Articolo 59 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 dicembre 1974
Art. 59.
L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare e' divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974