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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 6638/2024 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12 novembre 2025, vertente tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Parte_1 P.IVA_1
Chiucchiuini
- appellanti
e
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
- appellata
AVVERSO
La sentenza n.17482/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 15 novembre
2024.
oggetto: appalto
FATTO E DIRITTO ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 17482 del 2024.
Con atto di appello, l'appellante domandava di riformare la sentenza di primo grado.
Nessuno si costituiva per regolarmente citata, pertanto se ne dichiara la Controparte_1 contumacia. Alla prima udienza, fissata ex art.127 ter c.p.c. il 17/06/2025, nessuna parte depositava note scritte.
Per mero errore materiale la Corte rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2027.
Depositata da parte dell'Avvocato l'istanza di revoca della suddetta ordinanza in data
29/09/2025, la Corte revocava la stessa e rinviava la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del
12/11/2025.
Alla suddetta udienza, il cui svolgimento veniva disposto nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., nessuno depositava note.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 127 ter, comma 4 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17482/2024, così provvede;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- spese a carico della parte che le ha anticipate;
Roma li 13/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo