Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;
b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;
b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.