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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2553/2020 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
rapp. e dif. dall' Avv. Guglielmo Lenzi;
Parte_1
OPPONENTE E
, in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 61/2020 parte opponente contestava il decreto ingiuntivo n.61/2020 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 25/02/2020 dal Tribunale Nola Sez. Lavoro nella persona del G.L. Francesco Fucci e notificato il 23/3/2020, con cui veniva ingiunto al Sig. di pagare, in favore dell' Parte_1 [...]
la somma di €. 1.197,62, oltre interessi Controparte_1 e rivalutazione dalla maturazione del diritto sulle singole poste creditorie sino al soddisfo, nonché
€. 270,00 per spese di lite, di cui €. 21,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Evidenziava parte opponente che tale provvedimento veniva reso sull'assunto secondo il quale l'ente ricorrente sarebbe stato creditore di importi dovuti dall'opponente per contributi previdenziali non versati relativi all'arco temporale compreso tra l'anno di iscrizione dello stesso ad fino al 2014, senza neppure specificare l'anno di riferimento. CP_1
Tanto premesso, parte opponente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la CP_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di lite oltre spese generali e oneri accessori. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. A sostegno delle proprie difese l'opposto deduceva che, da una verifica contabile svolta dall'Ente sulla situazione previdenziale del ricorrente, era emersa una irregolarità della relativa posizione contributiva per le annualità 2010 e 2011 (come da scheda A dell'estratto contributivo prodotto in fase monitoria sub doc. n. 5, il complessivo contributo soggettivo era risultato pari ad € 445,90; il complessivo contributo integrativo pari ad € 125,44; il complessivo contributo maternità pari ad € 110,00; oltre sanzioni per € 268,13 ed interessi per
€ 248,15 per un totale di € 1.197,62). In merito alla sollevata eccezione di prescrizione l'ente deduceva di aver regolarmente interrotto il decorrere del termine di prescrizione quinquennale, avendo notificato, in data 25.11.2016, al Sig. un'intimazione di pagamento, depositandola presso il Cassetto Parte_1 Previdenziale intestato allo stesso e successivamente mediante notifica dell'intimazione del 04.12.2018. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo veniva rubricato al n. R.G. 2553/2020 ed assegnato alla cognizione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Filomena Naldi, la quale - con decreto emesso in data 23.07.2020 - fissava per la trattazione della causa il giorno 21.10.2020. Alla predetta udienza il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e fissava per la discussione nel merito l'udienza del 30.06.21 che subiva un rinvio d'ufficio ed un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti al 16/11/2022. Alla predetta udienza il dott. Alfredo Granata, visto il decreto del 14 10 2022, rinviava la causa all'udienza del 17 01 2024, rinviata ulteriormente dalla dott.ssa Naldi, per il carico del ruolo, all' udienza del 22.1.25. A tale udienza attesa la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte dalle parti la dott.ssa Naldi rinviava la causa all'udienza del 14/01/2026. Infine, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola, avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti), è stato disposto, inter alia, lo scardinamento del presente procedimento dal ruolo della dott.ssa Naldi a quello della scrivente, che fissava per la trattazione della causa l'udienza del 29-10-2025, alla quale la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 61/2020, emesso in data 25/02/2020 e notificato in data 23/03/2020, per il pagamento di somme dovute a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2010 e 2011, di cui parte opponente assume la non debenza per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 della L.335/1995. L'Ente previdenziale si è difeso, sul punto, producendo un'intimazione di pagamento del 25.11.2016, depositata presso il Cassetto Previdenziale intestato al ricorrente rappresentando come “tale strumento non sia altro che l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 20 dello St. (cfr. doc. n. 2 Fa. monitorio), rubricato “Diritto di informazione”, il quale, al primo CP_1 comma, statuisce che “L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 01 gennaio 2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata”. In particolare, ha evidenziato l'Ente che “… a ciascun iscritto è stato assegnato d'ufficio un
“domicilio digitale consistente proprio nel “Cassetto , cioè in una “casella CP_1 CP_1 elettronica di deposito unidirezionale” che si trova sul sito internet istituzionale e all'interno della quale l'Ente provvede alla notifica, a mezzo del deposito in essa, di ogni comunicazione correlata al rapporto con il singolo iscritto”. Posto che non appaiono in discussione tra le parti né la durata quinquennale né il dies a quo del termine di prescrizione, ma unicamente la questione della rilevanza da riconoscere al deposito di un atto di messa in mora presso il a fini interruttivi della prescrizione, il Controparte_3 Giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di merito secondo cui la notificazione di diffide mediante tale modalità (deposito nel cassetto fiscale intestato al contribuente) determina l'interruzione della prescrizione del credito. E' stato al riguardo osservato che il deposito nel cassetto previdenziale dell'intimazione di pagamento equivale a notificazione, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 20 dello St. intitolato “Diritto di informazione”, il quale prevede CP_1 espressamente che “L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 01 gennaio 2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata”. In sostanza l'Ente ha previsto all'interno del proprio sito informatico un'area riservata degli iscritti ai quali viene assegnato un “Domicilio digitale che consiste in una casella di deposito CP_1 unidirezionale, denominata “Cassetto previdenziale , nella quale l'Ente notifica ogni CP_1 comunicazione correlata al rapporto con il singolo iscritto.
Il deposito nel “cassetto previdenziale sostituisce ogni altro metodo alternativo di CP_1 comunicazione e di notifica di documenti tra le parti. Il “cassetto previdenziale” è dotato di un sistema di certificazione della data certa e deposito del log di ciascun documento notificato presso un provider esterno e ha la funzione di “Fa. elettronico” dell'iscritto ed archivio documentale. Ne consegue che il deposito nel cassetto previdenziale dell'iscritto comporta che l'atto sia conosciuto dal medesimo per l'applicazione del principio di presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. Secondo la S.C. (in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.) l'atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass., sez. lav., n. 16131/2002; Cass. 16131/2002; Cass. 10504/1999). Non è invece ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore. I requisiti tratteggiati dalla giurisprudenza ed indicati sopra sussistono certamente nelle diffide prodotte da el caso di specie (la prima del 25-11-2016 e l'altra del 4-12-2018 not. a CP_1 mezzo posta il 3.1.2019, depositata nel fascicolo del monitorio). Esse hanno entrambe la caratteristica dell'atto interruttivo, ossia l'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione di adempimento manifestano l'inequivocabile volontà del titolare ( del CP_1 credito di far valere il proprio diritto. Del resto, aveva esternato la volontà di avvalersi del cassetto previdenziale per CP_1 effettuare le comunicazioni correlate al rapporto con il singolo iscritto (art. 20 dello St.:), dotando ciascun assicurato di un domicilio digitale (con la conseguente presunzione di conoscenza delle comunicazioni, ex art. 1335 c.c.). L'opponente, inoltre, era al corrente dell'adozione di tale strumento da parte dell'Ente avendo regolarmente ricevuto le credenziali di accesso all'Area riservata (doc. 8 . CP_1 Se ne deve concludere, quindi, che il deposito della diffida del 25-11-2016 prodotta da CP_1 nel Cassetto previdenziale abbia validamente interrotto il termine di prescrizione (cfr. ex multiis sent. Tribunale Milano sez. lav., 23/02/2022, n.18). Conseguentemente, i debiti previdenziali del ricorrente non sono prescritti in quanto: i contributi dovuti per l'anno 2010 dovevano essere corrisposti entro e non oltre il 10.12.2011 con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2011, mentre quelli dovuti per l'anno 2011 dovevano essere corrisposti entro e non oltre il 10.12.2012 con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2012. Da tali date (rispettivamente dell'11.12.2011 e dell'11.12.2012) pertanto iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335. Ne discende che essendo stata la prescrizione, per quanto esposto, validamente interrotta dall'intimazione di pagamento del 25/11/2016 depositata nel cassetto previdenziale dell'opponente, il credito azionato in sede monitoria reso oggetto del DI n. 61/2020 (notificato il 23-3-2020) non era prescritto, risultando pienamente esigibile dall'Ente (né risultano prescritti interessi e sanzioni). In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 61/2020. Attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla questione dell'idoneità del deposito della diffida presso il cassetto previdenziale del contribuente appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.61/2020; b) compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola, 29/10/2025 IL GIUDICE dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2553/2020 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
rapp. e dif. dall' Avv. Guglielmo Lenzi;
Parte_1
OPPONENTE E
, in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 61/2020 parte opponente contestava il decreto ingiuntivo n.61/2020 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 25/02/2020 dal Tribunale Nola Sez. Lavoro nella persona del G.L. Francesco Fucci e notificato il 23/3/2020, con cui veniva ingiunto al Sig. di pagare, in favore dell' Parte_1 [...]
la somma di €. 1.197,62, oltre interessi Controparte_1 e rivalutazione dalla maturazione del diritto sulle singole poste creditorie sino al soddisfo, nonché
€. 270,00 per spese di lite, di cui €. 21,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Evidenziava parte opponente che tale provvedimento veniva reso sull'assunto secondo il quale l'ente ricorrente sarebbe stato creditore di importi dovuti dall'opponente per contributi previdenziali non versati relativi all'arco temporale compreso tra l'anno di iscrizione dello stesso ad fino al 2014, senza neppure specificare l'anno di riferimento. CP_1
Tanto premesso, parte opponente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la CP_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di lite oltre spese generali e oneri accessori. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. A sostegno delle proprie difese l'opposto deduceva che, da una verifica contabile svolta dall'Ente sulla situazione previdenziale del ricorrente, era emersa una irregolarità della relativa posizione contributiva per le annualità 2010 e 2011 (come da scheda A dell'estratto contributivo prodotto in fase monitoria sub doc. n. 5, il complessivo contributo soggettivo era risultato pari ad € 445,90; il complessivo contributo integrativo pari ad € 125,44; il complessivo contributo maternità pari ad € 110,00; oltre sanzioni per € 268,13 ed interessi per
€ 248,15 per un totale di € 1.197,62). In merito alla sollevata eccezione di prescrizione l'ente deduceva di aver regolarmente interrotto il decorrere del termine di prescrizione quinquennale, avendo notificato, in data 25.11.2016, al Sig. un'intimazione di pagamento, depositandola presso il Cassetto Parte_1 Previdenziale intestato allo stesso e successivamente mediante notifica dell'intimazione del 04.12.2018. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo veniva rubricato al n. R.G. 2553/2020 ed assegnato alla cognizione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Filomena Naldi, la quale - con decreto emesso in data 23.07.2020 - fissava per la trattazione della causa il giorno 21.10.2020. Alla predetta udienza il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e fissava per la discussione nel merito l'udienza del 30.06.21 che subiva un rinvio d'ufficio ed un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti al 16/11/2022. Alla predetta udienza il dott. Alfredo Granata, visto il decreto del 14 10 2022, rinviava la causa all'udienza del 17 01 2024, rinviata ulteriormente dalla dott.ssa Naldi, per il carico del ruolo, all' udienza del 22.1.25. A tale udienza attesa la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte dalle parti la dott.ssa Naldi rinviava la causa all'udienza del 14/01/2026. Infine, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola, avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti), è stato disposto, inter alia, lo scardinamento del presente procedimento dal ruolo della dott.ssa Naldi a quello della scrivente, che fissava per la trattazione della causa l'udienza del 29-10-2025, alla quale la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 61/2020, emesso in data 25/02/2020 e notificato in data 23/03/2020, per il pagamento di somme dovute a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2010 e 2011, di cui parte opponente assume la non debenza per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 della L.335/1995. L'Ente previdenziale si è difeso, sul punto, producendo un'intimazione di pagamento del 25.11.2016, depositata presso il Cassetto Previdenziale intestato al ricorrente rappresentando come “tale strumento non sia altro che l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 20 dello St. (cfr. doc. n. 2 Fa. monitorio), rubricato “Diritto di informazione”, il quale, al primo CP_1 comma, statuisce che “L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 01 gennaio 2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata”. In particolare, ha evidenziato l'Ente che “… a ciascun iscritto è stato assegnato d'ufficio un
“domicilio digitale consistente proprio nel “Cassetto , cioè in una “casella CP_1 CP_1 elettronica di deposito unidirezionale” che si trova sul sito internet istituzionale e all'interno della quale l'Ente provvede alla notifica, a mezzo del deposito in essa, di ogni comunicazione correlata al rapporto con il singolo iscritto”. Posto che non appaiono in discussione tra le parti né la durata quinquennale né il dies a quo del termine di prescrizione, ma unicamente la questione della rilevanza da riconoscere al deposito di un atto di messa in mora presso il a fini interruttivi della prescrizione, il Controparte_3 Giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di merito secondo cui la notificazione di diffide mediante tale modalità (deposito nel cassetto fiscale intestato al contribuente) determina l'interruzione della prescrizione del credito. E' stato al riguardo osservato che il deposito nel cassetto previdenziale dell'intimazione di pagamento equivale a notificazione, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 20 dello St. intitolato “Diritto di informazione”, il quale prevede CP_1 espressamente che “L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 01 gennaio 2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata”. In sostanza l'Ente ha previsto all'interno del proprio sito informatico un'area riservata degli iscritti ai quali viene assegnato un “Domicilio digitale che consiste in una casella di deposito CP_1 unidirezionale, denominata “Cassetto previdenziale , nella quale l'Ente notifica ogni CP_1 comunicazione correlata al rapporto con il singolo iscritto.
Il deposito nel “cassetto previdenziale sostituisce ogni altro metodo alternativo di CP_1 comunicazione e di notifica di documenti tra le parti. Il “cassetto previdenziale” è dotato di un sistema di certificazione della data certa e deposito del log di ciascun documento notificato presso un provider esterno e ha la funzione di “Fa. elettronico” dell'iscritto ed archivio documentale. Ne consegue che il deposito nel cassetto previdenziale dell'iscritto comporta che l'atto sia conosciuto dal medesimo per l'applicazione del principio di presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. Secondo la S.C. (in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.) l'atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass., sez. lav., n. 16131/2002; Cass. 16131/2002; Cass. 10504/1999). Non è invece ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore. I requisiti tratteggiati dalla giurisprudenza ed indicati sopra sussistono certamente nelle diffide prodotte da el caso di specie (la prima del 25-11-2016 e l'altra del 4-12-2018 not. a CP_1 mezzo posta il 3.1.2019, depositata nel fascicolo del monitorio). Esse hanno entrambe la caratteristica dell'atto interruttivo, ossia l'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione di adempimento manifestano l'inequivocabile volontà del titolare ( del CP_1 credito di far valere il proprio diritto. Del resto, aveva esternato la volontà di avvalersi del cassetto previdenziale per CP_1 effettuare le comunicazioni correlate al rapporto con il singolo iscritto (art. 20 dello St.:), dotando ciascun assicurato di un domicilio digitale (con la conseguente presunzione di conoscenza delle comunicazioni, ex art. 1335 c.c.). L'opponente, inoltre, era al corrente dell'adozione di tale strumento da parte dell'Ente avendo regolarmente ricevuto le credenziali di accesso all'Area riservata (doc. 8 . CP_1 Se ne deve concludere, quindi, che il deposito della diffida del 25-11-2016 prodotta da CP_1 nel Cassetto previdenziale abbia validamente interrotto il termine di prescrizione (cfr. ex multiis sent. Tribunale Milano sez. lav., 23/02/2022, n.18). Conseguentemente, i debiti previdenziali del ricorrente non sono prescritti in quanto: i contributi dovuti per l'anno 2010 dovevano essere corrisposti entro e non oltre il 10.12.2011 con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2011, mentre quelli dovuti per l'anno 2011 dovevano essere corrisposti entro e non oltre il 10.12.2012 con conseguente esigibilità degli stessi dall'11.12.2012. Da tali date (rispettivamente dell'11.12.2011 e dell'11.12.2012) pertanto iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995, n. 335. Ne discende che essendo stata la prescrizione, per quanto esposto, validamente interrotta dall'intimazione di pagamento del 25/11/2016 depositata nel cassetto previdenziale dell'opponente, il credito azionato in sede monitoria reso oggetto del DI n. 61/2020 (notificato il 23-3-2020) non era prescritto, risultando pienamente esigibile dall'Ente (né risultano prescritti interessi e sanzioni). In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 61/2020. Attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla questione dell'idoneità del deposito della diffida presso il cassetto previdenziale del contribuente appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.61/2020; b) compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola, 29/10/2025 IL GIUDICE dott.ssa Francesca Fucci