la banca segnalante comunicasse deliberatamente dati alterati, o che più banche s'accordassero per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).
Un'intesa siffatta poteva determinare violazione dell'art. 101 del Trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) fosse provata l'intesa manipolativa;
2) dell'intesa facesse parte la banca Contr in questione. Sulla premessa sub 2), era evidente che la non rientrando tra gli intermediari segnalanti, non poteva in alcun modo assumersi parte di una pretesa (e indimostrata) intesa manipolativa;
che l'opponente lamentava la violazione della legge 108/1996 sia con riferimento al tasso degli interessi corrispettivi, sia con riferimento al tasso degli interessi moratori. Quanto al tasso degli interessi corrispettivi, il superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto sommando al TEG indicato in contratto la commissione di estinzione anticipata;
che nella specie non era stata applicata alcuna commissione di estinzione anticipata, per cui l'opponente non aveva di che dolersi;
che in ogni caso doveva escludersi che la penale prevista per il recesso anticipato si dovesse sommare al tasso di interessi corrispettivo, assolvendo le due previsioni a finalità eterogenee ed essendo destinate ad applicarsi in situazioni assolutamente non sovrapponibili: mentre gli interessi corrispettivi presuppongono che il contratto continui ad avere applicazione ed assicurano la remunerazione del capitale, la clausola di estinzione anticipata opera solo nel caso in cui il mutuatario avesse deciso di estinguere anticipatamente il mutuo, rispetto alla sua naturale scadenza, cioè laddove non siano più dovuti interessi sul capitale ed anzi a titolo di indennizzo per la perdita degli stessi;
che quanto al tasso di interesse l'opponente lamentava che il relativo tasso pattuito in contratto, pari al 4,784%, sommato al differenziale tra ISC (3,25%) e tasso di interessi corrispettivo (2,99%), pari a 0,26%, superava il tasso soglia.
In tal modo l'opponente sommava ingiustificatamente al tasso di interesse moratorio voci (in particolare, le spese contrattuali) che non potevano essere considerate al fine del superamento del tasso soglia degli interessi moratori;
che la lamentava la violazione della buona fede da parte della banca;
Parte_3 che il contratto di mutuo fondiario non configurava un mutuo di scopo;
ne conseguiva che lo strumento tipico di cui agli artt. 38 e ss. del T.U.B. ben poteva essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa;
che il concetto di finanziamento (che, come ben noto, integra la causa del contratto di mutuo) poteva ritenersi idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella – frequente nella prassi commerciale – di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. In tal caso, infatti, ferma restando la necessità della traditio rei per il perfezionamento del mutuo, la situazione era pressoché analoga: a fronte di un debito esigibile sorgeva per il debitore un obbligo restitutorio dilazionato nel tempo, sicché il finanziamento si rinveniva nella dilazione del pagamento altrimenti dovuto (nel caso di specie, da una società collegata); che quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea alla causa del mutuo, non per questo ne discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa;
che l'opponente non aveva neppure dedotto quali erano le norme imperative asseritamente violate da un'operazione di tal fatta;
inoltre, la stipula di un (eventualmente anche nuovo) contratto di mutuo poteva risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore
(nel caso di specie, del gruppo societario) e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria. Si poteva pensare – oltre che alla riscontrata possibilità di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile – anche alla possibilità di “ristrutturare” il debito a condizioni migliori (laddove ad esempio il tasso d'interesse risultante dalla stipula del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile al debito originario), il che risultava evidente in tutti i casi in cui il mutuo venga stipulato per estinguere il debito nascente da un precedente contratto di mutuo ipotecario, il quale avesse contemplato un tasso d'interesse divenuto nel tempo meno vantaggioso (ad esempio per la caduta dei tassi di mercato, laddove stipulato a tasso fisso); che, sotto il secondo profilo (abuso di dipendenza economica), l'art. 9 della legge 192/1998 aveva portata generale ed era riferibile a tutti i rapporti in cui vi era una relazione contrattuale tra imprese ove si manifesta una debolezza strutturale, anche se il rapporto non è di subfornitura;
che l'art. 9 è norma a tutela dell'impresa debole: essa prevede la figura dell'abuso di dipendenza economica, che viene descritta dalla norma come situazione in cui un'impresa
è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Nella valutazione della dipendenza occorre esaminare la situazione del mercato ed il tempo ragionevolmente necessario per la dismissione dell'investimento (vendita scorte, ammortamento dei beni, ecc.) e per il reperimento di un nuovo partner commerciale. L'abuso dell'impresa forte, in una situazione di dipendenza economica, si realizza generalmente attraverso alcuni significativi comportamenti: il rifiuto di vendere o comprare, l'imposizione di gravose condizioni commerciali o l'interruzione arbitraria della relazione;
che nel caso di specie, la doglianza dell'opponente era generica e non risultava provata. In particolare, non erano specificamente indicate “le soddisfacenti alternative sul mercato” cui l'opponente aveva dovuto rinunciare per evitare “il passaggio a momenti traumatici dal punto di vista finanziario”.
