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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3689/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/3/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/11/2023 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA GIANNI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Giulio Cesare n. 37, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MICHELA LENCIONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via M. Coppino n. 269, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocazione paritaria e residenza anagrafica nella casa familiare.
La responsabilità genitoriale sui figli minorenni continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con i figli.
1 b) L'abitazione familiare, di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50% ciascuno, sita in Viareggio
– fraz. Torre del Lago (LU) via Guido Rossa, 86, viene assegnata alla sig.ra Parte_2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Il sig. concordemente con la sig.ra Parte_1 Pt_2
ha già lasciato l'abitazione familiare in data 30.06.2023, trasferendosi momentaneamente
[...] presso l'abitazione della propria madre, sita in Viareggio (LU), via 8 Marzo, 4/7, ove accoglierà i figli quando questi staranno presso e con lui, in attesa che possa reperire sul mercato immobiliare una diversa abitazione.
Resta inteso che, dalla data del deposito del presente ricorso, i consumi delle utenze domestiche della casa familiare saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
c) I ricorrenti stabiliscono concordemente il regime paritario di frequentazione dei figli minorenni, lasciandosi reciprocamente la più ampia libertà di concordare giornalmente la loro frequentazione, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema di frequentazione settimanale: prima settimana: i figli staranno con il padre dal Martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al Venerdì quando ve li riaccompagnerà (per cui con pernottamento nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì); seconda settimana: i figli staranno con il padre i giorni di Lunedì e Mercoledì, entrambi con pernottamento, nonché dal Sabato mattina fino al Lunedì mattina successivo, allorquando li riporterà
a scuola.
Per quanto riguarda le festività di calendario, durante quelle di Natale i figli trascorreranno il 24.12 ed il 26.12 con un genitore, il 25.12, dalle ore 10.00, con l'altro, il 31.12 e 1.1. con un genitore ed il 6.1. con l'altro. Alternativamente di anno in anno;
per i giorni non indicati verrà mantenuto il calendario ordinario.
Per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo i figli trascorreranno con ciascun genitore uno dei due giorni, alternativamente di anno in anno;
il 25 Aprile, l'1 Maggio, il 2 Giugno ed il 15 Agosto, la permanenza dei figli presso i genitori verrà alternata di anno in anno, salvo comunque diverso accordo dei ricorrenti, tenuto conto delle decisioni dell'anno precedente, degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze ed interessi dei figli.
Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative i figli potranno stare alternativamente coi genitori per 15 gg, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. Detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro la data del
31.5 di ogni anno.
d) stante l'intervenuto stato, nelle more del giudizio, di C.G.I., per la Sig.ra per Parte_2 venti ore lavorative mensili, stabilire, ad integrazione della stessa, che il Sig. oltre Parte_1 quanto già previsto, verserà complessivamente alla coniuge anche € 50,00, mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 25,00 a figlio), fino a quando permarrà l'attuale stato di C.G.I., alle suddette ore.
e) Quanto alle spese straordinarie, così come analiticamente indicate nell'allegato n. 2 al protocollo d'intesa del 07.10.2020 previsto dall'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso riferimento e costituente parte integrante del presente ricorso (all. 14), resteranno a carico di ciascun ricorrente nelle seguenti misure: 70% (settanta%) a carico del sig. e 30% (trenta%) a carico della Pt_1 sig.ra con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso Pt_2 dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa, precisando quanto segue:
Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
2 - Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
- spese per ON, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
- Spese per il mantenimento e la cura del cane, già facente parte del nucleo familiare, che seguirà i bambini e si sposterà con loro presso il genitore ove questi si troveranno.
Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita.
3 f) Il sig. si farà integralmente carico dei seguenti costi fissi mensili: (i) mensa scolastica del Pt_1 figlio AN;
(ii) ricarica del cellulare in uso alla figlia (iii) rete internet-ADSL a servizio Per_1 dell'abitazione familiare assegnata alla sig.ra Pt_2
g) L'assegno unico in favore dei figli (pari attualmente ad € 213,00 per ogni figlio, per un totale complessivo di € 426,00 al mese) verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
h) I coniugi concordano che la vettura Dacia “Duster”, targata FG319CV, numero di telaio
UU1HSD8VE56556708 (all. 15), di esclusiva proprietà del sig. viene ceduta e Parte_1 trasferita gratuitamente alla sig.ra con costi di trasferimento integralmente a Parte_2 carico della sig.ra Pt_2
Considerata l'essenzialità e l'indispensabilità del presente accordo (relativo al trasferimento, a titolo gratuito, della vettura dal sig. alla sig.ra , per la definizione bonaria della Pt_1 Pt_2 crisi coniugale, le parti chiedono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per il trasferimento della Dacia Duster sopra meglio indicata.
i) Per quanto possa valere, i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
j) Tutte le condizioni stabilite ai punti che precedono saranno osservate dai coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AR (LU) il 10/5/2008, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
20/8/2011) e AN (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, con l'unica modifica riguardante la condizione di cui al punto d), in epigrafe riportata.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro accoglimento.
Il Tribunale prende atto degli accordi aventi ad oggetto il trasferimento del bene mobile registrato
Dacia “Duster”, targato FG319CV, che sarà formalizzato nelle competenti sedi.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in AR (LU) in data 10/5/2008, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di AR (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO degli accordi aventi ad oggetto il trasferimento del bene mobile registrato Dacia
“Duster”, targato FG319CV, da formalizzarsi nelle competenti sedi;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/3/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/3/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/11/2023 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA GIANNI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Giulio Cesare n. 37, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MICHELA LENCIONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via M. Coppino n. 269, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocazione paritaria e residenza anagrafica nella casa familiare.
La responsabilità genitoriale sui figli minorenni continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con i figli.
1 b) L'abitazione familiare, di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50% ciascuno, sita in Viareggio
– fraz. Torre del Lago (LU) via Guido Rossa, 86, viene assegnata alla sig.ra Parte_2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Il sig. concordemente con la sig.ra Parte_1 Pt_2
ha già lasciato l'abitazione familiare in data 30.06.2023, trasferendosi momentaneamente
[...] presso l'abitazione della propria madre, sita in Viareggio (LU), via 8 Marzo, 4/7, ove accoglierà i figli quando questi staranno presso e con lui, in attesa che possa reperire sul mercato immobiliare una diversa abitazione.
Resta inteso che, dalla data del deposito del presente ricorso, i consumi delle utenze domestiche della casa familiare saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
c) I ricorrenti stabiliscono concordemente il regime paritario di frequentazione dei figli minorenni, lasciandosi reciprocamente la più ampia libertà di concordare giornalmente la loro frequentazione, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema di frequentazione settimanale: prima settimana: i figli staranno con il padre dal Martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al Venerdì quando ve li riaccompagnerà (per cui con pernottamento nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì); seconda settimana: i figli staranno con il padre i giorni di Lunedì e Mercoledì, entrambi con pernottamento, nonché dal Sabato mattina fino al Lunedì mattina successivo, allorquando li riporterà
a scuola.
Per quanto riguarda le festività di calendario, durante quelle di Natale i figli trascorreranno il 24.12 ed il 26.12 con un genitore, il 25.12, dalle ore 10.00, con l'altro, il 31.12 e 1.1. con un genitore ed il 6.1. con l'altro. Alternativamente di anno in anno;
per i giorni non indicati verrà mantenuto il calendario ordinario.
Per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo i figli trascorreranno con ciascun genitore uno dei due giorni, alternativamente di anno in anno;
il 25 Aprile, l'1 Maggio, il 2 Giugno ed il 15 Agosto, la permanenza dei figli presso i genitori verrà alternata di anno in anno, salvo comunque diverso accordo dei ricorrenti, tenuto conto delle decisioni dell'anno precedente, degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze ed interessi dei figli.
Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative i figli potranno stare alternativamente coi genitori per 15 gg, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. Detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro la data del
31.5 di ogni anno.
d) stante l'intervenuto stato, nelle more del giudizio, di C.G.I., per la Sig.ra per Parte_2 venti ore lavorative mensili, stabilire, ad integrazione della stessa, che il Sig. oltre Parte_1 quanto già previsto, verserà complessivamente alla coniuge anche € 50,00, mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 25,00 a figlio), fino a quando permarrà l'attuale stato di C.G.I., alle suddette ore.
e) Quanto alle spese straordinarie, così come analiticamente indicate nell'allegato n. 2 al protocollo d'intesa del 07.10.2020 previsto dall'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso riferimento e costituente parte integrante del presente ricorso (all. 14), resteranno a carico di ciascun ricorrente nelle seguenti misure: 70% (settanta%) a carico del sig. e 30% (trenta%) a carico della Pt_1 sig.ra con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso Pt_2 dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa, precisando quanto segue:
Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
2 - Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
- spese per ON, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
- Spese per il mantenimento e la cura del cane, già facente parte del nucleo familiare, che seguirà i bambini e si sposterà con loro presso il genitore ove questi si troveranno.
Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita.
3 f) Il sig. si farà integralmente carico dei seguenti costi fissi mensili: (i) mensa scolastica del Pt_1 figlio AN;
(ii) ricarica del cellulare in uso alla figlia (iii) rete internet-ADSL a servizio Per_1 dell'abitazione familiare assegnata alla sig.ra Pt_2
g) L'assegno unico in favore dei figli (pari attualmente ad € 213,00 per ogni figlio, per un totale complessivo di € 426,00 al mese) verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
h) I coniugi concordano che la vettura Dacia “Duster”, targata FG319CV, numero di telaio
UU1HSD8VE56556708 (all. 15), di esclusiva proprietà del sig. viene ceduta e Parte_1 trasferita gratuitamente alla sig.ra con costi di trasferimento integralmente a Parte_2 carico della sig.ra Pt_2
Considerata l'essenzialità e l'indispensabilità del presente accordo (relativo al trasferimento, a titolo gratuito, della vettura dal sig. alla sig.ra , per la definizione bonaria della Pt_1 Pt_2 crisi coniugale, le parti chiedono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per il trasferimento della Dacia Duster sopra meglio indicata.
i) Per quanto possa valere, i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
j) Tutte le condizioni stabilite ai punti che precedono saranno osservate dai coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AR (LU) il 10/5/2008, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
20/8/2011) e AN (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, con l'unica modifica riguardante la condizione di cui al punto d), in epigrafe riportata.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro accoglimento.
Il Tribunale prende atto degli accordi aventi ad oggetto il trasferimento del bene mobile registrato
Dacia “Duster”, targato FG319CV, che sarà formalizzato nelle competenti sedi.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in AR (LU) in data 10/5/2008, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di AR (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO degli accordi aventi ad oggetto il trasferimento del bene mobile registrato Dacia
“Duster”, targato FG319CV, da formalizzarsi nelle competenti sedi;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/3/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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