Articolo 101 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 100Articolo 102
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27 marzo 1963
Art. 101.
Il militare di truppa del Corpo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9.
L'applicazione della norma, di cui al primo comma del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963