4. La (già propone appello. Parte_1 Parte_3
Con un primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'indicazione del TAE non fosse necessaria nel contratto di mutuo.
Deduce: che la mancata indicazione del TAE nei contratti di mutuo, benchè non obbligatoria, comporta la indeterminabilità degli interessi;
che l'indicazione del solo tasso nominale annuo, risultando insufficiente sul piano informativo, rende generica la clausola di determinazione degli interessi;
che nel caso vanno applicati i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
che nella specie il rimborso era basato su un piano di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla produzione di interessi sugli interessi.
Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non sussista alcuna violazione della legge 287 del 1990 nel vincolare il tasso di interesse all'Euribor.
Deduce: che è stata pubblicata in data 7.12.2016 la decisione della Commissione Europea, con cui è stata accertata l'esistenza di un cartello bancario finalizzato alla manipolazione del parametro Euribor – circostanza nota anche al tribunale;
che il giudice di primo grado ha aderito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, successivo al fatto della manipolazione, ma anteriore alla pubblicazione della decisione della Commissione Europea, secondo cui l'incidenza della manipolazione sui contratti porrebbe un problema di prova sia sotto il profilo della stessa esistenza della manipolazione, sia nel senso di ritenere necessaria la dimostrazione che dell'intesa manipolativa sia parte anche la banca convenuta;
che tale orientamento è superato;
che secondo l'elaborazione della consolidata giurisprudenza europea (Corte Giust. UE, 20 settembre 2001, causa C-453/99) e nazionale, la plurioffensività dell'illecito antitrust determina il prodursi di effetti pregiudizievoli non solo per gli imprenditori concorrenti esclusi dall'intesa restrittiva, ma anche per gli utenti che concludono il contratto 'a valle' dell'intesa anticompetitiva, nel quale la stessa si compie e si realizza, di talché gli utenti finali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni subiti nei confronti delle imprese che abbiano parte all'accordo, normalmente quantificati nell'aumento di costo del bene o servizio determinato dall'intesa; che a prescindere dal fatto che la specifica controparte contrattuale abbia o meno preso parte all'accordo distorsivo, la manipolazione del tasso influenza in ogni caso il tasso convenzionale, rendendolo nullo per indeterminatezza ex art. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., nonché nullo per il divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 L. n. 287/1990,
101 TFUE e 53 EFA: sicché il singolo utente può agire per la dichiarazione di nullità del contratto e per la ripetizione delle somme anche laddove la controparte contrattuale – come Contr è accaduto per la nel caso di specie – non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, restando esclusa, invece, l'azione per il risarcimento del danno anticoncorrenziale, che può essere proposta esclusivamente contro gli autori della violazione antitrust;
che ai sensi dell'art. 16 reg. CE n. 1/2003 (rubricato “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza”) quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche che sono già oggetto di una decisione della Commissione non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla
Commissione (tale, peraltro, regola è corollario del più generale principio di leale cooperazione tra Stati e Unione europea di cui all'art. 4 TUEF ed è finalizzata a garantire la certezza e l'applicazione uniforme del diritto di derivazione europea, come risulta dal considerando n. 22 reg. CE n. 1/2003); che la giurisprudenza consolidata afferma che la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita da chi assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le ordinarie regole in tema di ripartizione dell'onere della prova. Tuttavia, quando come accade nel caso di specie, la prova acquisita nel procedimento di accertamento davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è in grado di esonerare il danneggiato dalla reiterazione degli accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio avverso il provvedimento di accertamento dell'infrazione ed irrogazione della sanzione, la decisione costituisce “prova privilegiata” dell'intesa illecita (che rientra nel novero delle prove tipiche), nel senso che all'impresa che si sia avvantaggiata dell'illecito anticoncorrenziale è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi nel procedimento avanti all'Autorità Garante;
che, nella specie, la sentenza impugnata sul punto è errata, sia in quanto in considerazione della decisione della Commissione Europea, la sussistenza dell'intesa manipolativa nel caso concreto non poteva essere posta in discussione, sia in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ai fini dell'accertamento della nullità del tasso Contr Euribor a nulla rileva la partecipazione o meno della al panel di rilevamento dell'Euribor. Con un terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione della legge 108 del 1996, sia con riferimento al tasso di interessi corrispettivi, sia con riferimento dal tasso degli interessi moratori.
Deduce: che la usurarietà degli interessi moratori è messa in luce da una consulenza del PM, depositata in primo grado;
che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, contrariamente a quanto ha erroneamente rilevato il giudice di primo grado, gli interessi moratori sono sottoposti alla normativa antiusura e vanno dunque inclusi nel TEG, il quale abbraccia qualunque promessa di somme correlata al contratto concluso, anche se di natura non corrispettiva;
che le considerazioni sopra svolte valgono sia per quanto concerne gli interessi moratori, sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi;
che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di primo, non può togliere pregio alla relativa censura di nullità formulata dall'appellante nel giudizio di opposizione all'esecuzione la circostanza che la banca nell'atto di precetto non abbia applicato la commissione di estinzione anticipata, considerato che tale inclusione non implica affatto una rinuncia da parte della banca stessa.
Con un quarto motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non esistente la violazione dei doveri di buona fede e correttezza incombenti sulla banca.
Deduce: che nella specie il mutuo è caratterizzato dalla destinazione della somma concessa, diretta a soddisfare un preciso interesse delle parti contraenti e in parte di una terza società
(VI s.r.l.); che lo scopo non era elemento esterno al contratto di mutuo;
che all'art. 3 del contratto di mutuo, rubricato “Modalità e termini di erogazione” si prevedeva testualmente che “Il finanziamento sarà erogato alle condizioni con le modalità previste dall'art. 1 del capitolato, come di seguito indicato:
- Quanto ad Euro 1.500.000 … al consolidamento dell'ipoteca;
- quanto ad Euro 800.000 … previa acquisizione da parte della della documentazione CP_1 attestante l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale della collegata VILORATOUR
s.r.l., con sede in Caivano (NA) per Euro 800.000,00. …”; che, in violazione dello scopo previsto nel contratto, in realtà:
1) la non ha sottoscritto affatto un aumento di capitale sociale nella VI Parte_3
s.r.l. per euro 800.000; 2) la prima della stipula del contratto di mutuo, non aveva precedenti Parte_3 esposizioni da ripianare nei confronti della , in quanto i i precedenti addebiti in CP_2 conto corrente non erano mai stati autorizzati dalla stessa e, quindi, erano Parte_3 frutto di illegittimi arbitri operati dalla stessa banca;
che il contratto di mutuo è nullo;
che, per quanto concerne la diversa questione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo, le precedenti esposizioni al cui ripianamento è stato destinato il mutuo per cui è causa non sono state affatto autorizzate dalla società opponente, bensì arbitrariamente costituite dalla banca opposta prima dell'erogazione del mutuo stesso: in altri termini, gli addebiti operati in conto corrente nel caso di specie non sono frutto di ordini impartiti dalla Parte_3 che il comportamento imputabile alla banca è definibile abusivo, in quanto è stato volto a scaricare sulla la insolvenza di una società terza, la VI s.r.l.; che l'atto Parte_3 abusivo può essere dichiarato inefficace;
che nel caso in esame è riscontrabile anche un abuso della dipendenza economica, attesa l'esistenza di a) disparità di potere contrattuale, b) mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti;
che considerato che la dipendenza economica dalla società sovvenuta è strutturale e connaturata all'esistenza della pregressa esposizione debitoria verso la banca stessa, costituisce l'ipotesi in esame un caso di scuola di un tipico modello di cd. dipendenza dell'impresa; che, nel caso, la società appellante non avrebbe potuto sciogliersi dal rapporto con la banca appellata senza incorrere in conseguenze traumatiche e, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ha dovuto subire che le somme mutuate fossero utilizzate non per lo specifico scopo pattuito, bensì per estinguere le obbligazioni di un'altra impresa collettiva, la VI s.r.l., che si trovava in una situazione di default;
che risulta nel caso di specie anche la sussistenza dell'ulteriore elemento contemplato dall'art. 9, comma 2°, L. 192/1998, quale fattispecie tipica di abuso di dipendenza economica: l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.
Con un quinto motivo ha censurato la decisione del tribunale di non disporre una CTU, senza avere adeguatamente motivato tale decisione.
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di:
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sopra descritto è nullo, inammissibile, invalido, inefficace e/o in ogni caso illegittimo, accogliendo la presente domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva avanzata da in ragione di ciò CP_2
e conseguentemente a tale domanda di accertamento, accertare e dichiarare nulli, inammissibili, invalidi, inefficaci e/o in ogni caso illegittimi, anche ogni atto del processo esecutivo posto in essere dal creditore procedente sulla scorta del detto contratto di mutuo;
- in via istruttoria, che venga nominato un consulente tecnico d'ufficio, i) per il ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti in causa, tenendo conto che la mancata indicazione in contratto del TAN determina, come sopra detto, l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB;
ii) per accertare, tenute in considerazioni le illiceità sopra descritte, gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti;
iii) affinché nel rispetto dei criteri che regolano la materia vengano accertati gli effettivi rapporti di dare ed avere esistenti tra le parti;
iv) per determinare, applicando i principi vigenti nel nostro ordinamento in materia di illeceità dei rapporti contrattuali, gli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti.
Con vittoria di spese, da distrarre.
5. Si è costituita la Controparte_1
Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 bis cpc.
Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.1.La Corte di cassazione, in tema di determinazione e/o determinabilità della misura degli interessi in tema di mutuo bancario, ha precisato che “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da ", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli CP_4 informatori economici)” (v. Cass. 96/2022); che “in tema di contratto di mutuo,
l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.” (v. Cass.
35026/2023); che “ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso” (v. Cass.
16456/2024); che “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (v. Cass. 8467/2025).
1.2.Nella specie in esame, si osserva che nell'artt. 2 del contratto di mutuo è stabilito che il tasso nominale annuo è pari al tasso interbancario per l'area euro (Euribor), aumentato dello spread. Tale previsione è stata ripresa all'art. 2 dell'atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 2 dicembre 2009 (rep. n. 2449 – racc. n. 1195), e riconfermata all'art. 2 dell'ulteriore atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 23 dicembre 2009 (rep. n.
2498. racc. n. 1222).
Il criterio di determinazione del tasso variabile di interesse è stato riportato anche nel documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento ed ai due atti integrativi e di quetanza di finanziamento.
Nel documento di sintesi è individuato l'ISC o TAEG, che è il tasso che indica il costo complessivo del credito o finanziamento erogato dalle banche e che ha la funzione di essere un indicatore del costo di un finanziamento e sono, altresì, previsti tutti gli altri costi contrattuali esposti nell'art. 19 del capitolato allegato al contratto di finanziamento.
1.3. Come riconosciuto anche dall'appellante, per ii contratti di mutuo non è obbligatorio indicare il TAE, essendo questo necessario solo per i contratti di conto corrente.
1.4. Atteso che il tasso, nel caso di spese, è variabile ed agganciato all'Euribor, l'indicazione del TAE sarebbe possibile solo per il primo anno: motivo per cui nel contratto di mutuo non
è indicato il TAE – né avrebbe potuto essere indicato.
1.5. L'appellante ha anche lamentato che l'indeterminabilità del tasso di interesse deriva dalla circostanza che al contratto di mutuo è stato applicato in piano di ammortamento “alla francese”, il quale prevede l'addebito di interessi composti. Da tale applicazione deriverebbe la previa non determinabilità di quale sia stato il tasso di interesse effettivamente computato.
Tale censura è inammissibile, oltre che infondata.
1.6. Va osservato che l'eccezione di indeterminabilità del tasso di interessi, quale conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento “alla francese”, non è stata sollevata in primo grado dalla ma è stata sollevata, per la prima volta, in grado Parte_3 di appello.
Si tratta, dunque, di eccezione nuova, la cui proposizione risulta inammissibile, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 345 cpc (“non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”).
1.7. In ogni caso, la censura è infondata.
1.8. La recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato proprio la questione della liceità del piano di ammortamento alla francese, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (v. Cass. SSUU 15130/2024; v. anche Cass.
1167/2025) e che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”(v. Cass. 7382/2025).
Nella motivazione della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15103/2024 si legge:
“con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo
a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello
c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Aderendo alla giurisprudenza di legittimità richiamata, questa Corte conclude che il piano di ammortamento “alla francese” del contratto in esame non nasconda alcun fenomeno anatocistico e che, dunque, non sia riscontrabile alcuna indeterminabilità della misura degli interessi applicati.
2. Il secondo motivo di appello è infondato.
2.1.L'art. 2 della legge 287 del 1990, alla lettera a) recita: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
2.2. L'art. 101 TFU, ai commi 1 e 2 recita:
“
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza” (v. Cass. SSUU
41994/2021); che “le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma
e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (v. Cass. 34889/2023); che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della
l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (v. Cass. 12007/2024).
2.4. Nella specie, la ha dedotto che vi sia stata una manipolazione del tasso Parte_3
Euribor; per cui sarebbe illecita la determinazione del tasso di interesse del contratto di muto in questione, atteso il tasso è stato determinato con riferimento all'Euribor.
2.5. Con decisione del 4.12.2013 la Commissione UE ha sanzionato otto istituiti bancari per avere imposto una intesa restrittiva della concorrenza del mercato dei derivati. In particolare, quattro degli istituti interessati hanno realizzato un cartello avente ad oggetto la fissazione dei tassi in euro.
L'intesa per i derivati espressi in euro aveva ad oggetto lo scambio di informazioni, intervenuto tra il settembre 2005 e il maggio 2008, finalizzato a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di alcune componenti dei derivati in relazione al tasso
Euribor.
2.6. La Commissione UE ha sanzionato un comportamento che è stato accertato come illecito per il periodo intercorrente tra il 19.9.2005 e il 30.5.2008. 2.7. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata - cui questa Corte intende dare seguito – la illiceità delle intese restrittive comporta la nullità dei contratti “a valle”, ove questi abbiano fatto concreta applicazione degli esiti della intesa restrittiva.
2.8. Nella specie, mentre l'intesa illecita ha riguardato un periodo compreso tra il settembre
2005 e il maggio 2008, il contratto di mutuo in oggetto è stato concluso il 12.11.2009.
L'appellante, a fronte della contestazione sollevata dalla banca, era onerata della prova che il contratto di mutuo abbia determinato il tasso di interesse facendo riferimento proprio al tasso Euribor frutto di manipolazione;
però, la società non ha dato alcuna prova in merito: in vero, non ha fatto alcuna specifica allegazione.
2.9. La richiesta di disporre accertamenti giudiziali (v. pg. 7 della memoria di replica) al fine di accertare se, per il periodo di esecuzione del contratto, si sia fatta applicazione di un indice Euribor lecitamente determinato appare del tutto esplorativa, in assenza persino della allegazione della concreta applicazione, nel contratto del 2009, delle determinazioni risalenti al periodo 2005/2008.
3. Il terzo motivo di appello è infondato.
3.1. Ancora di recente la Corte di cassazione ha statuito che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/2022; confermata anche con riguardo alla sommatoria degli interessi corrispettivi da Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024;)” (v. Cass.
7384/2025).
3.2. Quanto al rapporto tra interessi di mora e soglia anti-usura, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. SSUU
19597/2020; Cass. 16526/2024).
3.3. In particolare – per quel che rileva in questo giudizio -, dalla giurisprudenza di legittimità emerge che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
In ordine all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. SSUU19597/2020; 26525/2024).
3.4. Nella specie, per verificare se la misura degli interessi di mora convenuta per il contratto di mutuo in esame (4,785%) superi il tasso sogli anti-usura, deve, preliminarmente, evidenziarsi che. alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, cui questa
Corte intende dare seguito, alla misura degli interessi di mora non deve sommarsi – come invece fa l'appellante nell'atto di gravame – la commissione di estinzione.
3.5. In considerazione del fatto che il contratto di mutuo in oggetto è stato concluso nel novembre del 2009, il tasso soglia degli interessi di mora deve essere calcolato nel modo seguente, secondo le indicazioni contenute nella richiamata giurisprudenza di legittimità:
3,25% (TEGM per il quarto trimetre del 2009, come rilevato anche dal dott. , Per_2 consulente del PM, la cui relazione è stata depositata dalla e a cui questa ha Parte_3 fatto riferimento) + 2,1% = 5,35% x 1,5 = 8,025%.
