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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 477/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. C.F._2
Emanuele Argento;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1
di procura generale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Emiliani;
appellata
CON L'INTERVENTO DI
( c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite Controparte_2 P.IVA_2
della mandataria (c.d. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in CP_3 P.IVA_3
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Andreani;
interventore
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: … in via istruttoria: ammettere C.T.U. contabile al fine di determinare il reale rapporto dare/avere esistente tra le parti rispetto al rapporto di finanziamento sotto forma di apertura di credito sul c/c n. 38193 con garanzia ipotecaria e ripassato con la società fallita;
nel merito: in riforma del capo della sentenza impugnata sulla questione delle fideiussioni accertare, anche “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate dai
Sig.ri e relativamente ai rapporti bancari per cui è causa, Parte_1 Parte_2
sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n.
29810. Est. dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, ai sensi Per_1
degli artt. 1956, 1957 e seg.ti c.c. dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio;
sul capo relativo rapporto di finanziamento sotto forma di apertura di credito sul c/c n. 38193 con garanzia ipotecaria e ripassato con la società fallita, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa concreta, per intrasparenza, per indeterminatezza dei tassi di interessi applicati al finanziamento, per
l'applicazione di interessi usurari e di mora illegittimi e, conseguentemente, rettificare il saldo dare - avere;
sul capo della sentenza impugnata dedicato alle spese di lite e competenze professionali, si chiede la totale riforma dell'impugnata sentenza con la condanna della parte opposta/appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; parte appellata: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -in via preliminare: confermare il rigetto della istanza ex art. 351 c.p.c. avanzata da parte appellante;
-in via istruttoria: rigettare la richiesta di ammissione di CTU contabile sul rapporto relativo al contratto di finanziamento sotto apertura di credito in c/c; - nel merito: respingere in toto il proposto appello e comunque ogni domanda a qualunque titolo avanzata
2 dagli appellanti nei confronti della appellata siccome inammissibile, infondata e CP_4
priva di presupposti giuridici;
- per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata
N° 157/22 del Tribunale di Fermo;
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio di appello, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”; parte intervenuta: “ piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -in via preliminare: confermare il rigetto della istanza ex art. 351 c.p.c. avanzata da parte appellante;
-in via istruttoria: rigettare la richiesta di ammissione di CTU contabile sul rapporto relativo al contratto di finanziamento sotto apertura di credito in c/c; - nel merito: respingere in toto il proposto appello e comunque ogni domanda a qualunque titolo avanzata dagli appellanti nei confronti della appellata siccome inammissibile, CP_4
infondata e priva di presupposti giuridici;
- per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata N° 157/22 del Tribunale di Fermo;
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio di appello, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussioni sottese al decreto ingiuntivo opposto, attuative, secondo la prospettazione difensiva in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
3 Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che gli opponenti non avrebbero rilasciato la fideiussione in carenza delle clausole con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.,
Di contro, appare evidente che e avrebbero rilasciato la Parte_1 Parte_2
fideiussione anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte giusto il disposto di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione
4 affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del
24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio gli opponenti non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c., peraltro, ciò tampoco è avvenuto nel presente grado (nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto ricevere necessaria collocazione, si legge unicamente quanto segue:
“la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione della clausola in esame comporta non solo l'inefficacia, bensì la liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art.
1956 c.c.”).
Come osservato dal Tribunale di Fermo, tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sui fideiussori.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
Tuttavia, tale provvedimento, privo di efficacia normativa, non è stato prodotto (quantomeno non tempestivamente) nel corso del primo grado e la mera invocazione di esso non può condurre ad alcun utile risultato probatatorio.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità parziale del contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 38193
(ossia, il negozio da cui, unitamente al contratto di conto corrente n.28270, è sorta la complessiva obbligazione principale), omettendo, peraltro, lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la sussistenza dei lamentati profili di nullità.
Il motivo è infondato.
5 Nel corso del primo grado di giudizio, gli opponenti non hanno sviluppato alcuna censura concreta nei confronti del contratto di apertura di credito correlato al conto corrente n. 38193, limitandosi alla prospettazione di deduzioni difensive, relative ai temi della nullità strutturale e della nullità testuale delle clausole sulla debenza degli interessi corrispettivi ultralegali, che hanno sempre stazionato sul piano dell'astrattezza e della generalità e che, dunque, non sono mai state declinate sul piano concreto e confrontate con il contenuto negoziale pattuito dalle parti ed emergente dalla scrittura privata del 11.3.2005.
A conferma di quanto testè osservato, depone la circostanza che anche la succinta relazione del consulente di parte, depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena e che ivi si abbia per integralmente richiamata, opera osservazioni critiche, poi integralmente confutate dal consulente tecnico d'ufficio, relative al solo contratto di conto corrente n.28270 ed al negozio di apertura di credito in esso regolato, omettendo, dunque, ogni considerazione relativa alla diversa vicenda negoziale riconducibile al contratto di conto corrente n. 38193.
In ragione di tale difetto di allegazione, ancor prima che di prova, il Tribunale di Fermo ha correttamente limitato l'attività di indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio alla sola fase genetica ed esecutiva del contratto di conto corrente n.28270 ed all'apertura di credito in esso regolata, sì da evitare che, tramite indebito utilizzo delle prerogative istruttorie d'ufficio, gli opponenti fossero esonerati dagli insuperabili oneri di allegazione.
Altresì, e ad ulteriore conferma di quanto sopra osservato, vi è che, anche in sede di gravame, gli opponenti hanno omesso di sviluppare censure concrete nei confronti della vicenda negoziale riconducibile al contratto di conto corrente n. 38193, limitandosi ad insistere per lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio nonché ad introdurre il tema, mai prospettato nel corso del giudizio di primo grado, della nullità del contratto di apertura di credito quale conseguenza dell'asserita mancata indicazione del piano di ammortamento.
Anche tal ultima doglianza si rivela inidonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato dagli opponenti.
In primo luogo, occorre osservare che “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione
6 che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 20713 del 17/07/2023)”.
Il tema, lo si ripete, non è mai stato introdotto nel giudizio di secondo grado.
Esso, peraltro, è ora prospettato solo in termini generali e senza alcun specifico richiamo al contenuto del contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 38193 e, dunque, del pari in termini generali è sufficiente osservare che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130 del 29/05/2024; il principio, come evidente, è destinato a trovare applicazione anche ai contratti di apertura di credito per il cui tramite, come nel caso di specie, si è realizzato il medesimo scopo pratico del contratto di mutuo).
III. L'infondatezza del primo e del secondo motivo conduce al rigetto del terzo motivo, volto a conseguire una diversa regolamentazione delle spese del pregresso grado e, dunque, incentrato sulla preconizzazione, non avveratasi, della soccombenza della Parte_3
[...]
. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve
[..
ricevere integrale conferma.
V. In ordine al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e Controparte_1
la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della
[...]
soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di ha svolto attività nelle fasi studio e introduttiva. Controparte_1
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per entrambe le fasi.
7 In ordine al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e Controparte_5
occorre rilevare che quest'ultima è intervenuta in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi a trattazione scritta e con fissazione del termine perentorio del
14.10.2024 per il deposito delle note, e finanche in un momento successivo alla pronuncia dell'ordinanza con cui il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L'intervento, pertanto, è inammissibile giusto il disposto della norma di cui 268 c.p.c., disposizione che, laddove compie riferimento all'intervento tout court, è destinata a trovare applicazione anche nei confronti del successore a titolo particolare (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 967 del 18/04/1966).
L'inammissibilità si traduce nella soccombenza dell'interventore nei confronti degli appellanti.
Tuttavia, in ragione del principio della causalità (la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto nel primo che nel presente grado, prescinde totalmente dall'intervento tardivamente formulato da e dell'impatto minimo dell'intervento Controparte_5
sulle esigenze difensive degli opponenti (nei confronti dei quali, peraltro, non si comprende quale vantaggio possa derivare dall'eseguire il pagamento nei confronti di Controparte_1
che nulla ha eccepito circa la cessione del credito, in luogo di
[...] [...]
, appare necessario operare l'integrale compensazione. Controparte_5
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento in via solidale, in Parte_4 Parte_2
favore di delle spese del presente grado, che si liquidano in Controparte_1
euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- compensa integralmente le spese del presente grado tra , e Parte_1 Parte_2
Controparte_5
8 - dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 477/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. C.F._2
Emanuele Argento;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1
di procura generale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Emiliani;
appellata
CON L'INTERVENTO DI
( c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite Controparte_2 P.IVA_2
della mandataria (c.d. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in CP_3 P.IVA_3
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Andreani;
interventore
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: … in via istruttoria: ammettere C.T.U. contabile al fine di determinare il reale rapporto dare/avere esistente tra le parti rispetto al rapporto di finanziamento sotto forma di apertura di credito sul c/c n. 38193 con garanzia ipotecaria e ripassato con la società fallita;
nel merito: in riforma del capo della sentenza impugnata sulla questione delle fideiussioni accertare, anche “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate dai
Sig.ri e relativamente ai rapporti bancari per cui è causa, Parte_1 Parte_2
sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n.
29810. Est. dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, ai sensi Per_1
degli artt. 1956, 1957 e seg.ti c.c. dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio;
sul capo relativo rapporto di finanziamento sotto forma di apertura di credito sul c/c n. 38193 con garanzia ipotecaria e ripassato con la società fallita, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa concreta, per intrasparenza, per indeterminatezza dei tassi di interessi applicati al finanziamento, per
l'applicazione di interessi usurari e di mora illegittimi e, conseguentemente, rettificare il saldo dare - avere;
sul capo della sentenza impugnata dedicato alle spese di lite e competenze professionali, si chiede la totale riforma dell'impugnata sentenza con la condanna della parte opposta/appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; parte appellata: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -in via preliminare: confermare il rigetto della istanza ex art. 351 c.p.c. avanzata da parte appellante;
-in via istruttoria: rigettare la richiesta di ammissione di CTU contabile sul rapporto relativo al contratto di finanziamento sotto apertura di credito in c/c; - nel merito: respingere in toto il proposto appello e comunque ogni domanda a qualunque titolo avanzata
2 dagli appellanti nei confronti della appellata siccome inammissibile, infondata e CP_4
priva di presupposti giuridici;
- per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata
N° 157/22 del Tribunale di Fermo;
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio di appello, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”; parte intervenuta: “ piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -in via preliminare: confermare il rigetto della istanza ex art. 351 c.p.c. avanzata da parte appellante;
-in via istruttoria: rigettare la richiesta di ammissione di CTU contabile sul rapporto relativo al contratto di finanziamento sotto apertura di credito in c/c; - nel merito: respingere in toto il proposto appello e comunque ogni domanda a qualunque titolo avanzata dagli appellanti nei confronti della appellata siccome inammissibile, CP_4
infondata e priva di presupposti giuridici;
- per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata N° 157/22 del Tribunale di Fermo;
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio di appello, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussioni sottese al decreto ingiuntivo opposto, attuative, secondo la prospettazione difensiva in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
3 Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che gli opponenti non avrebbero rilasciato la fideiussione in carenza delle clausole con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.,
Di contro, appare evidente che e avrebbero rilasciato la Parte_1 Parte_2
fideiussione anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte giusto il disposto di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione
4 affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del
24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio gli opponenti non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c., peraltro, ciò tampoco è avvenuto nel presente grado (nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto ricevere necessaria collocazione, si legge unicamente quanto segue:
“la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione della clausola in esame comporta non solo l'inefficacia, bensì la liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art.
1956 c.c.”).
Come osservato dal Tribunale di Fermo, tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sui fideiussori.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
Tuttavia, tale provvedimento, privo di efficacia normativa, non è stato prodotto (quantomeno non tempestivamente) nel corso del primo grado e la mera invocazione di esso non può condurre ad alcun utile risultato probatatorio.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità parziale del contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 38193
(ossia, il negozio da cui, unitamente al contratto di conto corrente n.28270, è sorta la complessiva obbligazione principale), omettendo, peraltro, lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la sussistenza dei lamentati profili di nullità.
Il motivo è infondato.
5 Nel corso del primo grado di giudizio, gli opponenti non hanno sviluppato alcuna censura concreta nei confronti del contratto di apertura di credito correlato al conto corrente n. 38193, limitandosi alla prospettazione di deduzioni difensive, relative ai temi della nullità strutturale e della nullità testuale delle clausole sulla debenza degli interessi corrispettivi ultralegali, che hanno sempre stazionato sul piano dell'astrattezza e della generalità e che, dunque, non sono mai state declinate sul piano concreto e confrontate con il contenuto negoziale pattuito dalle parti ed emergente dalla scrittura privata del 11.3.2005.
A conferma di quanto testè osservato, depone la circostanza che anche la succinta relazione del consulente di parte, depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena e che ivi si abbia per integralmente richiamata, opera osservazioni critiche, poi integralmente confutate dal consulente tecnico d'ufficio, relative al solo contratto di conto corrente n.28270 ed al negozio di apertura di credito in esso regolato, omettendo, dunque, ogni considerazione relativa alla diversa vicenda negoziale riconducibile al contratto di conto corrente n. 38193.
In ragione di tale difetto di allegazione, ancor prima che di prova, il Tribunale di Fermo ha correttamente limitato l'attività di indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio alla sola fase genetica ed esecutiva del contratto di conto corrente n.28270 ed all'apertura di credito in esso regolata, sì da evitare che, tramite indebito utilizzo delle prerogative istruttorie d'ufficio, gli opponenti fossero esonerati dagli insuperabili oneri di allegazione.
Altresì, e ad ulteriore conferma di quanto sopra osservato, vi è che, anche in sede di gravame, gli opponenti hanno omesso di sviluppare censure concrete nei confronti della vicenda negoziale riconducibile al contratto di conto corrente n. 38193, limitandosi ad insistere per lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio nonché ad introdurre il tema, mai prospettato nel corso del giudizio di primo grado, della nullità del contratto di apertura di credito quale conseguenza dell'asserita mancata indicazione del piano di ammortamento.
Anche tal ultima doglianza si rivela inidonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato dagli opponenti.
In primo luogo, occorre osservare che “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione
6 che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 20713 del 17/07/2023)”.
Il tema, lo si ripete, non è mai stato introdotto nel giudizio di secondo grado.
Esso, peraltro, è ora prospettato solo in termini generali e senza alcun specifico richiamo al contenuto del contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 38193 e, dunque, del pari in termini generali è sufficiente osservare che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130 del 29/05/2024; il principio, come evidente, è destinato a trovare applicazione anche ai contratti di apertura di credito per il cui tramite, come nel caso di specie, si è realizzato il medesimo scopo pratico del contratto di mutuo).
III. L'infondatezza del primo e del secondo motivo conduce al rigetto del terzo motivo, volto a conseguire una diversa regolamentazione delle spese del pregresso grado e, dunque, incentrato sulla preconizzazione, non avveratasi, della soccombenza della Parte_3
[...]
. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve
[..
ricevere integrale conferma.
V. In ordine al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e Controparte_1
la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della
[...]
soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di ha svolto attività nelle fasi studio e introduttiva. Controparte_1
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per entrambe le fasi.
7 In ordine al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e Controparte_5
occorre rilevare che quest'ultima è intervenuta in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi a trattazione scritta e con fissazione del termine perentorio del
14.10.2024 per il deposito delle note, e finanche in un momento successivo alla pronuncia dell'ordinanza con cui il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L'intervento, pertanto, è inammissibile giusto il disposto della norma di cui 268 c.p.c., disposizione che, laddove compie riferimento all'intervento tout court, è destinata a trovare applicazione anche nei confronti del successore a titolo particolare (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 967 del 18/04/1966).
L'inammissibilità si traduce nella soccombenza dell'interventore nei confronti degli appellanti.
Tuttavia, in ragione del principio della causalità (la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto nel primo che nel presente grado, prescinde totalmente dall'intervento tardivamente formulato da e dell'impatto minimo dell'intervento Controparte_5
sulle esigenze difensive degli opponenti (nei confronti dei quali, peraltro, non si comprende quale vantaggio possa derivare dall'eseguire il pagamento nei confronti di Controparte_1
che nulla ha eccepito circa la cessione del credito, in luogo di
[...] [...]
, appare necessario operare l'integrale compensazione. Controparte_5
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento in via solidale, in Parte_4 Parte_2
favore di delle spese del presente grado, che si liquidano in Controparte_1
euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- compensa integralmente le spese del presente grado tra , e Parte_1 Parte_2
Controparte_5
8 - dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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