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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 76/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel. dott. Maria Angela Marchesiello Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 76/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, , ha pronunciato la seguente Controparte_1 P.IVA_1
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
(C.F./P.IVA: , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede in San Giovanni Rotondo (FG - 71013), Contrada Passaturo snc;
Controparte_3
- letti i ricorsi presentati dalla e dall' Controparte_4 [...] volti a promuovere la liquidazione Controparte_5 giudiziale della , Controparte_1 P.IVA_1 sentito il giudice relatore, ed esaminati gli atti;
- letta la memoria di costituzione della resistente, che chiede il rigetto del ricorso invocando la propria natura di imprenditore agricolo, non soggetto a liquidazione giudiziale;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) dagli atti dell'istruttoria, risulta che la società resistente è un'impresa commerciale;
considerato:
* che, la Corte di Cassazione (Cass. 16/01/2024, n.1577; Cass. 22/03/2022, n.9351) ha da ultimo ribadito che:
“L'art. 2135 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 228 del 2001 (che ha imperniato lo statuto dell'imprenditore agricolo non più sull'utilizzo del "fondo", bensì su cura e sviluppo del "ciclo biologico"), definisce tale l'imprenditore che esercita almeno una delle attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» (comma 1) e declina queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, purché
«esercitate dal medesimo imprenditore agricolo» (comma 3).
Successivamente, il d.lgs. n. 99 del 2004 (modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005) ha classificato i soggetti professionali che operano in agricoltura come "imprenditore agricolo professionale"
(IAP) e "società agricola", mentre la l. n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1094) ha stabilito che sono
1 considerati imprenditori agricoli le società di persone e le Srl costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. Inoltre rileva sottolineare che l'art. 1, d.lgs. 99/2004 ha previsto che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano gli ulteriori requisiti ivi indicati.
Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 l.fall. (Corte cost. 104/2012;
Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva
l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023). Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1, c.c. (Cass.
16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1, l.fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023, 9308/2023, 12215/2012).
Si è anche detto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività - con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola in tesi esercitata (Cass. 14180/2022) - poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali. Ciò perché, mentre questi ultimi sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, «per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione» (Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019, 28015/2013, 21991/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare
e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma
1, l.fall.), grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023)”;
* che nel caso di specie, posti tali principi dei quali deve farsi applicazione, le risultanze documentali acquisite al processo evidenziano come la odierna debitrice non è impresa agricola in quanto iscritta non già quale impresa agricola nella relativa sezione speciale del Registro delle
Imprese, ma quale impresa “ORDINARIA” nella relativa sezione, ed in quanto l'oggetto sociale contempla, unitamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali, anche tutta una serie di attività commerciali, specificatamente:
2 b) la non ha inoltre dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di CP_1 Controparte_2 cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, la cui prova incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore, chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La disamina dell'unico bilancio acquisito agli atti d'ufficio conferma piuttosto il superamento delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), C.C.I. nell'esercizio del 2022:
- totale attivo: € 396.008;
- totale valore della produzione: € 415.386;
- totale debiti: € 226.321.
c) i debiti scaduti e non pagati gravanti sul debitore resistente sono superiori all'importo di €
30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito della ricorrente Controparte_4 di € 167.653,30, quale credito fondato su fatture commerciali ed in alcun modo contestato dalla società debitrice;
credito della ricorrente dell' Controparte_5 per € 10.467,30 oltre interessi e spese in forza del DI n. 280/2023 (n. 656/2023 R.g.) del
[...]
22/08/2023, emesso con clausola di provvisoria esecutività; informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo per complessivi € 2.957,94; informativa dell'INPS dalla quale risultano € 9.942,67 per lavoratori agricoli, ed € 4.000,27 per lavoratori dipendenti, dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);
d) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi al riguardo: che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di 3 apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass.
n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022); che tuttavia la valutazione sulla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa di liquidazione giudiziale di una società in liquidazione, da effettuarsi al momento in cui si decide sulla relativa istanza, non ha riguardo alla sua capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ma verte sull'idoneità dell'attivo patrimoniale netto a soddisfare i crediti vantati nei confronti dell'ente; crediti tra i quali devono essere computati anche quelli contestati, se assistiti da titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. I,
04/07/2013, n. 16752); che la valutazione dell'insolvenza deve quindi essere condotta sulla base del criterio del deficit, vale a dire verificandosi gli elementi attivi dello stato patrimoniale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, poiché la società in liquidazione, non operando più sul mercato, ha come esclusivo obiettivo proprio quello di soddisfare i creditori previa realizzazione delle attività sociali;
che pertanto occorre operare il raffronto tra l'ammontare dell'attivo e i debiti risultanti dalla contabilità;
Alla luce di tali principi, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della odierna debitrice si desume: dall'elevato ammontare complessivo dei debiti verso le società ricorrenti;
dall'esito negativo della procedura esecutiva attivata dal ricorrente Controparte_5
dalla chiusura della fase di liquidazione della società con cancellazione della
[...] società dal registro imprese a far data dal 07/08/2024 (come si evince dalla visura camerale aggiornata alla data del 01/10/2024 -depositata in atti) senza l'integrale pagamento dei debiti ad oggi risultanti ancora non soddisfatti. Elementi dai quali deve desumersi la ricorrenza del presupposto dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare tutti i debiti contratti dalla società nell'esercizio dell'impresa;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_6
(C.F./P.IVA: ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in San Giovanni Rotondo (FG - 71013), Contrada Controparte_3
Passaturo snc;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Lazzara nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il
4 verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 25/03/2025 , alle Ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
5 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 27/12/2024, nella camera di consiglio della III sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel. dott. Maria Angela Marchesiello Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 76/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, , ha pronunciato la seguente Controparte_1 P.IVA_1
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
(C.F./P.IVA: , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede in San Giovanni Rotondo (FG - 71013), Contrada Passaturo snc;
Controparte_3
- letti i ricorsi presentati dalla e dall' Controparte_4 [...] volti a promuovere la liquidazione Controparte_5 giudiziale della , Controparte_1 P.IVA_1 sentito il giudice relatore, ed esaminati gli atti;
- letta la memoria di costituzione della resistente, che chiede il rigetto del ricorso invocando la propria natura di imprenditore agricolo, non soggetto a liquidazione giudiziale;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) dagli atti dell'istruttoria, risulta che la società resistente è un'impresa commerciale;
considerato:
* che, la Corte di Cassazione (Cass. 16/01/2024, n.1577; Cass. 22/03/2022, n.9351) ha da ultimo ribadito che:
“L'art. 2135 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 228 del 2001 (che ha imperniato lo statuto dell'imprenditore agricolo non più sull'utilizzo del "fondo", bensì su cura e sviluppo del "ciclo biologico"), definisce tale l'imprenditore che esercita almeno una delle attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» (comma 1) e declina queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, purché
«esercitate dal medesimo imprenditore agricolo» (comma 3).
Successivamente, il d.lgs. n. 99 del 2004 (modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005) ha classificato i soggetti professionali che operano in agricoltura come "imprenditore agricolo professionale"
(IAP) e "società agricola", mentre la l. n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1094) ha stabilito che sono
1 considerati imprenditori agricoli le società di persone e le Srl costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. Inoltre rileva sottolineare che l'art. 1, d.lgs. 99/2004 ha previsto che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano gli ulteriori requisiti ivi indicati.
Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 l.fall. (Corte cost. 104/2012;
Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva
l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023). Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1, c.c. (Cass.
16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1, l.fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023, 9308/2023, 12215/2012).
Si è anche detto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività - con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola in tesi esercitata (Cass. 14180/2022) - poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali. Ciò perché, mentre questi ultimi sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, «per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione» (Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019, 28015/2013, 21991/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare
e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma
1, l.fall.), grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023)”;
* che nel caso di specie, posti tali principi dei quali deve farsi applicazione, le risultanze documentali acquisite al processo evidenziano come la odierna debitrice non è impresa agricola in quanto iscritta non già quale impresa agricola nella relativa sezione speciale del Registro delle
Imprese, ma quale impresa “ORDINARIA” nella relativa sezione, ed in quanto l'oggetto sociale contempla, unitamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali, anche tutta una serie di attività commerciali, specificatamente:
2 b) la non ha inoltre dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di CP_1 Controparte_2 cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, la cui prova incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore, chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La disamina dell'unico bilancio acquisito agli atti d'ufficio conferma piuttosto il superamento delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), C.C.I. nell'esercizio del 2022:
- totale attivo: € 396.008;
- totale valore della produzione: € 415.386;
- totale debiti: € 226.321.
c) i debiti scaduti e non pagati gravanti sul debitore resistente sono superiori all'importo di €
30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito della ricorrente Controparte_4 di € 167.653,30, quale credito fondato su fatture commerciali ed in alcun modo contestato dalla società debitrice;
credito della ricorrente dell' Controparte_5 per € 10.467,30 oltre interessi e spese in forza del DI n. 280/2023 (n. 656/2023 R.g.) del
[...]
22/08/2023, emesso con clausola di provvisoria esecutività; informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo per complessivi € 2.957,94; informativa dell'INPS dalla quale risultano € 9.942,67 per lavoratori agricoli, ed € 4.000,27 per lavoratori dipendenti, dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);
d) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi al riguardo: che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di 3 apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass.
n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022); che tuttavia la valutazione sulla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa di liquidazione giudiziale di una società in liquidazione, da effettuarsi al momento in cui si decide sulla relativa istanza, non ha riguardo alla sua capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ma verte sull'idoneità dell'attivo patrimoniale netto a soddisfare i crediti vantati nei confronti dell'ente; crediti tra i quali devono essere computati anche quelli contestati, se assistiti da titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. I,
04/07/2013, n. 16752); che la valutazione dell'insolvenza deve quindi essere condotta sulla base del criterio del deficit, vale a dire verificandosi gli elementi attivi dello stato patrimoniale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, poiché la società in liquidazione, non operando più sul mercato, ha come esclusivo obiettivo proprio quello di soddisfare i creditori previa realizzazione delle attività sociali;
che pertanto occorre operare il raffronto tra l'ammontare dell'attivo e i debiti risultanti dalla contabilità;
Alla luce di tali principi, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della odierna debitrice si desume: dall'elevato ammontare complessivo dei debiti verso le società ricorrenti;
dall'esito negativo della procedura esecutiva attivata dal ricorrente Controparte_5
dalla chiusura della fase di liquidazione della società con cancellazione della
[...] società dal registro imprese a far data dal 07/08/2024 (come si evince dalla visura camerale aggiornata alla data del 01/10/2024 -depositata in atti) senza l'integrale pagamento dei debiti ad oggi risultanti ancora non soddisfatti. Elementi dai quali deve desumersi la ricorrenza del presupposto dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare tutti i debiti contratti dalla società nell'esercizio dell'impresa;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_6
(C.F./P.IVA: ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in San Giovanni Rotondo (FG - 71013), Contrada Controparte_3
Passaturo snc;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Lazzara nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il
4 verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 25/03/2025 , alle Ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
5 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 27/12/2024, nella camera di consiglio della III sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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