Decreto cautelare 3 novembre 2022
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 20952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20952 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12865 del 2022, proposto da FA AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
“1) dell’esito della prova scritta del Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostengo della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. n. 499 del 21.4.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, sostenuta dal ricorrente in data 4 aprile 2022 nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
2) del punteggio numerico pari a 68 assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta per come ricorretta a seguito di risposte e quesiti già riconosciuti erronei, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o forvianti;
3) del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 22 e 35, redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7 comma 1 D.M. n. 326 del 9.11.2021 e dell’art. 3 D.D. n. 23 del 5.1.2022;
4) del correttore e del foglio risposte;
5) dei verbali/atti della Commissione con cui sono stati predisposti in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta con particolare riferimento ai quesiti 22 e 35 del questionario del ricorrente in quanto manifestatamente erronei e/o forvianti
6) dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti della prova scritta del ricorrente;
7) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
8) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 7 co. 1 D.M. n. 326 del 9.11.2022 e dell’art. 3 D.D. n. 23 del 5.1.2022
9) ove esistente del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati vincitori nella classe di concorso B003;
10) ove esistente della graduatoria dei vincitori che hanno superato le prove previste dal Bando di Concorso relativamente alla classe di concorso B003 ad oggi non conosciuto né pubblicato dalla P.A. nella parte in cui inserisce il ricorrente con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
11) Ove occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi del ricorrente;
12) Ove occorra, e per quanto di interesse, del bando di concorso;
13) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi anche potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente per la rettifica in aumento del punteggio riportato dal ricorrente in esito all’unica prova scritta o in quella che sarà ritenuta di giustizia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. IC Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, in trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il candidato impugna gli esiti della prova scritta del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostengo della scuola secondaria di I e II grado di cui al decreto dipartimentale n. 499 del 21.4.2020, come modificato e integrato dal decreto dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, da lui sostenuta in data 4 aprile 2022 nella parte in cui gli sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante.
2. A fondamento della pretesa, ha allegato e dedotto che: il Ministero dell’istruzione con il decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020, con il decreto dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, con il decreto dipartimentale n. 749 del I luglio 2020 e con il successivo decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 ha bandito il “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; la procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevedeva si rendessero vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'allegato 1 del bando; con il decreto dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale; inoltre, i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 4- ter , del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso; con il decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, è stato modificato l’ iter iniziale in quanto alle due prove scritte e una orale, precedute da una prova preselettiva, è stato preferita una sola prova scritta “computer based” e una prova orale; in data 21 luglio 2020, il ricorrente ha inoltrato tempestivamente la domanda di partecipazione per la regione Lombardia per la classe di concorso B003; ha riscontrato la convocazione e, in data 4 aprile 2022, ha partecipato allo svolgimento della prova scritta, nei termini meglio specificati nell’oggetto del ricorso, conseguendo il punteggio di 62,00 a fronte del minimo richiesto di 70,00; in data 13 aprile 2022, ha fatto accesso alla propria area personale messa a disposizione sul sito istituzionale ove l’Amministrazione aveva pubblicato l’esito della prima prova e ha avuto modo di verificare quanto segue: - il punteggio conseguito era pari a 62/70; conseguentemente è rimasto estraneo all’elenco dei candidati che hanno avuto accesso alla prova orale; con raccomandata P.E.C., ha rappresentato al Ministero dell'istruzione l’erroneità dei quesiti 7, 12, 45, 22 e 25 e la rilevanza che gli stessi avevano sul risultato del mancato conseguimento del punteggio minimo utile all’accesso alla prova orale; ha documentato la propria richiesta di “neutralizzazione” del quesito con dichiarazione di tecnici specializzati e numerosi esempi di progetti noti al Ministero dell’istruzione, in quanto pubblicati sul sito “Indire” oltre che su numerosi siti istituzionali di locali Istituti scolastici; in data 9 giugno 2022, sul portale di istanze on line il punteggio è stato rettificato in punti 68 per l’accoglimento delle richieste inerenti ai quesiti 7, 12, e 45; tuttavia, per gli altri quesiti, il Ministero non ha inteso intervenire, costringendo il candidato di fatto ad adire il Tribunale.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati.
Più nel dettaglio, ha dedotto che l'esito negativo della prova sarebbe stato dovuto all'illegittima formulazione di alcuni quesiti da parte dell'Amministrazione in modo ambiguo o in relazione a materie diverse da quelle previste.
4. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
5. L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame e ha depositato, in data 4 gennaio 2023, una relazione istruttoria, a seguito dell’incombente istruttorio disposto dal Tribunale giusta ordinanza collegiale n. 16415/2022.
6. In data 21 gennaio 2023, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
7. Con l’ordinanza n. 2331 dell’11 giugno 2025, il Presidente della sezione, ritenuta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 del codice del processo amministrativo, nei confronti dei potenziali controinteressati, ha disposto la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la segreteria della sezione entro il successivo termine perentorio di giorni cinque dal primo adempimento.
8. All'udienza straordinaria del 7 novembre 2025, svolta secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, del codice, possibili profili d’improcedibilità del ricorso.
9. All’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Come rilevato in udienza, il ricorso è improcedibile, atteso che parte ricorrente non ha dato prova del compimento degli adempimenti prescritti con ordinanza n. 2331/2025, omettendo, in particolare, di depositare l’attestato appositamente rilasciato dal Ministero dell’istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale recante la specificazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione sui siti del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
Dispone, infatti, l’art. 49, comma 3, testualmente che “il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35” .
La disposizione riportata se, da una parte, conferma che il giudice deve fissare necessariamente il termine per la notifica, senza specificare che debba fissare anche il termine per il deposito, tuttavia connette la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui all’art. 35 del codice del processo amministrativo, al mancato rispetto non solo del termine di notifica ma anche del termine di deposito ( ex multis , Tar Lazio, sentenza 28 aprile 2025, n. 8118).
Tale ultimo termine, come già visto, se non è fissato dal giudice, va individuato in quello ordinario di trenta giorni di deposito degli atti soggetti a notifica che nel caso di specie, comunque, non risulta rispettato.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha dato prova di aver integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, individuati, da questo Tribunale, nei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, né nel termine perentorio previsto dall’ordinanza (ovvero entro dieci giorni dalla pubblicazione dei relativi avvisi sul sito web , da effettuarsi, a sua volta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza), né successivamente.
Nessuno dei documenti depositati in giudizio consente, invero, di avere contezza dell’effettivo compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla richiamata ordinanza nel termine ivi assegnato.
Come sopra chiarito, al mancato rispetto non solo del termine perentorio per la notifica ma anche del termine, anch’esso perentorio, stabilito per il deposito di prova della suddetta notifica, consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 del codice del processo amministrativo, al quale il richiamato art. 49 del codice espressamente rinvia.
Peraltro, non sussistono i presupposti per disporre la rimessione in termini: né è ravvisabile alcun errore connotato da “scusabilità”, in assenza di qualsivoglia incertezza sia sul significato della norma di cui all’art. 49 citato, estremamente chiara, sia sul contenuto dell’ordinanza.
Né la ricorrente ha addotto alcun impedimento di fatto, in ipotesi, “ostativo” al deposito nei termini della prova dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 8661 del 29 gennaio 2024).
11. Per ragioni di completezza si ricorda che, stante la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione resistente nella formulazione dei quesiti in questione, il sindacato del giudice deve limitarsi alla possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità del punteggio attribuito al concorrente, vizi di valutazione di cui, nel caso di specie, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione in sede giudiziale, non emerge alcun indizio: è stato infatti chiarito dal Ministero la distinzione tra la risposta corretta e i cosiddetti distrattori, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
12. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.
13. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della decisione in rito del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AM, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
IC Di RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di RT | SE AM |
IL SEGRETARIO