Il tasso di mora previsto in contratto era del 4,785%: quindi, inferiore al tasso soglia applicabile.
Ove si volesse considerare, come fa l'appellante, il tasso di mora comprensivo dell'incidenza percentuale degli oneri accessori, pari al 5,0450%, sarebbe comunque inferiore al tasso soglia dell'8,025, determinato, come visto, incrementando del 50% il TEGM del 3,25% pubblicato con il d.m. del 24.09.2009, previamente maggiorato di 2,1 punti percentuali.
3.6. In conclusione, deve escludersi che il tasso degli interessi di mora, come previsto dal contratto di mutuo, abbaia superato la soglia anti-usura.
4. Il quarto motivo – che contiene plurime censure - è infondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”
(v. Cass. 23149/2022) e che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” Cass. SSUU
5841/2025).
4.2. Quanto al mutuo di scopo, la Corte di cassazione ha precisato che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813
c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo (diretto o indiretto) ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.” (v. Cass 15695/2024) e che “il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione” (v. Cass. 24699/2017).
4.3. Nella specie, dal contratto di mutuo concluso nel novembre del 2009 emerge (art. 1) che della somma finanziata, pari ad euro 2.300.000,00, una parte, pari ad euro
1.500,000,00, era destinata al reintegro del circolante aziendale della e Parte_3 un'altra parte, pari ad euro 800.000,00, era destinata a supporto all'equity della collegata
VI s.r.l.
4.4. Non è contestato – e per altro è comprovato - che la somma di euro 1.500.000,00 sia stata accreditata, in data 2.12.2009, sul conto corrente n. 4176, intestato alla Parte_3
A seguito di tale accredito, vi è stato l'azzeramento del saldo debitorio presente sul conto corrente (pari ad euro 1.093,565,50). Va osservato, incidentalmente, che la contestazione in ordine alla illiceità della formazione della debitoria sul conto corrente è questione nuova, che la non ha sollevato Parte_3 in primo grado.
Ciò precisato, pur dando per posto, come ipotesi, che nel caso di specie sia stato concluso un mutuo di scopo, lo scopo previsto nel contratto di finanziamento, quanto alla somma di euro 1.500.000,00, non può dirsi comune alla banca, interessata semmai al ripianamento della debitoria – nei suoi confronti - della ma non certo all'aumento del Parte_3 circolante di questa.
Pertanto, la non comunanza dell'interesse comporta che non si sia in presenza di un mutuo di scopo.
Per altro, nel contratto manca ogni forma di programma di realizzazione dello scopo, il che conferma che non si tratti di mutuo di scopo.
4.5. Il finanziamento avente ad oggetto la somma di euro 800.000,00 non può definirsi quale mutuo di scopo.
L'obiettivo del finanziamento di tale somma era quello di supportare l'equity . cioè, il capitale
- della VI s.r.l., società collegata alla All'art. 3 del contratto di mutuo Parte_3 era previsto che la somma di euro 800.000,00 sarebbe stata erogata previa acquisizione, da parte della banca, della documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della collegata VI s.r.l.
Non è contestato che anche la somma di euro 800,000,00 sia stata accreditata, in data
28.12.2009, sul conto corrente n. 4718 della Parte_3
Benché nel contratto di mutuo venga esplicitato il fine per cui la somma di euro 800.000,00
è stata erogata, tale indicazione non è indice della stipula di un contratto di mutuo.
Come evidenziato della giurisprudenza di legittimità richiamata, perché possa parlarsi di mutuo di scopo è necessario che il mutuatario e il mutuante condividano il medesimo interesse alla realizzazione dello scopo esplicitato nel contratto.
Nella specie, se è manifesto l'interesse della al sostengo del capitale nella Parte_3
VI s.r.l., società collegata alla prima, non emerge – in quanto non evidenziato dalla appellante - quale interesse dovrebbe avere la banca al supporto al capitale della VI
s.r.l.
Pertanto, la circostanza sottolineata dalla che la somma di euro 800.000,00 Parte_3 non sia stata utilizzata per supportare il capitale della VI s.r.l. non incide sulla causa del finanziamento: per altro, la conferma che la banca non aveva alcun interesse all'aumento del capitale della VI s.r.l. – ma, piuttosto, al ripianamento del debito della VI nei confronti della banca, ripianamento al quale, come detto dalla appellante, la somma è stata destinata - emerge dal fatto che la somma di euro 800.000,00 è stata erogata in data 29.12.2009, anche in assenza dell'acquisizione della documentazione attestante la sottoscrizione dell'aumento di capitale della VI s.r.l.: ove la banca avesse avuto un interesse (diretto o indiretto) all'aumento di capitale, le sarebbe stato semplice non erogare il finanziamento in assenza della prova dell'aumento di capitale.
Infine, anche in questo caso manca alcun programma di realizzazione dello scopo in questione, a conferma della mancanza di interesse della banca al perseguimento del fine indicato in contratto e, quindi, della non configurabilità di un mutuo di scopo.
4.6. Atteso, dunque, che nella specie non si è in presenza di un mutuo di scopo, la mancata destinazione della somma di euro 800.000,00 al supporto della VI s.r.l. – allegata dalla appellante - non comporta la nullità del contratto di mutuo.
4.7. La ha lamentato la violazione della buona fede e della correttezza, da Parte_3 parte della banca, in quanto questa, con il concedere il finanziamento indirizzato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie “ha optato, così, per una soluzione palesemente malevola, volta in sostanza a scaricare il peso dell'insolvenza della VI
s.r.l. sulla società reclamante, sottoponendo ad espropriazione il compendio immobiliare di proprietà della appellante stessa” (v. pg. 47 dell'atto di appello).
Premesso che, come detto, è legittima la concessione di un finanziamento volto al ripianamento di pregresse debitorie esistenti nei confronti del soggetto mutuante, non vi è alcuna prova che sia stata la banca ad insistere perché la contraesse un Parte_3 mutuo per ripianare la debitoria della VI;
piuttosto, come detto, era evidente l'interesse della a chiedere un mutuo per supportare una società ad essa Parte_3 collegata, cioè la VI s.r.l.
Pertanto, nella concessione del mutuo destinato a supportare la VI s.r.l. non appare esserci stato alcun disegno malevolo in capo alla banca.
4.8. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge 192 de 1998 si legge che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
4.9. Alla luce della giurisprudenza di legittimità “l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula
l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di
"dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia
"eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante” (v Cass.
1184/2020) e che “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n.
192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (v. Cass. 27435/2024).
4.10. Nella specie, non si ravvisa alcun abuso. Non è da dato intendere, infatti, in cosa sia consistito l'allegato abuso.
Al di là della allegazione che la banca abbia imposto l'obbligo di destinare parte delle somme ad estinguere la pregressa debitoria della VI s.r.l. e di destinare l'altra parte delle somme all'estinzione della esposizione debitoria della l'appellante non ha Parte_3 fornito alcuna prova che sia stata la ad imporre la contrazione del mutuo;
inoltre, non CP_1
è stata fornita alcuna prova che la banca abbia imposto condizioni contrattuali particolarmente vessatorie, volte ad approfittare della situazione di difficoltà della Parte_3
[...]
La mera concessione di un mutuo destinato a ripianare pregressi debiti contratti con la banca mutuante, di per sé, non integra alcun comportamento abusivo, atteso che rientra nell'ambito della lecita attività di impresa svolta da una banca.
4.11. L'assenza di un comportamento qualificabile come abusivo comporta l'accertamento dell'inesistenza del lamentato abuso di dipendenza economica.
5. L'ultimo motivo di appello è infondato.
5.1. Alla luce delle motivazioni già espresse, non risulta rilevante disporre la richiesta CTU contabile.
6. Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della sentenza di primo grado.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
147/2022.
8. Il valore della controversia è determinato alla luce della somma portata dal precetto che ha fondato il procedimento esecutivo (euro 2.080.517,19).
9. Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 55/2014, “
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro
520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
10. Nella specie, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, attesa la routinarietà delle questioni controverse risolte;
pertanto, va liquidata la somma di euro 10.059,50.
11. Su questa somma può farsi applicazione dell'aumento del 15% previsto per le cause di valore compreso tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00, per le cause di valore compreso tra ruro 1.000,000,01 ed euro 2.000,000,00 e per le cause di valore compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 4.000.000,00.
12. Alla fine, va liquidata la somma di euro 15.299,23 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 tribunale di Napoli, Nord n. 1160, pubblicata il 3.5.2021;
B) condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore della Parte_1
in euro 15.299,23 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini