Art. 59.
L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare e' divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione".
L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare e' divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione".