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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1136/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 febbraio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, l'avv. Grazia Ferdenzi per parte ricorrente e per parte resistente l'avv. Francesco D'Andretta in sostituzione dell'avv. Alessandra Ceschi i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. i sigg. (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
( , spiegato contro “ (P. Iva: Parte_2 C.F._2 Controparte_1
, i ricorrenti domandavano la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno P.IVA_1 valutato in € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in ragione della scadenza di n. 10 buoni fruttiferi postali, intestati a entrambi i ricorrenti, che non erano stati accompagnati dal Foglio
Informativo la cui consegna era previsto dal Decreto del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio e Della
Programmazione Economica del 19/12/2000, agli artt. 3 e 6, lasciando che i buoni scadessero senza che i titolari fossero informati della data di scadenza, rendendo pertanto prescritti i buoni e impossibile l'incasso delle somme maturate.
Si costituiva in giudizio “ la quale, nella sua lunga e dettagliata comparsa, Controparte_1 provvedeva ad illustrare la normativa a suo dire applicabile alla fattispecie ora in esame, specificando che la prescrizione decennale aveva iniziato a decorrere dal momento in cui i B.P.F. avevano cessato di essere fruttiferi, ovvero dal 16/4/2008, e che nessuna interruzione era intervenuta, non essendo comunque possibile che intervenissero atti o fatti interruttivi, giusta la particolare natura del diritto. Allegava un comunicato stampa, e precisamente il comunicato n.
260 del 30/12/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove era riportato che nessun rimborso era possibile per i crediti prescritti derivanti da titoli di stato e buoni postali fruttiferi di vecchia emissione. Rilevava, poi, come i titoli ora in esame non fossero titoli di credito bensì titoli di legittimazione, riconducibili all'art. 2002 c.c., essendo disciplinati direttamente dalla normativa applicabile, in conformità all'art. 1339 c.c., onde per individuarne la data di scadenza occorre far riferimento alla normativa, essendo onere dei risparmiatori postali attivarsi in concreto per
1 verificare l'esatta scadenza dei titoli e il termine di prescrizione, non essendo previsto alcun obbligo di avvertimento riguardo a . Aggiungeva come la conoscibilità della CP normativa applicabile ai titoli acquistati fosse possibile tramite la pubblicazione sulla G.U. dei
Decreti Ministeriali citati, nella fattispecie il D.M. 19/12/2000 e il D.M. 6/10/2004, specificando che erano stati consegnati ai risparmiatori i Fogli Informativi relativi ai buoni acquistati. Citava quindi Cass. n. 19243/2023 e svariate sentenze di merito conformi alla sua tesi. Concludeva per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei diritti vantati e il rigetto sia della domanda principale sia della domanda risarcitoria, domandando, inoltre e in subordine, che i ricorrenti fossero dichiarati tenuti a restituire a i BPF di cui è causa ovvero a soddisfare le CP pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione e restituzione alla convenuta dei buoni postali fruttiferi in loro possesso, con vittoria di spese e onorari.
La causa veniva quindi passata in decisione senza attività istruttoria orale, e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito occorre premettere che non vi è contestazione sulla consegna dei titoli ai ricorrenti e sul loro valore. Occorre altresì rilevare che la prescrizione degli stessi titoli è iniziata a decorrere dal momento in cui i hanno cessato di essere fruttiferi, ovvero dal 16/04/2008, come CP_2 previsto dall'art. 8 D.M. 19/12/2000: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Quanto sopra premesso, e rilevato che i buoni in possesso dei ricorrenti fanno espresso riferimento nel loro retro al citato Decreto Ministeriale, la questione principale emersa a seguito delle prospettazioni delle parti riguarda la pretesa mancata consegna del Foglio Informativo, riportante le indicazioni specifiche sulla validità ed efficacia dei buoni acquistati.
Si osserva, riguardo quest'ultima circostanza, che il riparto dell'onere probatorio riguardo all'adempimento dell'obbligo di consegna del suddetto prescrive che, una volta Parte_3 contestata la circostanza da parte del creditore-ricorrente, sia onere del debitore-resistente, ossia di , dimostrare l'avvenuta consegna. Tale onere non risulta adempiuto da parte di CP
, che si è limitata a produrre il contenuto del documento ma senza provare la consegna dello CP stesso alle controparti. Di conseguenza si deve ritenere che il non sia stato Parte_3 consegnato.
Tale circostanza non può, tuttavia, valere a fondare alcuna responsabilità in capo a , CP in quanto la stessa resistente ha puntualmente eccepito, nel suo primo atto difensivo, alla sua pagina 13, anche la prescrizione di ogni diritto relativo alla consegna dei Fogli Informativi, sia che si tratti di responsabilità contrattuale sia extracontrattuale. Sul punto si rileva, decorrendo il diritto alla consegna del relativo Foglio dalla data di acquisto dei buoni, come appaia evidente che lo stesso diritto sia ormai prescritto e come, essendo tempestivamente rilevata la prescrizione del diritto alla consegna, la sua violazione non possa più esser fatta valere in giudizio.
Poiché i titoli in questione sono titoli di legittimazione e non titoli di credito e, in quanto titoli di legittimazione, sono soggetti alla disciplina degli artt. 2002 e 1339 c.c., senza che sia previsto alcun onere di avvertimento a carico di , visto l'arresto della S.C. n. 19243/2023, ove è CP
2 statuito che la decorrenza della prescrizione dei titoli prenda inizio dalla data di scadenza dei titoli stessi e vista altresì Cass. SS.UU. n. 3963/2019, per la quale non fanno carico a gli CP oneri informativi stabiliti per la tutela dei consumatori, si dovrà ritenere, vista la decorrenza decennale del termine a far data dal 16/4/2008, la intervenuta prescrizione dei diritti pretesi.
Né può valere in favore dei ricorrenti la tesi, sostenuta da una decisione di merito citata dai ricorrenti stessi, secondo la quale la decorrenza del termine prescrizionale prenderebbe inizio, per le ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere. La tesi ora esposta presuppone, invero, che la produzione del danno sia inconoscibile e oggettivamente impercettibile, le quali circostanze, entrambe, non sussistono nella fattispecie ora in esame. Sarebbe infatti bastato per i possessori dei buoni che avessero avuto qualche dubbio sulla loro scadenza o che, semplicemente, non la conoscessero, recarsi presso l'ufficio postale o richiedere comunque informazioni, attività, queste ultime, che non risultano esser state diligentemente eseguite da parte dei possessori. Allo stesso modo, non curarsi dell'investimento, non certo esiguo, per avvedersi della scadenza dei buoni soltanto dopo anni dall'intervenuta prescrizione di ogni loro diritto deve imputarsi soltanto agli acquirenti degli stessi,
e non ad altri.
Per tali motivi le domande di parte ricorrente andranno rigettate.
Le spese, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, saranno poste a carico solidale dei soccombenti ricorrenti, liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari in ragione del mancato tempestivo deposito della nota spese di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta le domande spiegate dai ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
2) Condanna i predetti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di parte resistente, “ , che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre a rimborso Controparte_1 spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 febbraio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, l'avv. Grazia Ferdenzi per parte ricorrente e per parte resistente l'avv. Francesco D'Andretta in sostituzione dell'avv. Alessandra Ceschi i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. i sigg. (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
( , spiegato contro “ (P. Iva: Parte_2 C.F._2 Controparte_1
, i ricorrenti domandavano la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno P.IVA_1 valutato in € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in ragione della scadenza di n. 10 buoni fruttiferi postali, intestati a entrambi i ricorrenti, che non erano stati accompagnati dal Foglio
Informativo la cui consegna era previsto dal Decreto del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio e Della
Programmazione Economica del 19/12/2000, agli artt. 3 e 6, lasciando che i buoni scadessero senza che i titolari fossero informati della data di scadenza, rendendo pertanto prescritti i buoni e impossibile l'incasso delle somme maturate.
Si costituiva in giudizio “ la quale, nella sua lunga e dettagliata comparsa, Controparte_1 provvedeva ad illustrare la normativa a suo dire applicabile alla fattispecie ora in esame, specificando che la prescrizione decennale aveva iniziato a decorrere dal momento in cui i B.P.F. avevano cessato di essere fruttiferi, ovvero dal 16/4/2008, e che nessuna interruzione era intervenuta, non essendo comunque possibile che intervenissero atti o fatti interruttivi, giusta la particolare natura del diritto. Allegava un comunicato stampa, e precisamente il comunicato n.
260 del 30/12/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove era riportato che nessun rimborso era possibile per i crediti prescritti derivanti da titoli di stato e buoni postali fruttiferi di vecchia emissione. Rilevava, poi, come i titoli ora in esame non fossero titoli di credito bensì titoli di legittimazione, riconducibili all'art. 2002 c.c., essendo disciplinati direttamente dalla normativa applicabile, in conformità all'art. 1339 c.c., onde per individuarne la data di scadenza occorre far riferimento alla normativa, essendo onere dei risparmiatori postali attivarsi in concreto per
1 verificare l'esatta scadenza dei titoli e il termine di prescrizione, non essendo previsto alcun obbligo di avvertimento riguardo a . Aggiungeva come la conoscibilità della CP normativa applicabile ai titoli acquistati fosse possibile tramite la pubblicazione sulla G.U. dei
Decreti Ministeriali citati, nella fattispecie il D.M. 19/12/2000 e il D.M. 6/10/2004, specificando che erano stati consegnati ai risparmiatori i Fogli Informativi relativi ai buoni acquistati. Citava quindi Cass. n. 19243/2023 e svariate sentenze di merito conformi alla sua tesi. Concludeva per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei diritti vantati e il rigetto sia della domanda principale sia della domanda risarcitoria, domandando, inoltre e in subordine, che i ricorrenti fossero dichiarati tenuti a restituire a i BPF di cui è causa ovvero a soddisfare le CP pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione e restituzione alla convenuta dei buoni postali fruttiferi in loro possesso, con vittoria di spese e onorari.
La causa veniva quindi passata in decisione senza attività istruttoria orale, e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito occorre premettere che non vi è contestazione sulla consegna dei titoli ai ricorrenti e sul loro valore. Occorre altresì rilevare che la prescrizione degli stessi titoli è iniziata a decorrere dal momento in cui i hanno cessato di essere fruttiferi, ovvero dal 16/04/2008, come CP_2 previsto dall'art. 8 D.M. 19/12/2000: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Quanto sopra premesso, e rilevato che i buoni in possesso dei ricorrenti fanno espresso riferimento nel loro retro al citato Decreto Ministeriale, la questione principale emersa a seguito delle prospettazioni delle parti riguarda la pretesa mancata consegna del Foglio Informativo, riportante le indicazioni specifiche sulla validità ed efficacia dei buoni acquistati.
Si osserva, riguardo quest'ultima circostanza, che il riparto dell'onere probatorio riguardo all'adempimento dell'obbligo di consegna del suddetto prescrive che, una volta Parte_3 contestata la circostanza da parte del creditore-ricorrente, sia onere del debitore-resistente, ossia di , dimostrare l'avvenuta consegna. Tale onere non risulta adempiuto da parte di CP
, che si è limitata a produrre il contenuto del documento ma senza provare la consegna dello CP stesso alle controparti. Di conseguenza si deve ritenere che il non sia stato Parte_3 consegnato.
Tale circostanza non può, tuttavia, valere a fondare alcuna responsabilità in capo a , CP in quanto la stessa resistente ha puntualmente eccepito, nel suo primo atto difensivo, alla sua pagina 13, anche la prescrizione di ogni diritto relativo alla consegna dei Fogli Informativi, sia che si tratti di responsabilità contrattuale sia extracontrattuale. Sul punto si rileva, decorrendo il diritto alla consegna del relativo Foglio dalla data di acquisto dei buoni, come appaia evidente che lo stesso diritto sia ormai prescritto e come, essendo tempestivamente rilevata la prescrizione del diritto alla consegna, la sua violazione non possa più esser fatta valere in giudizio.
Poiché i titoli in questione sono titoli di legittimazione e non titoli di credito e, in quanto titoli di legittimazione, sono soggetti alla disciplina degli artt. 2002 e 1339 c.c., senza che sia previsto alcun onere di avvertimento a carico di , visto l'arresto della S.C. n. 19243/2023, ove è CP
2 statuito che la decorrenza della prescrizione dei titoli prenda inizio dalla data di scadenza dei titoli stessi e vista altresì Cass. SS.UU. n. 3963/2019, per la quale non fanno carico a gli CP oneri informativi stabiliti per la tutela dei consumatori, si dovrà ritenere, vista la decorrenza decennale del termine a far data dal 16/4/2008, la intervenuta prescrizione dei diritti pretesi.
Né può valere in favore dei ricorrenti la tesi, sostenuta da una decisione di merito citata dai ricorrenti stessi, secondo la quale la decorrenza del termine prescrizionale prenderebbe inizio, per le ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere. La tesi ora esposta presuppone, invero, che la produzione del danno sia inconoscibile e oggettivamente impercettibile, le quali circostanze, entrambe, non sussistono nella fattispecie ora in esame. Sarebbe infatti bastato per i possessori dei buoni che avessero avuto qualche dubbio sulla loro scadenza o che, semplicemente, non la conoscessero, recarsi presso l'ufficio postale o richiedere comunque informazioni, attività, queste ultime, che non risultano esser state diligentemente eseguite da parte dei possessori. Allo stesso modo, non curarsi dell'investimento, non certo esiguo, per avvedersi della scadenza dei buoni soltanto dopo anni dall'intervenuta prescrizione di ogni loro diritto deve imputarsi soltanto agli acquirenti degli stessi,
e non ad altri.
Per tali motivi le domande di parte ricorrente andranno rigettate.
Le spese, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, saranno poste a carico solidale dei soccombenti ricorrenti, liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari in ragione del mancato tempestivo deposito della nota spese di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta le domande spiegate dai ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
2) Condanna i predetti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di parte resistente, “ , che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre a rimborso Controparte_1 spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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