Articolo 1 della Legge 9 marzo 1955, n. 317
Articolo 2
Versione
20 maggio 1955
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;
b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.
Entrata in vigore il 20 maggio 1955